Le novità del nuovo codice dei contratti pubblici rispetto alla materia dei lavori pubblici

Le novità del nuovo codice dei contratti pubblici rispetto alla materia dei lavori pubblici

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introdotto con il D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, introduce diverse novità significative nella disciplina dei lavori pubblici volte a rendere più efficiente, trasparente e sostenibile l’intero processo di realizzazione dei lavori pubblici in Italia, promuovendo l’innovazione, la tutela del lavoro e la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici.

Di seguito viene proposta una descrizione approfondita dei principali aspetti oggetto di modifica rispetto alla vecchia disciplina.

1. Digitalizzazione delle procedure e innovazione

Per aumentare la trasparenza e l’efficienza il Codice promuove la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, introducendo l’uso obbligatorio di piattaforme telematiche per la gestione delle gare e dei contratti. A partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti [d’ora in avanti s.a.] dovranno adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (id est: BIM) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

2. Programmazione e progettazione

Il nuovo Codice si pone l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici per le imprese con l’introduzione di modelli standardizzati e procedure più snelle. Al fine di perseguire tale obiettivo introduce una semplificazione dei livelli di progettazione, riducendoli a due:

  1. il progetto di fattibilità tecnico-economica: che fornisce una prima definizione delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, dei costi e dei tempi di realizzazione;

  2. il progetto esecutivo: definisce compiutamente ogni dettaglio necessario per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori.

Oltre a snellire l’iter progettuale, tale semplificazione serve a velocizzare l’avvio dei cantieri.

3. Affidamento e procedure di gara

Il Codice disciplina le procedure di affidamento dei lavori pubblici, distinguendo tra:

  • appalti sottosoglia comunitaria: per importi inferiori alle soglie stabilite a livello europeo, sono previste procedure semplificate, tra cui:

    • l’affidamento diretto per lavori < 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici in possesso di esperienze pregresse idonee;

    • la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per lavori > 150.000 euro ma < a 1 mln euro;

    • la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici per lavori =/> a 1 mln euro fino a superare la soglia europea prevista;

  • appalti sopra soglia comunitaria: per importi superiori, cui si applicano procedure ordinarie come:

    • la procedura aperta,

    • la procedura ristretta,

    • il dialogo competitivo.

Si introduce, altresì, la possibilità per le s.a. di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o l’esecuzione dei lavori a piccole e medie imprese (PMI), permettendo così loro un migliore e più facile accesso alle gare d’appalto.

4. Sostenibilità ambientale

Il Codice inserisce l’importanza dei criteri ecologici nei bandi di gara, promuovendo l’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale nei progetti di lavori pubblici. Le s.a. sono tenute a inserire nei documenti di gara specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione volti a favorire proprio la sostenibilità ambientale delle opere.

5. Qualificazione delle stazioni appaltanti

[Vedasi artt. 62 e 63 e All. II]

Viene introdotto un sistema di qualificazione per le s.a., basato su requisiti di:

  • capacità tecnico-organizzativa;

  • esperienza.

Questo sistema mira a garantire che solo le s.a. adeguatamente qualificate possano gestire procedure di affidamento di lavori pubblici, assicurando maggiore competenza e professionalità nella gestione degli appalti.

E’ stabilita, altresì, l’iscrizione delle s.a. nell’apposito elenco istituito dall’ANAC, periodicamente aggiornato, in cui sono annoverate le s.a., le centrali di committenza e i soggetti aggregatori aventi i requisiti richiesti.

Per quanto riguarda, invece, le s.a. non ancora qualificate, il Codice precisa che queste possono svolgere procedure di affidamento di lavori di importo non superiore a 500.000 euro.

6. Tutela del lavoro

Si introduce l’obbligatorietà di clausole sociali nei contratti, assicurando il rispetto dei diritti dei lavoratori e promuovendo l’occupazione stabile. Si stabiliscono tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto e contro il lavoro irregolare.

Tali clausole divengono obbligatorie sia per i contratti sottosoglia che per quelli sopra soglia. Viene posta particolare attenzione al settore dei beni culturali e del paesaggio.

7. Trasparenza e anticorruzione

Si attua un rafforzamento delle misure di controllo e monitoraggio per prevenire fenomeni corruttivi, con obblighi di pubblicità e tracciabilità delle operazioni. Il nuovo Codice prevede l’istituzione di un fascicolo virtuale dell’operatore economico e l’utilizzo di piattaforme digitali per garantire maggiore trasparenza nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione dei contratti.

8. Revisione dei prezzi

[vedasi art. 60]

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, pensate per fare fronte proprio alle oscillazioni dei prezzi dei materiali da costruzione. Questa è la ragione che ha spinto il nuovo Codice a stabilire l’obbligatorietà di meccanismi di revisione dei prezzi nei contratti di lavori pubblici. Questi meccanismi, che pur consentono un adeguamento dei corrispettivi contrattuali in caso di variazioni significative dei costi dei materiali tale da garantire un equilibrio economico tra le parti, non possono però apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.

Si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa.

9. Subappalto

[art. 119]

Anche con lo scopo di risolvere la procedura di infrazione comunitaria in materia di subappalto e recepire le sentenze della CGUE sul tema, il nuovo Codice disciplina in modo dettagliato il subappalto, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  • l’eliminazione dei limiti quantitativi precedentemente previsti;

  • l’indicazione da parte delle s.a. nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto che devono essere eseguite a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica;

  • il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

  • la non configurazione del subappalto per le prestazioni o le attività secondarie, accessorie o sussidiarie, rese da lavoratori autonomi o in forza di contratti continuativi di cooperazione;

  • la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore nei confronti della s.a.

La più grande novità è, però, quella del cosiddetto “subappalto a cascata“, che consente all’appaltatore di affidare in subappalto parti dell’opera senza limitazioni, purché nel rispetto dei requisiti di qualificazione e delle condizioni stabilite nel contratto principale. Tuttavia, le s.a. devono indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

Lo scopo è quello di rafforzare il controllo dell’attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro oltre che di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevenendo e diminuendo altresì la percentuale di rischio di infiltrazioni criminali.

10. Appalto integrato

[Vedasi art. 44]

Altra novità di rilevanza è la reintroduzione dell’appalto integrato, che era stato vietato dal vecchio Codice.

Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, le s.a. o l’ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non è ammessa per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

11. Equo compenso

Il Codice rafforza il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali, stabilendo che le s.a. devono garantire compensi proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto dai professionisti coinvolti nei lavori pubblici.

Viene ribadito il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, salvo casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

12. Garanzie definitive

[Vedasi art. 117]

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione in misura del 10% dell’importo del contratto.  Questo obbligo viene esplicitato negli atti e nei documenti di gara. Nel caso di accordi quadro, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 2% dell’importo.

Anche in questo caso, la novità del Codice riguarda la materia degli appalti di lavori. L’appaltatore potrà ora richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sui SAL pari al 10 % degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria, costituita per l’erogazione dell’anticipazione, e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.

Tuttavia, per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la s.a. può opporsi alla sostituzione della garanzia.


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