Le impugnazioni delle misure cautelari
Avverso l’ordinanza che dispone la misura cautelare il codice di procedura penale annovera tre mezzi di impugnazione: 1. il riesame; 2. l’appello cautelare; 3. il ricorso per Cassazione.
1. Il riesame
È un mezzo di impugnazione regolato dall’articolo 309 del codice di procedura penale esperibile solo nei confronti di ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
Legittimati a proporre tale impugnazione sono l’imputato e il suo difensore entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.
È competente a pronunciarsi sulla richiesta il c.d. Tribunale del Riesame, una speciale sezione del Tribunale in composizione collegiale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di Appello nella cui circoscrizione è presente l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata.
È un mezzo di impugnazione con effetti interamente devolutivi, poiché la funzione del Tribunale Del Riesame è quella di svolgere nuovamente il ragionamento compiuto dal giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa della misura e non vi è l’obbligo di indicare espressamente i motivi per i quali si procede. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con le modalità estrinsecate dall’articolo 127 C.p.p.
La richiesta viene presentata presso la cancelleria del Tribunale del Riesame. Dalla data di presentazione della richiesta, Il presidente del Tribunale del riesame deve tempestivamente richiedere all’autorità giudiziaria procedente gli atti che ha emesso a norma dell’articolo 291 e accertarsi che questa li trasmetta, insieme a tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato, entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno, pena la perdita di efficacia della misura. Dalla ricezione degli atti, il Tribunale Del Riesame ha dieci giorni per emanare una ordinanza che annulli, sostituisca o confermi la precedente ordinanza e se tali termini non vengono rispettati vi sarà la perdita di efficacia della misura cautelare al fine di non comprimere la libertà del cittadino.
2. L’appello cautelare
È disciplinato dall’articolo 310 C.p.p. ed è un meccanismo di controllo del potere cautelare previsto per i provvedimenti diversi da quelli contemplati dall’art. 309 ossia per le misure interdittive.
Può essere proposto dal pubblico ministero, dalla persona attinta dalla misura cautelare e dal suo difensore. L’Iter procedimentale ricalca molte disposizioni previste dall’articolo 309 C.p.p. per il riesame ma con alcune differenze:
– la richiesta deve essere presentata presso la cancelleria del Tribunale in composizione collegiale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello che ha emanato l’ordinanza entro 10 giorni dalla notifica o esecuzione della medesima ordinanza che si vuole appellare ma con l’espressa indicazione a pena di inammissibilità dei motivi e delle ragioni sulle quali il giudice è chiamato a valutarne solo la fondatezza e non dovrà valutare il ragionamento compiuto dal giudice che ha emesso l’ordinanza.
– Di tale impugnazione deve essere immediatamente dato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il successivo giorno deve trasmettere al medesimo tribunale l’ordinanza appellata e i relativi atti su cui la medesima si basa.
– Il procedimento si svolge in camera di consiglio con le modalità indicate dall’art. 127 ma Il tribunale decide entro venti giorni con ordinanza che può essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.
– I termini previsti per tale mezzo di impugnazione non sono perentori, e non comportano la perdita di efficacia della misura cautelare poiché mentre il riesame ha ad oggetto il provvedimento genetico che applica la misura cautelare, l’appello presuppone che tale controllo sul provvedimento originario sia già avvenuto.
3. Il ricorso per Cassazione
È disciplinato dall’articolo 311 C.p.p. e può essere proposto, previa espressa enunciazione dei motivi, dal pubblico ministero o dall’imputato e dal suo difensore avverso le ordinanze emesse in sede di riesame o in sede di appello entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione di deposito del provvedimento.
La persona attinta da misura cautelare può anche esperire per violazione di legge direttamente ricorso per Cassazione (c.d. Ricorso per saltum o omissio medio) avverso l’ordinanza genetica applicativa della misura cautelare senza ricorrere preventivamente con la richiesta di riesame.
Viene prospettato presso la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento e il giudice deve richiedere all’autorità procedente la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione entro il successivo giorno. La decisione avviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti con le modalità prescritte dall’articolo 127.
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Salvatore Andrea Bonavita
Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita a 24 anni presso l'Università della Calabria
Attualmente è avvocato praticante presso lo "Studio Legale Chiaia" situato a Cosenza e specializzato in contenzioso penale.
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