Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti: limiti e finalità

Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti: limiti e finalità

Nel nostro ordinamento il sindaco riveste due qualifiche, espressamente elencate nel corposo art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) ai sensi del quale rappresenta, da un lato il capo dell’amministrazione comunale e dall’altro l’ufficiale del governo[1].

Come precisato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con la sentenza n 196 del 2009, si tratta di un potere finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, espressione della materia “sicurezza pubblica” di cui all’art. 117, c.2, lett. h, Cost.) materia di competenza esclusiva dello Stato.

Il Sindaco, infatti, opera nella sua qualità di ufficiale di Governo, quale organo dello stato in un rapporto di dipendenza gerarchica con il Prefetto cui deve preventivamente comunicare le ordinanze contingibili e urgenti “anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione[2]”.

Tra le novità apportate dal decreto legge 42/2018 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 vi è, senza dubbio, l’ampliamento del potere di ordinanza dei Sindaci che attribuisce ad essi, in qualità di Ufficiali del Governo, la potestà di emanare ordinanze anche contingibili e urgenti.

L’art. 54, letto in combinato disposto con l’art. 50, del D. Lgs. 267/2000, nella formulazione introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 92/2008 (recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 125/2008 e innovato ulteriormente dall’art. 8, c.1, lett. b) del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) stabilisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

L’aver inserito prima di contingibili e urgenti la parola “anche” consentiva al Sindaco un perdurante potere di ordinanza perfino svincolato dalla necessità di urgenza delle situazioni. La suddetta norma è stata infatti dichiarata incostituzionale[3] nella parte in cui consentiva la possibilità di emanare ordinanze extra ordinem al di fuori del requisito dell’urgenza.

Le ordinanze contingibili e urgenti incontrano al tempo stesso una serie di limiti riguardanti, innanzitutto, la sussistenza di una specifica autorizzazione legislativa che ne rappresenti il presupposto[4]. A fortiori le suddette ordinanze non possono derogare alla Costituzione ed alle norme imperative primarie, e possono essere emanate solo nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Ulteriori limiti sono stati individuati nell’obbligo di motivazione e nei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’ordinanza rispetto alla situazione da disciplinare nonché nella esatta delimitazione del contenuto, del tempo e delle modalità di esercizio.

Le ordinanze de qua sono finalizzate a fronteggiare situazioni di necessità attuali e concrete adoperando, se possibile, regole che tutelino l’interesse pubblico con il minor sacrificio di quello privato.

E’ peraltro fondamentale che la situazione di pericolo sia urgente e contrastata con una azione proporzionale. Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2087 del 2006, ha costruito il pilastro della proporzionalità sulle tre colonne della idoneità, necessità ed adeguatezza.

Si specifica, inoltre, che l’ordinanza contingibile e urgente si colloca all’interno degli atti amministrativi emanate sempre nel rispetto della Costituzione, nei confronti di una pluralità di destinatarie e, come tale, sottoposta al controllo giurisdizionale del Giudice Amministrativo[5].

 

 


[1] Cfr. Consiglio di Stato, sez IV, 5 novembre 1969, n. 688 e Consiglio di Stato del 7 febbraio 1978, n. 72 nelle quali si precisa che nonostante ricopra la qualifica di ufficiale del Governo non si configura quale dipendente di una amministrazione dello Stato.
[2]Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3076 del 2008 ha stabilito che il Sindaco in caso di inerzia può essere sostituito dal Prefetto e può indire apposita conferenza, anche con i Sindaci interessati, qualora le ordinanze comportino “conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi” e può anche annullare d’ufficio le ordinanze adottate dal Sindaco.
[3] Cfr. Corte Costituzione, sentenza 7 aprile 2011, n. 115.
[4] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 201 del 1987 la quale precisa inoltre che “il contenuto delle disposizioni derogatorie è soggetto a rispettare le garanzie costituzionali e a non invadere la riserva assoluta di legge”.
[5] Si veda la Cass., Sezioni Unite, n. 4813/2006.

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