Le misure precautelari

Le misure precautelari

Sommario: 1. Le misure precautelari: caratteristiche generali – 1.1 L’arresto in flagranza – 1.2. Il fermo di indiziato – 1.3. L’allontamento d’urgenza dalla casa familiare – 2. L’udienza di convalida

 

1. Le misure precautelari: caratteristiche generali

La Costituzione Italiana prevede ai sensi dell’art. 13 che la libertà individuale sia un bene inviolabile e che possa essere limitata unicamente per atto motivato dall’Autorità Giudiziaria e nei casi previsti dalla Legge.

In tema di libertà personale quindi, la Costituzione, prevede una duplice riserva di Legge e di giurisdizione: di Legge poiché la libertà personale potrà essere ristretta unicamente nei casi previsti dalla Legge; di giurisdizione poiché la libertà personale potrà essere ristretta unicamente per atto motivato dalla A.G. competente.

Infatti, il nostro Codice di Procedura Penale prevede due categorie di strumenti limitativi della libertà personale, ossia le misure cautelari, regolari ai sensi degli artt. 272 ss. c.p.p., di pertinenza del Giudice, e le misure precautelari, quali l’arresto, il fermo e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, di competenza del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria.

Va a tal punto subito precisato come le misure precautelari siano di pertinenza del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria poiché misure applicabili in casi di eccezionali da necessità ed urgenza ma che consistono in provvedimenti provvisori e per tale ragione necessitano di essere assoggettate a convalida del Giudice entro 96 ore dalla loro imposizione a pena di inefficacia.

Presupposti per l’applicazione di tali misure sono non solo i gravi indizi di colpevolezza ma anche il pericolo di fuga, per la misura precautelare del fermo, e la flagranza di reato per quelle dell’arresto e dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

1.1 L’arresto in flagranza

La prima delle misure precautelari che andremo ad analizzare è quella dell’arresto regolata ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p.

Tale strumento è di pertinenza della Polizia Giudiziaria che nei casi di flagranza o di quasi flagranza di reato potrà procedere all’arresto e solo successivamente, entro 24 ore, dovrà mettere a disposizione del PM l’arrestato, tramite traduzione del predetto presso la locale casa circondariale.

In prima analisi appare opportuno soffermarsi sul concetto di flagranza di reato regolato ai sensi dell’art. 382 c.p.p.

Ebbene, come già precedentemente analizzato, è necessario, ai fini dell’applicazione di tale misura precautelare, che il soggetto sia arrestato in flagranza di reato, ossia nell’atto di commissione del fatto rato.

Va precisato come l’art. 382 c.p.p, estende tale concetto di flagranza non solo ai soggetti che sia diano alla fuga per evitare l’arresto da parte dalle PG, ma anche a coloro i quali siano sorpresi con cose o tracce dalle quali appaia che questi abbiano commesso il reato immediatamente prima (c.d. quasi flagranza di reato).

Sul punto è intervenuto anche la Suprema Corte di Cassazione che statuiva come può configurarsi la quasi flagranza di reato qualora vi sia un susseguirsi ininterrotto e concitato degli eventi tra la condotta illecita e l’arresto (Cass. Pen. Sent. n. 37303/2019).

Il Codice di Procedura penale, regola due tipologie di arresto: l’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo.

Per arresto obbligatorio, regolato ex art. 380 c.p.p., si fa riferimento all’obbligo in capo alla Polizia Giudiziaria di procedere all’arresto per quei delitti non colposi per cui la Legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20.

Invece, con l’istituto dell’arresto facoltativo, regolato ex art. 381 c.p.p., il Legislatore ha concesso la facoltà di scelta in capo alla Polizia Giudiziaria se procedere o meno all’arresto per quei delitti non colposi per cui la Legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni tre ovvero per i delitti colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

1.2. Il fermo di indiziato

La seconda delle tre misure precautelari è il fermo regolato ex art. 384 c.p.p.

Il Pubblico Ministero o la PG nei casi di pericolo di fuga potranno disporre il fermo del soggetto gravemente indiziato del reato.

Il Fermo, quindi, a differenza dell’arresto richiede, per la sua applicazione, non solo i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per delitti puniti con la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo ad anni due e superiore nel massimo ad anni sei, ma deve ricorrere anche il pericolo di fuga, che andrà desunto da elementi specifici.

Come detto il fermo può essere disposto anche dalla PG, così come regolato dal 3 co dell’art. 384 c.p.p. nei casi in cui l’indiziato sia successivamente individuato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendono fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga.

Una particolare tipologia di fermo è prevista dal Codice delle Leggi antimafia, ai sensi dell’art. 77.

Infatti, qualora si proceda per reati quali ad esempio quello di cui all’art. 416 bis, è consentito il fermo anche al di fuori dei casi di cui all’art. 384 c.p.p., purché si tratti di reati per i quali è consentito l’arresto in flagranza.

1.3. L’allontamento d’urgenza dalla casa familiare

L’ultima misura precautelare disciplinata dal nostro codice, ai sensi dell’art. 384 bis c.p.p., è l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Tale misura è stata introdotta con la L. 93/2013 con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela ai soggetti vittime di violenze in famiglia, ossia di reati quali ad esempio violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione minorile, lesioni personali, violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Infatti, la Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, ha la facoltà di disporre l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di violenza, anche sessuale, contro i propri familiari.

Quindi, anche in questo caso, così come per l’arresto, è richiesta la sussistenza della flagranza o quasi flagranza di reato al fine di poter applicare la misura precautelare di cui all’art. 384 bis c.p.p.

 2. L’udienza di convalida

Abbiamo analizzato analiticamente quali sono le misure precautelari regolate dal Codice di procedura penale ed abbiamo visto come queste siano misure di pertinenza del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria, poiché caratterizzate da urgenza e necessità ma, sarà compito del Giudice, soggetto terzo ed imparziale, valutare se siano state eseguite secondo i crismi di legge nel corso della Udienza di Convalida.

Ebbene il nostro codice di procedura penale prevede termini perentori a pena di inefficacia della misura precautelare che l’Autorità Giudiziaria procedente, in un primo momento, ed il Giudice successivamente dovranno rispettare pedissequamente.

Infatti la Polizia Giudiziaria ha 24 ore di tempo per mettere a disposizione del Pubblico Ministero l’arrestato o il fermato, a sua volta il Pubblico Ministero ha un termine di 48 ore per poter chiedere al Giudice di fissare l’udienza e quest’ultimo ha 48 ore di tempo per decidere in merito alla convalida o meno della misura precautelare.

Una volta fissata l’Udienza, ne rispetto dei termini appena richiamati, il Giudice, sentite le parti, prima il Pubblico Ministero e in seguito il difensore e l’indagato, in merito alla sussistenza o meno dei presupposti della misura precautelare per la quale si procede, decide se la misura precautelare è stata eseguita nei crismi di legge.

Il Giudice, infatti, dapprima valuterà se sono state rispettate tutte le garanzie procedurali ed i termini tassativamente imposti alla PG, per mettere a disposizione del Pubblico Ministero, tramite traduzione dell’arrestato o del fermato presso la casa circondariale più vicina, e al Pubblico Ministero per mettere a disposizione del Giudice l’arrestato o il fermato, tramite richiesta di fissazione dell’udienza di convalida; successivamente valuterà se sussistono i presupposti previsti dalla Legge per l’applicazione delle misure precautelari (flagranza di reato, pericolo di fuga, gravi indizi di colpevolezza).

Quindi il Giudice adotterà la propria decisione, tramite Ordinanza, che potrà essere di convalida dell’arresto o del fermo se legittimo ab initio e di non convalida in caso contrario.

Ebbene l’Ordinanza di convalida attiene solo al controllo giurisdizionale sull’atto privativo della libertà personale operato dalla PG o dal PM, ma non vale a legittimare l’ulteriore protrazione dello stato di arresto o fermo.

Infatti il Giudice, se non emetterà ordinanza di custodia cautelare, stabilendo quale delle misure cautelari previste dal codice di procedura penale applicare nei confronti dell’indiziato, dovrà procedere all’immediata scarcerazione del soggetto arrestato o fermato.


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