Le modalità di individuazione del dies a quo nell’usucapione breve

Le modalità di individuazione del dies a quo nell’usucapione breve

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 6728/2022 del 01.03.2022

di Andrea Jonathan Pagano, ricercatore universitario; Simone Giugni, avvocato; Simonetta Sforzi, avvocato, Rita Emanuela Galvagno, avvocato; Angela Pezzimenti, avvocato e Mariangela Salvante, dottoressa commercialista

 

Sommario: 1. Massima – 2. Il caso – 3. La questione e le soluzioni giuridiche – 4. Conclusioni

 

1. Il principio di diritto di cui all’accessione del possesso è, per analogia, applicabile non già al solo istituto dell’usucapione ordinaria, bensì, altresì alla fattispecie “breve” di cui all’art. 1159 c.c., sebbene, il dies a quo per il decorrere del decennio ad usucapionem abbia quale data di riferimento la trascrizione del titolo di acquisto del possessore.

2. Il caso trae origine da un ricorso ex art. 360 c.p.c. presentato per la riforma della sentenza n. 1775/2015 della Corte di appello di Catania la quale aveva – non solo confermato la pronuncia di rigetto di rivendicazione di un terreno del Giudice di prime cure – bensì acclarava, in via incidentale, la domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti accogliendo la domanda di usucapione del cespite immobiliare conteso. La lite, come accennato, sorge da una domanda di accertamento – proposta contro due distinti soggetti – della proprietà del terreno, fondandola su un precedente atto dispositivo di donazione [1]. I convenuti, costituendosi ritualmente, contestando le doglianze dell’attore, tra le altre, proponevano a loro volta analoga domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà sul fondo, alla luce dell’asserita intervenuta medio tempore usucapione abbreviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1159 c.c. [2]. Il giudice di prime cure si limitava, non decidendo alcunché sulla domanda riconvenzionale, a rigettare il petitum attoreo. La corte d’appello, adita dal soccombente di primo grado, non solo rigettava le di questi doglianze, bensì si spingeva nell’accogliere la domanda di usucapione abbreviata – medio tempore proposta con ricorso incidentale – dei convenuti.

3. La questione giuridica di rilievo sottende alla esatta individuazione – così come evidenziato dalla Corte trinacria – delle caratteristiche dell’istituto dell’usucapione decennale [3] e relativi presupposti, consistenti nella congiunta occorrenza, per quanto concerne la sfera soggettiva ed oggettiva dell’usucapiente, della buona fede, del possesso ininterrotto protrattosi per dieci anni dalla trascrizione del titolo di acquisto che – pur a non domino – deve configurarsi come astrattamente idoneo a trasferire il diritto di proprietà. Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte, operando un particolare parallelismo con l’istituto dell’accessione del possesso, aveva proceduto ad accogliere la domanda incidentale, avendo ravvisato l’effettiva congiunta sussistenza della totalità dei presupposti richiamati in capo ai convenuti [4]. La Suprema Corte, ricevuto il gravame del ricorrente, esaminato il caso, ravvisava che l’atto di compravendita in forza de quale i convenuti – dichiarati dalla Corte di Appello legittimi proprietari del compendio per intervenuta usucapione decennale – avessero acquisito la proprietà del compendio conteso, fosse stato trascritto nel 1998, talché al momento della instaurazione della domanda attorea,  notificato il 29 febbraio 2000, non fosse intercorso l’arco temporale decennale sotteso al possesso ininterrotto dì cui all’articolo 1159 c.c.[1] [5]. L’istituto dell’usucapione decennale o abbreviata proprio come l’usucapione ordinaria è un modo di acquisto della proprietà che tuttavia si distingue da quest’ultima, oltre che per la brevità dei termini temporali per la sua maturazione, per la coesistenza, in aggiunta ai requisiti classici, di ulteriori e precisi elementi costitutivi ovvero: l’acquisto a non domino, un titolo astrattamente idoneo, la buona fede dell’usucapione e la trascrizione del titolo. La ratio della normativa sembra appunto mirare alla tutela del soggetto che in buona fede acquista da chi non ne sia proprietario attraverso un titolo idoneo al trasferimento, seppur viziato. La buona fede richiesta dalla norma si identifica nell’elemento soggettivo disciplinato dall’art. 1147 c.c., il quale classifica come possessore di buona fede “colui che possiede ignorando di ledere l’altrui diritto”.[2] L’errore del Tribunale di secondo grado inerisce alla fattispecie per cui, ai fini dell’occorrer dell’usucapione abbreviata, il possesso deve protrarsi ininterrottamente per almeno dieci anni dalla «data della trascrizione», talché, l’asserito usucapiente – pur legittimato ex art. 1146 c.c. di operare una sommatoria al proprio possesso di quello del dante causa – abbia l’onere di provare la decorrenza del congiunto decennio del possesso occorso, ai fini dell’usucapione abbreviata, dalla data di trascrizione del titolo di acquisto prodotto. Com’è noto, a mente del secondo comma dell’art. 1146 c.c., il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del precedente possessore per goderne gli effetti. L’accessio possessionis, di memoria Giustinianea, prevede la mera possibilità di cumulo di due possessi distinti in maniera tale da far beneficiare l’attuale possessore degli effetti del possesso del suo dante causa. Il legislatore invero, prevedendo l’inserimento dell’inciso “può unire al proprio possesso” concede una facoltà al successore a titolo particolare il quale potrà valersi della successione ove ne possa trarre giovamento [6]. Il provvedimento della Suprema Corte era nel senso, dunque, di cassare la sentenza del Tribunale di appello in quanto, quest’ultimo, nell’accoglimento della domanda sottesa alla domanda di usucapione abbreviata, pur con il favor concesso dalla prescrizione ex art. 1146 c.c., non aveva accertato il dies della trascrizione del titolo di acquisto di quest’ultima, talché non fosse provato l’effettivo cumulo del possesso per più di dieci anni dal dies de quo. Il titolo astrattamente idoneo al trasferimento richiesto dalla norma si identifica in quel titolo non necessariamente negoziale, che se legittimo sarebbe sufficiente al trasferimento del diritto. Di regola, costituiscono titolo astrattamente idoneo le sentenze costitutive, i provvedimenti di aggiudicazione nell’esecuzione forzata, i provvedimenti amministrativi che costituiscono diritti reali, come quello previsto per le servitù coattive dall’art. 1032 c.c., ovvero che li trasferiscono, come i decreti di espropriazione [7]. L’elemento determinante affinché possa accertarsi l’avvenuto acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 1159 c.c., è la trascrizione del titolo. È dalla data di quest’ultimo adempimento che decorre il termine per la maturazione del requisito temporale dei dieci anni. La trascrizione, quale forma di pubblicità legale, mira a tutelare sia il vero proprietario, il quale potrebbe venire a conoscenza della vicenda giuridica connessa al proprio bene che, appunto, l’acquirente, a non domino, in buona fede.

4. La Corte di Cassazione, nel rassegnare le conclusioni, esprimeva, cassando la sentenza con rinvio al Tribunale di secondo grado etnea, in altra composizione, il principio di diritto per cui “Il principio dell’accessione del possesso è applicabile non solo all’usucapione ordinaria di cui all’art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all’art. 1159 c.c.; in quest’ultimo caso, ai fini della maturazione dell’usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno dieci anni – e unisca al proprio il possesso del suo autore, per goderne gli effetti – il decennio ad usucapionem decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore”. Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, stante il mancato accertamento del dies a quo nel giudizio di merito, gli Ermellini hanno legittimamente ritenuto di dover rimettere la vertenza alla Corte di Appello competente, per la decisione applicando i dettami del principio giuridico suesposto.

 

 

 

 

 

 


[1] La Suprema Corte, in verità, aveva avallato una parte della soluzione della Corte di Appello secondo cui ai fini del conteggio e decorso di tale decennio, gli usucapienti siano astrattamente legittimati ad «unire al loro possesso, iniziato dopo la compravendita […] quello dei loro danti causa, giovandosi anche loro, ai fini del tempus ad usucapionem, dell’accessio possessionís»
[2] “Il principio espresso dall’art. 1147 c.c, secondo cui la buona fede consiste nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto le norme facciano riferimento alla buona fede senza dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla”. (Cass. Civ. sez. II 01.12.2021, n. 37722.
[1]      G. Mercanti, “Lesione di legittima e tutela dei legittimari: tutela quantitativa e qualitativa, azione di riduzione e azione di restituzione, opposizione alla donazione, la circolazione degli immobili di provenienza donativa, i diritti del coniuge superstite,” 2020.
[2]      F. Viglione, “Proprietà e usucapione: antichi problemi e nuovi paradigmi,” La nuova Giurisprud. Civ. Comment., vol. 9, 2013.
[3]      B. Antoci, “Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159-bis del Codice Civile,” Diritto&diritti, 2014.
[4]      E. D’Alessandro, “Giudizi di usucapione e problemi di identificazione del convenuto,” Riv. di Dirit. Civ., 2016.
[5]      A. J. Pagano, S. Sforzi, and R. E. Galvagno, “Le modalità di acquisto del comproprietario usucapiente,” Altalex, vol. Ipsoa, pp. 2–5, 2022.
[6]      F. Galgano “Trattato di Diritto Civile”, I, 2 ed. Padova 2014
[7]      AA.VV. Commentario del Codice Civile, Della Proprietà, Utet Giuridica 2019

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Andrea Jonathan Pagano

Corporate Lawyer at Sime s.r.l.
M.D. Law at University of Pisa 2010-2015;Ph.D. Law at Turiba University 2017-2018;Lecturer Private International Law at Turiba University 2017;Ph.D. Management Engineering (Insurance Law) at Riga Technical University 2018 - in progress;Lecturer Smart Insurance Contract at Riga Technical University 2018;Visiting Fellow Insurance risk management at University of Pisa 2020 - 2022;Adjunct Professor “Insurance risk: evaluation and management” Master in Risk Management at University of Pisa 2022 - in progress

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