Le obbligazioni pecuniarie ed il regime degli interessi moratori ed usurari

Le obbligazioni pecuniarie ed il regime degli interessi moratori ed usurari

La disciplina delle obbligazioni pecuniarie, tracciata dagli artt.1277 e seg. c.c., è incentrata essenzialmente su due punti che al tempo stesso costituiscono tratti distintivi delle stesse, valevoli a conferirle uno statuto ontologico alquanto differente rispetto a quello proprio delle altre specie di obbligazioni. Si allude, in particolare, alla sottoposizione delle obbligazioni de quibus al principio nominalistico nonché al regime degli interessi.

In base al principio nominalistico, il debitore è considerato adempiente ove versi al creditore moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento, in quantità corrispondente al valore nominale della somma determinata nel titolo. Il debitore può tendenzialmente adempiere anche tramite assegno poiché, a ben vedere, precipuo oggetto dell’obbligazione non è la moneta in quanto tale ma la prestazione diretta all’estinzione del debito. E’ vero che il pagamento tramite assegno costituisce una forma di datio in solutum, come tale ammissibile solo in forza del consenso prestato del creditore. Ma è pur vero che, in ossequio alla valorizzazione alla luce dell’art.2 Cost. del dovere di correttezza incombente anche sul creditore ex art.1175 c.c., la scelta del creditore se prestare o meno il consenso non è del tutto libera ma suscettibile di essere sindacata alla luce del concreto assetto che gli interessi delle parti assumono.  Dunque, l’eventuale rifiuto del creditore di accettare un pagamento tramite assegno bancario potrebbe in determinati casi configurarsi come un rifiuto giustificato ed escludere così qualsivoglia forma di abuso del credito o di mora credendi (ciò accadrebbe ove al rischio di insolvenza connaturato all’assegno bancario si accompagnasse il rischio della perdita da parte del creditore della garanzia dell’eccezione di inadempimento; rischio che a sua volta assume una concreta pregnanza in caso di contestualità nell’adempimento di prestazione e controprestazione).

L’intima ratio dell’assoggettamento delle sole obbligazioni pecuniarie al principio nominalistico si può comprendere solo una volta chiarito il loro vero tratto distintivo rispetto ad altre species di obbligazioni. Tratto distintivo che non è, a ben vedere, costituito dalla loro estinguibilità tramite il versamento di denaro – connotazione che è propria anche di talune obbligazioni non pecuniarie – bensì il fatto che esse hanno ad oggetto ab origine una somma, liquida o illiquida, di denaro (il significato etimologico rimanda infatti non a caso al termine “pecunia”, vale a dire denaro).

In sostanza, nel macrocosmo delle obbligazioni che si estinguono versando denaro è possibile distinguere tra obbligazioni che si atteggiano a debiti/crediti di valuta e obbligazioni che si atteggiano a debiti/crediti di valore.

Solo nel primo caso è possibile parlare di obbligazioni pecuniarie, poiché esse nascono come aventi ad oggetto ab origine una somma di denaro. Laddove, nelle obbligazioni che si configurano come debiti di valore (le cui principali estrinsecazioni sono le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito e da inadempienza contrattuale – salvo che si tratti di inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, posto che in tal caso trova applicazione la disciplina degli interessi -, nonché le obbligazioni alternative il cui oggetto è costituito o dalla consegna di un determinato bene o nel pagamento di una data somma di denaro), il denaro costituisce solo un medium attraverso il quale procedere alla quantificazione e liquidazione di un bene diverso dal denaro, quello sì originario oggetto dell’obbligazione. Per tale motivo, mentre i crediti di valuta possono indifferentemente configurarsi come crediti liquidi o illiquidi (rilevando l’eventuale illiquidità solo ai fini della conversione dell’obbligazione da obbligazione portabile a chiedibile, e dunque ai del fini passaggio dal meccanismo della mora ex re a quello della mora ex persona), i crediti di valore nascono per definizione come crediti illiquidi, successivamente necessitando di una determinazione e liquidazione, che per lo più avviene con sentenza.

Poste tali promesse, è evidente come il principio nominalistico trascina con sé come logico corollario l’addossamento in capo al creditore del rischio di svalutazione che il denaro, oggetto dell’obbligazione pecuniaria, potrebbe subire nel periodo intercorrente tra la nascita dell’obbligazione stessa e il momento in cui essa deve essere adempiuta.

Tuttavia, dall’analisi delle eccezioni al principio nominalistico nonché dalla esatta individuazione del suo perimetro applicativo è possibile riscontrare una mitigazione del suddetto rischio di svalutazione monetaria.

Quanto alle eccezioni al principio de quo, esse possono trovare la propria fonte nella legge (pensiamo all’art.429 co.3 c.p.c. nella parte in cui dispone che il giudice, ove condanni il datore di lavoro al pagamento di debiti di lavoro o previdenziali, deve procedere alla rivalutazione di tali somme rispetto agli indici Istat ), oppure possono avere una matrice negoziale, ben potendo le parti decidere di derogare al principio nominalistico, prevedendo dei meccanismi di indicizzazione e rivalutazione automatica del credito.

Ma, al di là delle eccezioni, è fondamentale sottolineare come il principio nominalistico (inteso come possibilità per il debitore di liberarsi pagando la sola somma indicata nel titolo per il suo valore nominale) può godere di piena operatività fintantoché la prestazione non diventi esigibile.

L’esigibilità del credito, che segna il momento in cui il debitore diviene inadempiente, determina infatti il passaggio ad una fase in cui il bilanciamento tra l’interesse debitorio e l’interesse creditorio non può più risolversi a tutto vantaggio del primo.

L’intervenuta esigibilità del credito, se non determina la trasformazione del debito di valuta in debito di valore la quale imporrebbe l’assoggettamento del credito ad una operazione di rivalutazione in senso stretto, comporta comunque l’applicabilità della disciplina degli interessi. Disciplina che limita considerevolmente la pregnanza del principio nominalistico e l’addossamento in capo al creditore del rischio della svalutazione monetaria.

Il cod. civ. ricollega delle diverse conseguenze all’inadempimento di un’obbligazione, a seconda che questa sia pecuniaria ovvero non pecuniaria.

In caso di inadempimento di un’obbligazione non pecuniaria troverà applicazione la disciplina del risarcimento del danno di cui all’art.1223 c.c. il quale – in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento che a sua volta discende dalla funzione compensativa dello stesso– dovrà tenere conto tanto del danno emergente quanto del lucro cessante. In particolare, la rivalutazione costituisce una componente essenziale del danno emergente, come tale accertabile d’ufficio dal giudice a prescindere da un’apposita domanda attorea autonoma e diversa da quella avente ad oggetto il risarcimento.

In caso di inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, in vece della disciplina risarcitoria, troverà applicazione quella relativa agli interessi corrispettivi e moratori di cui agli artt.1282 e 1224 c.c.; tale disciplina essendo più idonea ad assolvere alla funzione di quantificare un danno derivante dalla mancata immediata percezione di un bene peculiare come il denaro.

A conferma del parallelismo che è opportuno tracciare tra la disciplina del risarcimento da inadempimento di un’obbligazione non pecuniaria e quella degli interessi che maturano a seguito dell’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, stante l’assolvimento da parte di entrambe ad una funzione di quantificazione di un danno da inadempimento, si consideri il dato sistematico della collocazione della norma sugli interessi moratori (art.1224 c.c.) immediatamente dopo quella sul risarcimento del danno (art.1223 c.c.).

Sui debiti oggetto di obbligazioni pecuniarie possono maturare tre diverse categorie di interessi. Si suole distinguere, in particolare, tra interessi corrispettivi, interessi moratori e interessi compensativi.

Gli interessi compensativi possono, a differenza degli altri, decorrere pur non essendo il credito divenuto esigibile (come prevede ad es. l’art.1499 c.c. in materia di vendita). Essi sono infatti dovuti, per motivi di equità, a fine di compensare il creditore per il ritardato ancorché fisiologico conseguimento di somme che gli sono dovute per il fatto che egli mette a disposizione del debitore un bene fruttifero.

Gli interessi corrispettivi (art.1282 c.c.) hanno una funzione remuneratoria, a fronte del vantaggio che deriva al debitore dalla disponibilità del denaro altrui. Essi sono dovuti, in forza del principio di naturale fecondità del denaro, non solo in caso di ritardo imputabile nell’adempimento di un credito pecuniario liquido ed esigibile, ma anche in caso di contratto avente ad oggetto la dazione di un capitale con attribuzione della facoltà di godimento (in particolare nell’ambito delle operazioni bancarie di finanziamento, come il mutuo o l’apertura di credito).

Gli interessi moratori maturano, dal giorno della mora ed anche se non erano dovuti precedentemente, a fronte dell’inadempimento di un credito liquido ed esigibile ed assolvono ad una funzione di risarcimento di un danno da ritardo, sebbene la legge non imponga al creditore la prova del danno stesso. Tali interessi, come del resto quelli corrispettivi, possono essere dovuti nella misura legale o in quella convenzionale (misura convenzionale che può essere fissata anche in misura superiore a quella legale, ma a condizione che ciò avvenga per iscritto). Laddove le parti non abbiano determinato la misura degli interessi moratori, essi sono dovuti nella misura legale o nella misura di quelli corrispettivi, se questi ultimi erano dovuti in una misura superiore al saggio legale.

La natura legale o convenzionale degli interessi moratori, peraltro, non è scevra di conseguenze pratiche. Solo nel primo caso, infatti, l’art.1244 cpv. c.c. fa salva la possibilità per il creditore insoddisfatto di richiedere, oltre al pagamento degli interessi, il risarcimento del maggior danno. In sostanza, gli interessi moratori convenzionali partecipano un po’ della natura della clausola penale, assolvendo alla funzione di determinazione preventiva e forfettaria di un danno da inadempimento. E non a caso parte della giurisprudenza dubita della natura autonoma della clausola che prevede tali interessi e la considera piuttosto come una clausola penale, con conseguenze di non poco momento in ordine ai rimedi applicabili in caso di eccessiva onerosità degli interessi pattuiti.

Ciò detto, gli interessi corrispettivi e moratori, pur nella loro reciproca eterogeneità, hanno dunque in comune il fatto di maturare su crediti già divenuti liquidi ed esigibili e di reagire, dunque, ad una forma di ritardo patologico nell’adempimento della prestazione.

Si potrebbe dunque, per via di tale assonanza, dubitare dell’utilità della distinzione tra le due tipologie di interessi. In realtà la differenza è data dal fatto che la maturazione degli interessi moratori richiede un quid pluris rispetto alla mera esigibilità del credito. Quid pluris che è costituito dalla intervenuta costituzione in mora del creditore. Salvo poi interrogarsi sulla palpabilità di tale ulteriore requisito, posto che le obbligazioni pecuniarie sono tendenzialmente assoggettate al meccanismo automatico della mora ex re. In realtà, l’art.1219 c.c. ricollega la regola della mora ex re, non alle obbligazioni pecuniarie in quanto tali, ma alle obbligazioni pecuniarie nella misura in cui esse – come effettivamente nella maggior parte dei casi avviene – si atteggiano ad obbligazioni portabili. Dunque, dal momento che l’art.1182 c.c. lascia residuare dei limitati casi in cui l’obbligazione pecuniaria si configura come obbligazione chiedibile, in quegli stessi casi varrà il meccanismo della mora ex persona. E conseguentemente sarà distinguibile il momento dell’intervenuta esigibilità del credito, a partire dal quale inizieranno a decorrere gli interessi corrispettivi, dal momento dell’intervenuta costituzione in mora, a partire dal quale inizierà a decorrere il calcolo degli interessi moratori che andrà a sostituire quello degli interessi corrispettivi.

Abbiamo poc’anzi evidenziato come le parti, per via del disposto di cui all’art.1284 co.3 c.c., possono pattuire degli interessi convenzionali in misura anche superiore al tasso legale.

Tale previsione è coerente con il principio della libera determinazione delle parti e con il principio di autonomia contrattuale di cui all’art.1322 c.c. E tuttavia, dalle ammagliature del complessivo sistema giuridico si evince come il legislatore del ’42 non si sia mostrato del tutto insensibile ad esigenze diverse e anche confliggenti rispetto a quelle sottese ai principi suddetti. Si allude, evidentemente, alla reiteratamente avvertita esigenza di porre un freno alla libertà delle parti ove ci sia il rischio che essa determini delle conseguenze eccessivamente dannose per una di esse.

La valorizzazione dell’art.2 Cost. impone, infatti, al legislatore ed anche all’interprete di fare in modo che la libertà contrattuale si coniughi con l’assolvimento dei doveri di solidarietà sociale e di correttezza.

Proprio a tali fini il legislatore ha predisposto una tutela, sia sul versante penalistico sia su quello civilistico, contro il fenomeno dell’usura.

In tale materia si impone anzi un raccordo tra disciplina penalistica e civilistica, posto che è proprio nella noma penale che è contenuta la definizione di usura, rilevante anche ai fini civilistici.

Come si evince dall’art.644 c.p., si ha usura ove vengano pattuiti degli interessi in una misura che l’ordinamento considera eccessivamente alta e tale da violare quella minima soglia di equità che sempre deve uniformare il contratto. Il parametro alla stregua del quale verificare se gli interessi pattuiti siano o meno usurari è costituito da un dato predeterminato ma suscettibile di un periodico aggiornamento. Si tratta del c.d. tasso-soglia, che si atteggia appunto ad una sorta di “soglia di equità legale” e che si compone di due voci: quella principale è il Tegm (tasso effettivo globale medio) che viene calcolato e aggiornato trimestralmente dalla Banca d’Italia sulla base della media praticata dagli operatori economici per categorie omogenee di operazioni di finanziamento; a tale grandezza viene poi aggiunta una variante periodicamente aggiornabile da parte del legislatore che ad oggi è del 25% più 4 punti percentuali.

L’ordinamento appresta una tutela alquanto consistente contro il fenomeno usurario. Innanzitutto si è ritenuto necessario il ricorso alla sanzione penale, che come noto costituisce sempre un’extrema ratio: l’art.644 c.p. prevede infatti che l’usura integri una fattispecie delittuosa, peraltro aggravata ove l’usura sia praticata dalle banche o da altri istituti di credito.

Inoltre, sul versante civilistico, trova applicazione il rimedio più rigoroso tra quelli che l’ordinamento appresta per i casi di invalidità negoziale: quello della nullità. L’art.1815 c.c., norma che la Cassazione ha affermato avere una portata generale nonostante la sua collocazione sistematica parrebbe riferirla al solo contratto di mutuo, prevede infatti che se sono pattuiti interessi usurari la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Si tratta, a ben vedere, di un’ipotesi un po’ sui generis di nullità parziale necessaria. Da un lato essa non rientra nell’art.1419 co.1 c.c., poiché non determina la nullità dell’intero contratto (neanche ove il creditore dovesse provare l’essenzialità delle clausola rispetto al complessivo assetto contrattuale). Dall’altro non rientra neanche nell’art.1419 co.2, poiché non si applica il meccanismo dell’automatica sostituzione della clausola con la norma imperativa che prevede il tasso-soglia.

In pratica è una sanzione che determina una sostanziale trasformazione del mutuo (o di altra operazione di finanziamento) da oneroso a gratuito. Ed in ciò non può non ravvisarsi l’intento del legislatore di fare in modo che la funzione compensativa propria della sanzione civile si colori di quei riflessi punitivi tipici della sanzione penale, stante l’atteggiamento di profonda allerta verso il fenomeno usurario.

La questione dei rimedi contro l’usura, peraltro, ne interseca un’altra altrettanto cruciale e dibattuta nella giurisprudenza degli ultimi anni: quella dell’ammissibilità di forme di invalidità contrattuale sopravvenuta.

Il fenomeno dell’usurarietà sopravvenuta ha costituito, infatti, uno dei terreni più fertili sui quali si è giocata la partita tra i sostenitori della tesi dell’ammissibilità di ipotesi di nullità sopravvenuta e i sostenitori della tesi contraria.

Il problema dell’usura sopravvenuta si è posto in via transitoria a seguito dell’entrata in vigore della L.1996 che – animata dall’intento di spostare l’attenzione dall’usura criminale a quella bancaria – ha modificato l’art.644 c.p. introducendo per la prima volta il tasso-soglia, come parametro alla stregua del quale qualificare gli interessi convenzionali come usurari. Infatti in passato la fattispecie di usura, lungi dal venire ancorata ad un siffatto rigido parametro, si configurava laddove venissero pattuiti interessi per una somma che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, dovesse considerarsi eccessiva, e sempre che fosse riscontrabile da parte del creditore un approfittamento dello stato di bisogno in cui il debitore versava. Il legislatore del ’96, nell’espungere tale approfittamento dagli elementi costituitivi del reato di usura e nell’ancorare piuttosto quest’ultima allo sforamento di un tasso-soglia predeterminato, ha conferito un’impronta più marcatamente oggettivistica al fenomeno usurario.

Tale modifica legislativa pose il problema se dovessero dirsi usurari quegli interessi che, pattuiti in epoca anteriore alla modifica stessa, si rivelassero usurari solo alla stregua della disciplina sopravvenuta.

Tra l’altro, è un problema che ben potrebbe ripresentarsi laddove il tasso-soglia (che come abbiamo visto è suscettibile di periodico aggiornamento) dovesse subire un abbassamento, così determinando l’usurarietà di interessi che prima non lo erano.

La circostanza per cui il legislatore ha previsto la sanzione della nullità come rimedio civilistico al fenomeno usurario, dovrebbe a ben vedere indurre ad escludere la rilevanza dell’usurarietà sopravvenuta.

La nullità, infatti, reagisce per definizione ad un vizio genetico del contratto inteso come atto, e non come rapporto; dunque, non potrebbe a rigore estendersi a quelle patologie determinate dalla violazione, da parte del contratto, di norme sopravvenute rispetto alla sua stipula.

Semmai, sarebbe in casi del genere predicabile una inefficacia sopravvenuta; rimedio, questo sì, volto a sopperire a dei vizi sopravvenuti del contratto.

Simili considerazioni non vennero fatte proprie dalla giurisprudenza che si formò subito dopo l’entrata in vigore della L.1996; la quale affermò appunto che si dovesse attribuire rilevanza all’usurarietà sopravvenuta.

Sul versante penalistico, tale presa di posizione venne giustificata argomentando dalla natura del reato di usura come reato a condotta alternativa o a schema duplice; come tale perfezionabile indistintamente con la condotta di mera pattuizione ovvero con quella di effettiva riscossione. Ai fini dell’integrazione del reato era sufficiente, dunque, che la riscossione di interessi (sebbene pattuiti in epoca anteriore) fosse avvenuta in vigore della nuova norma.

Sul versante civilistico si ammetteva a maggior ragione l’usurarietà sopravvenuta, sebbene permanessero delle incertezze in ordine al rimedio applicabile: la giurisprudenza oscillava infatti tra applicabilità del rimedio della nullità di cui all’art.1815 c.c. e rimedio della semplice inefficacia della clausola e di sostituzione del tasso divenuto usurario con il tasso-soglia.

A risolvere la questione intervenne alla fine il legislatore con una norma di interpretazione autentica, e come tale suscettibile di essere applicata retroattivamente.

Tale norma sancì una volta per tutte la regola per cui, in tanto degli interessi convenzionali possono essere qualificati come usurari in quanto essi superino la soglia di usura al momento della pattuizione. Divenne dunque irrilevante uno sforamento intervenuto solo successivamente, vale a dire al momento della riscossione.

Il legislatore ha così radicalmente escluso la rilevanza penalistica dell’usura sopravvenuta.

Quanto alla rilevanza civilistica, in realtà il legislatore ha espressamente escluso la comminatoria della sanzione della nullità per gli interessi successivamente divenuti usurari; lasciando però residuare la possibilità di applicare altri rimedi.

La norma ha così dato nuova linfa e corroborato la tesi della inefficacia sopravvenuta della clausola contenente interessi successivamente divenuti usurari: in sostanza tale clausola rimarrebbe valida, ma la prestazione a carico del debitore sarebbe inesigibile (per contrasto al dovere di buona fede ex art.1375 c.c.) per la parte eccedente il tasso-soglia.

Una delle principali questioni che hanno animosamente affannato la giurisprudenza in materia di usura è stata quella relativa ai rapporti tra interessi moratori e interessi usurari.

La giurisprudenza si è, in particolare, domandata se gli interessi moratori rientrino tra le voci di cui occorre tener conto ai fini della determinazione del tasso di interesse convenzionalmente pattuito. È di palpabile evidenza la crucialità della questione, posto che tale grandezza verrà poi messa a confronto con il tasso-soglia al fine di verificare se sussista un’ipotesi di usura.

Malgrado si tratti di un terreno in cui si impone il rispetto del principio di chiarezza e precisione nella determinazione della fattispecie, stante la rilevanza anche penalistica della stessa, le indicazioni normative e giurisprudenziali sono sul punto tutt’altro che univoche.

Quanto ai dati normativi testuali, l’ampio tenore letterale dell’art.644 co.4 c.p., che include nella determinazione del tasso di interesse usurario tutte le commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo dovute, indurrebbe a risolvere positivamente la questione. D’altro canto, l’art.644 co.1 c.p. parrebbe invece attribuire rilevanza ai fini dell’usura ai soli interessi corrispettivi, dal momento che dispone che tale norma incrimina la condotta di “chi si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro”.

Al di là di tali dati testuali, sono stati diversi gli argomenti sulla cui base la giurisprudenza ha militato, ora per la tesi favorevole all’inclusione degli interessi moratori nel calcolo del tasso di interesse usurario, ora per la tesi contraria.

Uno degli argomenti principali addotti dai sostenitori della tesi contraria ha fatto leva sul c.d. principio di simmetria, il quale impedirebbe di tener conto nel calcolo degli interessi usurari di tutte quelle voci – come gli interessi moratori o la commissione di massimo scoperto – di cui la Banca d’Italia non tiene conto ai fini del calcolo del Tegm, e quindi in generale di cui non si tiene conto ai fini del calcolo del tasso-soglia. Ad opinare diversamente si finirebbe, infatti, per confrontare tra loro due grandezze eterogenee e si renderebbe estremamente agevole lo sforamento della soglia di usura, in assoluto spregio del principio di ragionevolezza.

Ad una siffatta ricostruzione controbatte però quella giurisprudenza che ritiene non necessaria la sussistenza di un rapporto di simmetria tra tasso-soglia e tasso di interesse usurario. In quest’ottica, sarebbe ben possibile includere nel calcolo degli interessi pattuiti anche gli interessi moratori. Tuttavia in tal caso, al fine di appurare l’usurarietà degli interessi convenzionali, essi dovrebbero essere confrontati, non con il tasso-soglia ufficialmente calcolato, ma con un tasso-soglia aumentato di una percentuale corrispondente al tasso di interesse moratorio legale. Quest’ultimo è un tasso di interesse che viene calcolato dalla Banca d’Italia, non al fine di individuare il tasso-soglia ufficiale, bensì in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dunque si correrebbe così il rischio di individuare una soglia di usura priva di base legale in quanto diversa da quella determinata dall’art.644 c.p.

Sebbene la questione dei rapporti tra usura e interessi moratori sia ben lontana dall’essere definitivamente e univocamente risolta, si può dar conto del fatto che la giurisprudenza più recente pare accogliere il principio di simmetria (vedasi la sent.Cass.2016 che ha attribuito natura innovativa alla norma del 2008 che per la prima volta sancì la computabilità della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso di usura). E considerato che l’adesione o meno al principio di simmetria ha costituito uno dei principali argomenti alla stregua dei quali è stata sostenuta la rilevanza o meno degli interessi usurari nel calcolo del tasso di usura, questa presa di posizione della giurisprudenza potrebbe rivelarsi cruciale nella definitiva risoluzione della questione.


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