Le pie fondazioni e le pie volontà nella legislazione canonica

Le pie fondazioni e le pie volontà nella legislazione canonica

Con lo scopo di promuovere il diritto del fedele di concorrere alle necessità della Chiesa cattolica, il Codex Juris Canonici, nel Titolo IV del Libro V prevede la disciplina delle pie fondazioni, definendo la fondazione autonoma come universitates rerum ad fines de quibus in can. 114 § 2, destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam giuridica erectae. Le pie fondazioni, dunque, disciplinate ai canoni 1303- 1310 x. J. C. sono una particolare forma di pie volontà costituite stabilmente da un insieme di beni che il disponente destina agli stessi fini ecclesiastici o ad opere di pietà, di apostolato oppure di carità sia spirituale che temporale[1].

Pertanto, attraverso la loro costituzione il fedele si assicura non solo di adempiere al dovere previsto dal can. 222 c.j.c. di sovvenire alle necessità della Chiesa ma anche, attraverso una destinazione permanente e duratura di un patrimonio ad un determinato scopo, di realizzare nella forma più piena la volontà di dedicare i propri beni ad un fine caritativo. Tra le cause pie oltre alle pie volontà[2], che sono disposizioni inter vivos o mortis causa a favore di una causa pia o di un fine proprio della Chiesa, particolarmente rilevanti appaiono le pie fondazioni[3]. Esse, come si è detto, sono costituite da un insieme di beni destinati ad opere di pietà, di apostolato o di carità spirituale o temporale che per volontà del disponente possono costituire un ente autonomo eretto in persona giuridica pubblica o privata dalla competente autorità o essere attribuiti ad una persona giuridica pubblica già esistente, con l’onere della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o, ancora, per la realizzazione di fini di culto, di apostolato e carità, di cui al can. 114 § 2. Del resto la missione della Chiesa cattolica, benché non sia di carattere politico, economico o sociale, ma di carattere religioso[4], ha tuttavia bisogno di mezzi materiali che le permettano di conseguire tale fine. Infatti, la Chiesa è stata “creata da Cristo come una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino” (LG[5], 8). Perciò, la sua dimensione spirituale non può far dimenticare che la Chiesa esiste anche come organismo visibile e sociale, e che, come tale, ha bisogno di beni temporali e di norme organizzative concernenti questi mezzi per adempiere la sua missione soprannaturale di salvezza.

La “pia fondazione” è pertanto “una fattispecie costituita attraverso la destinazione perpetua, o per lungo tempo, di una massa di beni, a finalità di culto o per la realizzazione di opere di pietà , di apostolato o di carità spirituale o temporale”[6].  La disciplina è contenuta nel libro V (De bonis Ecclesiae temporalibus), titolo IV (De piis voluntatibus in genere et de piis fundationibus), cann. 1299 – 1310[7].  Nella normativa codiciale previgente i due argomenti, pie volontà e pie fondazioni, erano trattati separatamente. Oggi, invece, come ben si nota, si è preferita una trattazione congiunta. Il concetto di pia fondazione per una parte della dottrina si identifica con quello di causa pia[8], pur non essendo del tutto coincidente, in quanto ogni pia fondazione è una causa pia (di cui costituisce una forma tipizzata), ma non viceversa. Per altra dottrina, le pie fondazioni prendono origine dalle pie volontà, e di conseguenza presentano tutti gli elementi propri di queste ultime, ossia causa pia, intenzione religiosa e pietà del disponente. Sembra doveroso, quindi, chiarire dapprima tali due concetti, per una migliore comprensione e trattazione dell’istituto delle pie fondazioni. Il legislatore canonico non ha dato una definizione dei concetti di causa pia e di pia volontà. Dobbiamo, quindi, attingere a quanto elaborato dalla dottrina che, in realtà, solo accidentalmente si è soffermata intorno alla ricerca di una definizione di tali concetti, avendo dimostrato maggiore interesse verso la norma piuttosto che verso la precisazione di una nozione data per acquisita. In primo luogo, l’espressione causa pia può avere molteplici accezioni, che sono tra di loro intimamente connesse[9]; può intendersi, infatti, come: – il motivo soprannaturale per il quale si compie un’opera di pietà o di religione (quindi lo scopo religioso, soprannaturale, per il quale si compie qualcosa); – l’opera stessa eseguita per motivi soprannaturali (la quale può consistere in un atto singolo, come un’offerta per la celebrazione di una santa messa, o in più atti regolamentati sotto l’aspetto numerico o temporale dal disponente, divenendo un’istituzione o una fondazione)[10]; – il luogo o l’istituto creato per l’esercizio di opere di pietà o di religione avente un fine soprannaturale, a onore di Dio e per la salvezza delle anime.

Le cause pie in questa terza accezione possono, a loro volta, assumere tre diverse forme giuridiche: persona giuridica pubblica o persona giuridica privata (pie fondazioni autonome), oppure l’annessione ad una persona giuridica preesistente (pie fondazioni non autonome). Le cause pie possono essere ecclesiastiche o laicali; secondo una parte della dottrina ciò dipende dal tipo di bene (ecclesiastico o meno) di cui si dispone: sono ecclesiastiche se i loro beni sono ecclesiastici (ciò accade quando costituiscono essi stessi una persona giuridica pubblica oppure quando appartengono ad una persona giuridica pubblica ecclesiastica preesistente); sono, invece, laicali se i beni, pur destinati ad un fine religioso o caritativo, non sono ecclesiastici perché affidati a persone giuridiche private o a persone fisiche oppure perché costituiscono una fondazione autonoma – persona giuridica privata (in tal caso, troveranno applicazione il can. 1257 § 2 e le norme canoniche relative alle cause pie in quanto tali)[11]. Vi è, però, altra parte della dottrina secondo cui tale criterio oggi risulta di meno ovvia applicazione in quanto, se è vero che i beni delle persone giuridiche private non possono essere detti ecclesiastici, allo stesso tempo è anche vero che oggi si parla di beni ecclesiali. Di conseguenza, per tali Autori, sarebbe meglio adottare un altro criterio per sostenere tale distinzione, come quello della soggezione alla giurisdizione ecclesiastica[12]. Quanto alle pie volontà, secondo la tradizione canonistica (confermata dal Codice), esse danno luogo a cause pie; e poiché la qualifica “pio” deve intendersi, come risulta dallo stesso titolo IV, nel senso di “in bonum Ecclesiae” o “in fines Ecclesiae”, può essere definita pia volontà “ogni disposizione di beni per un fine proprio della Chiesa”[13], o anche in favore di una causa pia[14], quindi per un fine soprannaturale. Si tratta, dunque, di un atto di volontà con cui si dispone di beni propri, il quale può essere inter vivos (per esempio la donazione), se ha efficacia prima della morte del disponente, oppure mortis causa (nelle diverse forme del testamento, delle donazioni mortis causa, del legato, della fiducia, ecc.), se l’efficacia è legata alla morte del suo autore[15]. In quest’ultimo caso si parla anche di atto di ultima volontà in quanto, dopo la morte di chi l’ha disposto, non è più possibile modificarlo. La volontà è detta “pia” per il fine soprannaturale, religioso, proprio della Chiesa, per il quale i beni sono disposti; si tratta della volontà di perseguire il bene dell’anima propria o altrui attraverso la celebrazione di atti liturgici, o andando incontro alle necessità dei poveri, sempre con lo scopo ultimo di onorare Dio. Pertanto, una liberalità disposta con un intento pur elevato, ma strettamente umano, non integrerebbe la intentio e, quindi, la volontà non potrebbe essere definita propriamente “pia”, a prescindere dalle eventuali motivazioni religiose contenute nell’atto del disponente. Ciò vuol dire che, dunque, è il fine soprannaturale a qualificare la volontà del soggetto rendendola giuridicamente “pia”, ma non si può affermare il contrario. Inoltre, bisogna specificare che non è necessario che essa sia manifesta; anche se, quando implicita, deve comunque essere individuabile. Tale intenzione sovrannaturale, in virtù della quale si compie la disposizione dei beni, è uno degli elementi costitutivi ed essenziali della pia volontà[16], insieme alla causa pia, in cui favore si rivolge la pia volontà, e alla pietà del disponente. Riguardo quest’ultima, emergono alcune questioni. Intanto è da chiedersi se con essa si voglia far riferimento a quella che può definirsi la “capacità” del soggetto a compiere un atto con un fine soprannaturale, rendendo, a tal punto, indispensabile precisare chi, sotto questo profilo, risulti capace.

In dottrina non vi sono dubbi che sia capace chi ha ricevuto il battesimo e la pietas, in tal caso, si presume esistente qualora disponga ad causas pias[17]. Più delicata è la questione in relazione ai non battezzati: non può escludersi a priori che essi non intendano compiere un atto di disposizione secondo i principi della Chiesa cattolica, così come non può pretendersi di ravvedere a tutti i costi un intuitu Dei nel non battezzato; ma una volontà in tal senso deve pur sempre essere in qualche modo desumibile. Inoltre, al di fuori di tali casi, si può presumere che la disposizione sia pia quando è fatta in favore di un’istituzione eretta o approvata dalla Chiesa o se comunque il disponente, per il fine che si propone di perseguire attraverso la disposizione, coinvolge per mezzi o modalità utilizzati la Chiesa; se, invece, vuol prescindere da essa, l’atto posto in essere risulterà un atto filantropico e non troverà applicazione la normativa canonica. I tre elementi sopra descritti, che qualificano la disposizione di liberalità come “pia volontà”, oggi non sono più unanimemente ritenuti tutti necessari per la qualificazione di una “pia volontà”. Secondo una recente interpretazione più flessibile, ferma restando la necessaria presenza della causa pia come elemento essenziale ed insostituibile, “gli altri due elementi sono di applicazione meno pacifica: sia per i rischi che suppone un tentativo di oggettivazione di aspetti così personali quali la pietà personale e l’intenzione soprannaturale, sia anche per il loro carattere obsoleto e inadatto alla società secolarizzata di oggi, nella quale vi sono non credenti e atei sempre più numerosi che vogliono aiutare la Chiesa con una finalità o intenzione meramente umana o filantropica”[18]. Le norme contenute nel Titolo IV, Libro V, CIC ’83, rappresentano il fulcro della disciplina delle pie volontà; tuttavia, non sono le uniche ad occuparsi di tale materia. Vi sono, infatti, altri canoni dello stesso libro V che vanno ad integrare quanto dettato nel Titolo IV, e che a volte ne rappresentano la premessa giuridico – ecclesiologica. Ci si riferisce, ad esempio, ai cann. 1261 e 1267[19]. Ma, ancor prima, occorre ricordare il can. 222, nel Libro II “De populo Dei”, Parte I “De christifidelibus”, Titolo I “De omnium christifidelibus obligationibus et iuribus”. Si tratta di norme contenenti il diritto ed il dovere dei fedeli di contribuire alle necessità economiche della Chiesa. In particolare, il can. 222 afferma che “i fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l’onesto sostentamento dei ministri”. Di qui la previsione del diritto dei fedeli di devolvere i beni temporali alla Chiesa, enunciato dal can. 1260. Esso va compreso nell’insieme dei diritti – doveri propri del fedele nella Chiesa post-conciliare, come il diritto – dovere di condurre una vita santa, di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione (can. 210); di impegnarsi nella diffusione dell’annuncio divino della salvezza (can. 211); di fondare e dirigere associazioni (can. 215); di promuovere e sostenere l’apostolato anche con proprie iniziativa (can. 216).

Questo per spiegare come “la materia delle pie volontà sia da intendersi elevata a quell’alto rango dell’insieme dei possibili modi riconosciuti per diritto naturale e divino al fedele di condurre una vita cristiana consapevole e da protagonista, così da aver riconosciuto un vero e proprio diritto di portata giuridica a svolgere il proprio dovere di cristiano, anche sotto l’aspetto della contribuzione alle necessità materiali della Chiesa”[20]. Pertanto, il dovere contenuto nel can. 222 va correlato con il can. 1261 che, nel § 1, enuncia la “facoltà dei fedeli di devolvere beni temporali a favore della Chiesa”, di cui l’atto di disposizione oggetto del can. 1299 rappresenta una possibile estrinsecazione, e nel § 2 il dovere dei fedeli alla partecipazione economica nella Chiesa. Partendo dal § 1, si afferma il principio secondo cui se la Chiesa ha il diritto di esigere e i fedeli hanno il dovere di contribuire alle necessità della Chiesa[21], i fedeli hanno a loro volta il diritto di non essere impediti nell’adempimento del loro dovere, con riferimento alle legislazioni civili. Il diritto affermato in tale canone si impone nei confronti degli istituti canonici e della gerarchia, escludendo ogni forma di arbitrio quanto all’accettazione o al rifiuto dell’atto con cui il fedele intende esercitare il proprio diritto di devolvere beni temporali alla Chiesa. Le offerte non possono, infatti, essere rifiutate se non in presenza di una giusta causa e, nel caso di affari di maggiore importanza trattandosi di persona giuridica pubblica, della licenza dell’Ordinario. La ratio di tale disposizione sta nel fatto che ogni donazione fatta alla Chiesa è da ritenersi già consacrata a Dio anche prima dell’accettazione del destinatario; diversamente, la disposizione che ammette la possibilità di rifiutarla in presenza di una giusta causa e, ove richiesto, della licenza dell’Ordinario, risponde all’esigenza di tutela del patrimonio ecclesiastico rispetto ad eventuali oneri, condizioni o ad una provenienza delittuosa.

Nel § 2, il canonista si sofferma sull’ammonimento del vescovo da rivolgere ai fedeli per esortarli verso il loro obbligo di contribuire a tutti i bisogni della Chiesa: si tratta di un’obbligazione naturale, sanzionabile solo dal punto di vista etico, il che è confermato dallo spirito della norma che parla di intervento persuasivo e non coattivo del vescovo diocesano. In concordanza con il vescovo, anche i sacerdoti debbono educare i fedeli a sovvenire alle necessità economiche della Chiesa, secondo le indicazioni date dalla CEI[22].

In ogni caso, essendo l’intera materia connessa con l’ordine sovrannaturale, tutta la regolamentazione appartiene esclusivamente alla Chiesa, anche se non mancano alcuni aspetti che non interessano direttamente il diritto canonico e per i quali si dovrà ricorrere al can. 1290 CIC 1983 con conseguente applicazione della legge civile[23]. Sono tre gli ambiti specificamente regolati dal codice canonico: -la capacità di disporre a favore delle cause pie (can. 1299 § 1); – le solennità da osservarsi (can. 1299 § 2); – l’esecuzione delle cause pie (cann. 1300 – 1301).

Circa la capacità di disporre in favore di cause pie, in base al can. 1299 § 1, essa si regge solo sul diritto naturale e sul diritto canonico (questo perché le cause pie appartengono all’ordine sovrannaturale, e quindi sono di esclusiva competenza della Chiesa); ciò comporta che, anche nel caso in cui una disposizione in favore di una causa pia debba considerarsi nulla per l’ordinamento civile a causa delle incapacità ivi prescritte, potrà comunque ritenersi valida per l’ordinamento canonico se posta in essere nel rispetto del diritto naturale e del diritto canonico (il codificatore, diversamente da quanto attenga alla materia delle formalità da osservare nell’atto di disposizione[24], cui si riferisce il § 2, esclude il ricorso allo strumento della canonizzazione delle leggi civili territoriali). In base al diritto naturale, la capacità richiesta è quella di intendere e di volere: pertanto ne sono privi gli amenti ed i destituiti dall’uso della ragione, anche per cause transitorie.

Il diritto canonico, in genere, prevede la incapacità naturale solo nei casi eccezionali, come il caso dei religiosi che abbiano radicalmente rinunciato ai loro beni (can. 668 § 5). Quindi, in linea generale, non può disporre dei propri beni chi sia sprovvisto di ragione; si pongono, però, alcune fattispecie problematiche, come quella del minore di età e del non battezzato.

Per quanto riguarda i minori, così come gli ordinamenti civili stabiliscono in termini più o meno ampi la loro incapacità, stante la quale non possono porre validamente atti giuridici, similmente il codice di diritto canonico al can. 98 § 1 prevede che solo il maggiorenne abbia pieno esercizio dei suoi diritti e possa disporre validamente degli stessi mediante atti giuridici.

I minorenni, invece, sono sottoposti alla potestà dei genitori e tutori, tranne i casi nei quali la stessa legge divina o canonica non li esimono dalla loro potestà. A questo punto si pone il problema se per le disposizioni di beni in favore di cause pie da parte dei minori sussista un’eccezione al can. 98 relativamente alla materia di cui al can. 1299, e quindi possa, il minore, essere capace di disporre ad causas pias secondo il diritto naturale e canonico. Alcuni, in dottrina, estendono le eccezioni anche a tale caso; altri, invece, come Begus[25], ritengono che le eccezioni al can. 98 facciano riferimento a vicende (per esempio, la scelta dello stato di vita o del poter essere testimone) che non hanno molto a che fare con il caso in esame (riprendendo gli esempi precedenti, quando si è testimoni non si esercita né si dispone di alcun diritto), e che quindi l’incapacità del minore coinvolga anche il poter disporre in favore di cause pie. I problemi connessi alla capacità del minore appaiono, però, più teorici che concreti in quanto non è un fatto comune la disposizione di beni ad causas pias da parte di un minore.

Per quanto riguarda i non battezzati, la questione è tuttora aperta, nonostante in dottrina prevalga un’opinione favorevole all’irrilevanza dell’aver ricevuto il battesimo, e quindi dell’appartenenza alla chiesa cattolica, con le seguenti motivazioni: a) c’è chi ritiene che la legge canonica non trovi applicazione nei confronti del non battezzato, ma che per diritto naturale ciascuno, battezzato o meno, possa disporre dei propri beni per un fine onesto e buono; quindi il non battezzato ha diritto e capacità di disporre a favore della Chiesa o di una causa pia[26]; b) altri sostengono che il diritto e la capacità dei non battezzati si fondino nelle costante prassi della Chiesa che non nega loro la partecipazione alle opere pie[27]; c) infine, c’è chi preferisce concedere particolare rilevanza all’intenzione giuridica piuttosto che a quella morale[28].

Il Codice, comunque, in ordine alla validità degli atti giuridici, richiede che questi siano posti in essere da una persona capace e che sussistano i requisiti di volontà e di forma specificamente richiesti.

Questi requisiti prescritti in linea generale per gli atti giuridici sono da prendere in considerazione anche relativamente alle pie volontà, seppur nelle linee generali. Quanto alla capacità di agire, essa è strettamente connessa a fattori naturali e a disposizioni legislative che possono rendere inhabilis la persona. Per quanto attiene al processo di formazione della volontà e alla sua manifestazione, l’ordinamento canonico detta come regola generale la nullità di un atto posto in essere in presenza di violenza proveniente ab extrinseco ed alla quale non si possa resistere in alcun modo, cioè quando si è in presenza di una mancanza assoluta di volontà. Qualora, invece, il soggetto sia stato indotto a compiere l’atto giuridico sotto l’influsso di una minaccia grave ed ingiusta o circuito con dolo, l’atto in linea generale è considerato valido, salvo che l’ordinamento ne preveda specificamente l’invalidità. Tuttavia, su istanza della parte lesa o del suo successore nel diritto, l’atto può essere rescisso attraverso una sentenza del giudice. A sua volta l’errore “determina invalidità solo se riguarda la sostanza dell’atto o si risolve in una condizione considerata dal suo autore come decisiva” (can. 126) tale che, senza l’errore, il disponente ne avrebbe posto in essere un altro, o non lo avrebbe posto affatto; negli altri casi l’atto è valido, ma rende possibile l’azione rescissoria, salvo che sia diversamente disposto. Questi principi trovano applicazione anche nelle fattispecie relative alle pie volontà che, come si è accennato, sono disposizioni in favore delle cause pie compiute attraverso atti giuridici i quali, per essere efficaci, devono rispondere alle esigenze di ogni atto giuridico, sia per quanto riguarda gli elementi essenziali che lo costituiscono, sia per le solennità ed i requisiti richiesti dal diritto. Tali disposizioni, sia mortis causa sia inter vivos, si concretizzano in contratti in riferimento ai quali il can. 1290 ha recepito il diritto civile, anche per ciò che riguarda la forma. In realtà, il codice vigente canonico detta una disciplina sulle solennità da osservarsi solo per le disposizioni mortis causa, mentre nulla prevede in tema di forma degli atti inter vivos; a tal proposito, vi sono diverse posizioni in dottrina: secondo alcuni autori, anche per gli atti inter vivos deve rinviarsi al diritto civile, mentre secondo altri “non hanno rilevanza le norme civili che stabiliscano particolari formalità o solennità ad valitatem[29] per cui, qualora il diritto civile richiedesse, ad esempio, la forma scritta o l’atto pubblico per la validità dell’atto che, nel diritto canonico, dispone ad causas pias, e qualora tali requisiti imposti dalla norma statuale non fossero rispettati, l’atto di disposizione sarebbe canonicamente valido. Tornando alla previsione del can. 1299, il § 2 facendo riferimento ai soli atti mortis causa, richiede che si osservino le formalità del diritto civile “se possibile”; l’inciso “se possibile” rende tale obbligo non assoluto, ma trattasi solo di una norma prudenziale che va osservata “si fieri possit” (l’espressione “si fieri possit” deve essere letta nel senso che è possibile prescindere da quanto stabilito dalle leggi civili, e quindi come eccezione alla regola generale espressa dal can. 1290 che richiama il diritto civile). Ciò vuol dire che la sua inosservanza non tocca la validità dell’atto di disposizione; infatti, continua il can. 1299, la volontà del testatore in favore della causa pia va comunque osservata (qualora sia provata), anche nel caso di omissione di tali solennità, e “gli eredi devono essere ammoniti dell’obbligo che hanno di adempiere la volontà pia”[30]. Tale obbligo di ammonire va comunque valutato nelle circostanze concrete e potrebbe essere omesso se risultasse di danno alla Chiesa. Tali solennità prescritte per gli atti mortis causa hanno una funzione positiva, in quanto vogliono evitare dubbi, incertezze e quindi possibili contenziosi tra gli eredi. Possiamo soffermarci, ora, sulle due forme più diffuse di pie volontà: il testamento, per gli atti mortis causa, e le donazioni inter vivos. Quanto al testamento, esso risulta contraddistinto da un particolare formalismo prescritto dal diritto civile e giustificato in dottrina in base a molteplici motivazioni[31]: – la necessità di fare in modo che vi sia un’esatta corrispondenza tra quanto disposto per iscritto dal testatore e la sua effettiva volontà; -la sollecitazione rivolta al testatore per una maggiore ponderatezza e serietà delle sue scelte testamentarie; -la certezza della provenienza del testamento e delle clausole del testatore, cioè l’autenticità del testamento stesso che, attraverso gli scritti, viene garantita in modo più sicuro di quanto avvenga con la forma orale.

In definitiva, le formalità che accompagnano le disposizioni testamentarie avrebbero lo scopo di fornire un mezzo di prova sicuro sulle ultime volontà del de cuius.

Il diritto canonico, tuttavia, essendo volto alla piena tutela della volontà del disponente e alla completa attuazione della stessa, in presenza di una libera disposizione del de cuius toglie qualsiasi rilevanza all’elemento formale, pur continuando a garantirsi il valore e la tutela della certezza e dell’autenticità della volontà, per l’accertamento della quale si ammettono tutti i mezzi di prova utili a determinarne l’esistenza e il contenuto nel modo più preciso. Anche se il diritto canonico riconosce la validità di disposizioni in favore di cause pie pur essendo prive delle formalità richieste dal diritto civile, comunque mantiene fermo l’obbligo per gli eredi di adempimento delle disposizioni stesse, ed una volta accertata la volontà del de cuius, si deve provvedere ad ammonire gli eredi a riguardo dell’obbligo gravante su di essi (can. 1299 § 2). Non si tratta di una semplice esortazione ma di un’ammonizione di natura precettiva. Non deve essere leso, però, il diritto di legittima: qualora ciò accadesse, le disposizioni, oltre ad essere invalide per il diritto civile, lo saranno anche per il diritto canonico in quanto sarebbero da considerarsi contrarie al diritto naturale.

Per quanto attiene, invece, alla forma degli atti inter vivos, essi si concretizzano sostanzialmente nel contratto di donazione e rientrano, quindi, tra gli atti per i quali ci si deve attenere alla disciplina dettata dal diritto civile (can. 1290). Con il termine “donazione” il diritto canonico ricomprende tendenzialmente le “liberalità che, prescindendo dai mezzi impiegati, hanno per effetto l’arricchimento senza corrispettivo per la Chiesa, delle sue organizzazioni e dei suoi soggetti, apprestando gli strumenti giuridici atti a favorire e tutelare la nascita, la validità e gli effetti di tali liberalità realizzandosi, attraverso esse, una utilitas Ecclesiae[32]. Prima del Codice del 1917, l’ordinamento canonico affidava la disciplina delle donazioni, come quella dei contratti in generale, al diritto romano comune, considerato fonte suppletiva esclusiva per i rapporti non disciplinati dal diritto canonico, e fonte suppletiva sussidiaria per le materie sulle quali il diritto canonico avesse parzialmente disposto.

Diversamente, il codice vigente canonizza le leggi civili in materia di contratti, attribuendo valore normativo nell’ordinamento canonico a norme appartenenti ad ordinamenti diversi da questo, per espresso ed esplicito riconoscimento da esso operato. Più precisamente, il can. 1290 stabilisce che “le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico […] con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro …”. Dunque, dal momento che il contratto di donazione rappresenta il prototipo di atto di liberalità tra vivi, richiede la presenza dell’animus donandi, propria degli atti a titolo gratuito, ed inoltre, ai fini di validità, deve essere presente anche l’accettazione del destinatario. Fin quando l’accettazione non sia stata notificata al donante, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la propria dichiarazione.

Una volta soddisfatti gli adempimenti prescritti, la donazione è valida ed irrevocabile, salvo il caso di sopravvenienza dei figli al donante. Conformemente alla dottrina civilistica, che esclude la possibilità della revoca per ingratitudine nel caso di donazione a favore di una persona giuridica (in quanto l’ingratitudine, fatto personale ed individuabile nel soggetto che è organo della persona giuridica, non può essere imputata alla persona giuridica stessa), è irrevocabile per ingratitudine qualsiasi disposizione inter vivos ad causas pias, perché beneficiario della liberalità è l’ente e non la persona preposta all’ente; pertanto, il comportamento di tale soggetto non può andare in detrimentum Ecclesiae. L’esecuzione delle pie volontà è regolata dai cann. 1300 (che stabilisce il principio generale dell’obbligo di osservare le volontà dei fedeli), 1301 (che precisa i compiti dell’Ordinario in materia), e 1302 (che indica gli obblighi di chi ha avuto dei compiti esecutivi specifici). Ai sensi del can. 1300, “le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell’amministrazione[33] e dell’erogazione dei beni, fermo restando il disposto del can. 1301, §3”. In primo luogo, bisogna dire che quest’obbligo ha anche un fondamento religioso: questo perché tali atti hanno come destinatari immediati persone fisiche o giuridiche che perseguono fini ecclesiali, e quindi, con l’accettazione della volontà da parte dei soggetti interessati, si stabilisce un rapporto giuridico che va rispettato anche per un motivo religioso. In secondo luogo, tale obbligo riguarda sia l’oggetto della pia volontà sia il suo modo concreto di adempimento, a meno che non sia in contrasto con quanto lo stesso Codice prescrive tassativamente. L’adempimento delle pie volontà, ossia l’attuazione dei voleri del benefattore, deve avvenire in maniera diligente, e tale compito è affidato al cd. esecutore (che può essere universale o particolare a seconda che gli sia affidato il compito per tutta la pia volontà o per una parte di essa). Tutore ed esecutore delle pie volontà, per espressa previsione del can. 1301 § 1, è l’Ordinario[34], il quale va inteso a norma del can. 134 § 1[35] e la cui presenza è prevista a garanzia non solo dell’effettivo adempimento della volontà del disponente, ma anche del bonum Ecclesiae che dalla disposizione derivava[36]. L’Ordinario competente non è necessariamente quello del luogo, ma “colui che ha giurisdizione sull’ente ecclesiastico che risulta beneficiario dall’atto di disposizione”[37]. Sarà l’Ordinario del luogo quando beneficiati siano un ente della diocesi o i fedeli della stessa; nel caso, invece, di elargizione diretta a dar vita ad un’entità nuova, l’Ordinario – esecutore sarà colui che su di essa, una volta costituita, eserciterà la funzione di governo. Molteplici sono le facoltà che gli spettano, finalizzate a garantire l’adempimento delle pie volontà sia vigilando sulle modalità della loro realizzazione e del perseguimento delle finalità con un’adeguata gestione dei beni, sia intervenendo con la nomina del soggetto cui affidare l’amministrazione dei beni, qualora manchi[38].

In particolare, la funzione di vigilanza può concretizzarsi attraverso il diritto di visita dell’Ordinario, qualora siano nominati altri esecutori dallo stesso fondatore, e contemporaneamente comporta l’obbligo per tali altri esecutori di esibire il rendiconto dell’attività che sarà presentato all’Ordinario una volta sola, qualora la pia volontà trovi realizzazione nel compimento di un singolo atto, mentre dovrà essere presentato periodicamente alle scadenze previste, qualora l’attività sia duratura nel tempo.

Il § 2, parlando di “ceteri executores”, chiarisce che l’Ordinario non può prendere il posto di coloro i quali siano stati nominati esecutori dal disponente, e non può assumere in alcun modo l’amministrazione delle pie volontà.

Dei ceteri executores e dei loro obblighi parla, nello specifico, il can. 1302: si tratta di coloro[39] i quali hanno ricevuto fiduciariamente l’incarico di eseguire le pie volontà, sia con atto tra vivi sia con testamento[40]. Nondimeno l’Ordinario continuerà ad essere esecutore, pur essendo in tal caso il suo munus mediato dalla persona indicata dal disponente, e semplicemente vigilerà che l’esecutore nominato provveda ad adempiere le pie volontà correttamente. Per “fiducia” si intende «quell’istituto con il quale il disponente confida segretamente a una persona, scritta nell’atto delle sue disposizioni, il nome di altra persona a cui vuole far pervenire i beni, in modo che questa sia il vero erede o legatario o donatario, mentre invece la prima sia un semplice organo o ministro di trasmissione e non un vero erede o legatario[41].» La legislazione canonica, dunque, considera legittima la fiducia come mezzo di trasmissione di beni in favore di cause pie. Tutti coloro che, chierici o membri di istituti di vita consacrata o laici, ricevano beni fiduciariamente per cause pie, devono, innanzitutto, nel momento di riceverle, procedere con la massima prudenza, in quanto l’accettazione delle pie volontà è un atto che coinvolge non solo colui che vi procede ma la Chiesa stessa. Inoltre, dal momento che l’Ordinario, in quanto “esecutore nato”, ha il potere di vigilanza[42], essi devono avvertirlo del compito ricevuto, e allo stesso tempo indicare i beni fiduciari, siano essi mobili o immobili, e gli oneri annessi (§ 1). Il Codice non prescrive alcun termine per provvedere all’informazione, ma si ritiene che debba essere particolarmente breve, stante la speciale diligenza che accompagna l’intera materia; non è richiesta, poi, alcuna forma, e deve ritenersi ammissibile sia la forma orale che quella scritta, anche se, ovviamente, la forma scritta è da considerarsi preferibile soprattutto in considerazione della necessità di inserire nella comunicazione l’indicazione dei beni ricevuti. Qualora il donante proibisse espressamente tale contatto con l’Ordinario, il fiduciario non deve accettare la fiducia (§ 1), in quanto renderebbe impossibile il diritto di vigilanza da parte dello stesso Ordinario. Tuttavia, poiché è forte la necessità di interpretare correttamente la volontà espressa dal disponente, bisogna fare una distinzione e giungere a diverse conclusioni in base al tenore della clausola: – se la proibizione da parte del donante è posta expresse et omnino, e la richiesta di omissione si presenta come una condicio sine qua non, non si può accettare la fiducia; – se, invece, si è di fronte ad una clausola per così dire ordinaria, ossia non avente la forza di cui sopra, si devono distinguere due ipotesi, a seconda che si tratti di atto inter vivos o di testamento: nel primo caso, si deve chiedere al donante di omettere la clausola ed agire di conseguenza in base alla decisione del donante (se il donante accetti di ometterla, la fiducia potrà essere accettata, se invece il donante rifiuti di ometterla dandole forza di condizione, la fiducia deve essere rifiutata in quanto la clausola deve considerarsi apposta expresse et omnino); nel secondo caso, quello del testamento, si può accettare la fiducia solo se la clausola non sia condizionante in modo assoluto o priva di significato prevalente sulla volontà di disporre per una causa pia.

Inoltre, in forza del diritto – dovere di vigilanza, l’Ordinario deve esigere che i beni vengano collocati in modo sicuro (non spetta, però, a lui decidere la stessa collocazione, dovendo semplicemente garantirne la necessaria sicurezza). L’adempimento delle pie volontà può risultare difficile o anche impossibile quando le rendite dei beni elargiti divengono insufficienti per far fronte ai fini prestabiliti. L’autorità ecclesiastica ha valutato sempre con grande prudenza questo fenomeno nell’intento di rispettare la volontà del disponente finché vi fosse pure una minima somma[43]. Particolare delicatezza richiedono, infatti, la reductio, la commutatio e la moderatio delle ultime volontà, disciplinate dai cann. 1308 – 1310 con riferimento agli oneri connessi ai legati di Messe o ad altre pie volontà, che approfondiremo successivamente. Queste tre fattispecie si differenziano tra loro: la reductio comporta la limitazione dell’onere rispettandone, tuttavia, la natura; ad essa si giunge a causa della perdita di valore dell’elargizione fatta o dei minori frutti prodotti. La commutatio risponde non a criteri quantitativi ma qualitativi: alla luce della finalità perseguita originariamente dal disponente, si muta lo scopo ritenendo in tal modo di attuare un’attività che il disponente, valutate le mutate circostanze, avrebbe perseguito. Più complesso è il concetto di moderatio. In esso, infatti, sono presenti componenti che si riferiscono tanto a criteri oggettivi, quale potrebbe essere la riduzione della redditività, quanto a criteri discrezionali che investono l’opportunità dell’intervento. Si tratta di un concetto che non trova una definizione unanime in dottrina. Circa tale questione e la disciplina vigente delle tre fattispecie si rinvia al par. 3.4 del presente capitolo.

Infine, per quanto attiene alla competenza dell’Ordinario, il can. 1302 § 3 fa riferimento al luogo o alla diocesi o ai loro abitanti o alle cause pie cui sono attribuiti i beni, e non alla persona che riceve i beni della disposizione fiduciaria. Qualora i beni siano devoluti ad un luogo tra quelli sopra citati, la competenza spetta all’Ordinario del luogo; quando, invece, siano affidati ad un membro di un istituto clericale di diritto pontificio o di una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio senza attribuzione ad un luogo, ad una diocesi o ai loro abitanti o a favore di cause pie, è competente il Superiore maggiore. Nonostante la norma faccia espresso riferimento solo a tali casi, secondo la dottrina il criterio del luogo interessato dalla fiducia ha, in realtà, applicazione generale[44].

Per quanto riguarda la disciplina delle pie fondazioni, senza soffermarsi sulle analogie con quella prevista dal codice civile italiano[45], essa si sostanzia in otto canoni del Codice di diritto canonico della Chiesa latina, 1303 – 1310, e in altrettanti del Codice dei canoni delle Chiese orientali corrispondenti, 1047 – 1054. Il proemio del can. 1303 § 1 del CIC ’83 (“In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie…”), quando pone l’espressione “in iure sunt”, indica che sia il legislatore inferiore sia il canonista non possono avere altro modo di definire le fondazioni pie se non quello imposto dal canone in questione. Ne viene di conseguenza che “in ogni tipo di normativa, universale e particolare, complementare o supplementare, propria e statutaria, il termine “fondazione”, che includa gli elementi propri e specifici indicati in questo canone, deve avere il significato stabilito qui descritto e non altro; si tratta perciò di nomina iuris, definizioni o denominazioni stabilite autenticamente dalla legge canonica. In senso negativo, se qualche fedele nella Chiesa volesse istituire una fondazione senza rispettare i termini posti dalla definizione giuridica propria, farebbe qualche cosa d’altro, non certo una fondazione in termini canonici”[46].

Dunque, per pia fondazione si intende una categoria di pie volontà, ossia cause pie formate da beni economici mobili o immobili aventi un determinato reddito finalizzato ad uno scopo ecclesiale (ossia attinente ad opere di pietà, di apostolato o di carità). È utile osservare come la norma canonica in materia di fondazioni, contrariamente alla disciplina civilistica, imponga, ai fini dell’esistenza giuridica della fondazione, l’intervento dell’autorità competente, pur in termini diversi tra fondazioni pie autonome e non autonome (distinzione fondamentale di cui al can. 1303 § 1). Pertanto, sembra che la facoltà del fedele, di cui al can. 1299, di destinare i propri beni a cause pie, non sia assistita da un diritto incondizionato di costituire fondazioni, poiché l’esistenza giuridica di una pia fondazione non può prescindere dall’intervento dell’autorità ecclesiastica. Tale intervento verterà, in primis, sull’ecclesiasticità della fondazione, cioè sul fatto che il fine o i fini per i quali i beni sono destinati siano congruenti con la missione della Chiesa e, più precisamente, rientrino tra quelli elencati dal can. 114; in secundis, sulla concreta possibilità della costituenda fondazione “di conseguire gli obiettivi proposti dal fondatore con la dotazione patrimoniale che questi ha effettuato”[47]. Oltre agli elementi essenziali propri di tutte le pie fondazioni (a prescindere da qualsiasi distinzione) sopra elencati, ricavabili dal can. 1303 § 1, ossia l’essere un insieme di beni temporali volti al conseguimento dei fini ecclesiali, se ne possono individuare alcuni specifici. Dal momento che il Codice comprende nell’ambito delle pie fondazioni sia gli insiemi di beni eretti in persona giuridica (fondazione autonoma) sia gli insiemi di beni devoluti ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica preesistente (fondazione non autonoma), saranno necessarie, nel primo caso, l’erezione da parte dell’autorità ecclesiastica, mentre nel secondo caso, la valida accettazione da parte della persona giuridica ecclesiastica con la previa licenza scritta dell’Ordinario. Anche l’elemento organizzativo è, ovviamente, differente in base al tipo di fondazione: se si è in presenza di una fondazione autonoma, si dovrà provvedere ad un’organizzazione necessariamente del tutto nuova, se si è in presenza di una fondazione non autonoma, invece, ci si potrà avvalere dell’organizzazione della persona giuridica preesistente[48]. Possono tracciarsi diverse classificazioni delle pie fondazioni in ragione dei differenti aspetti che vanno a considerarsi. Si può, così, distinguere tra pie fondazioni ecclesiastiche e non ecclesiastiche, con riferimento al carattere dei loro beni o al fatto di essere soggette alla giurisdizione ecclesiastica (così come accade per le cause pie in generale); oppure tra fondazioni perpetue e temporanee, tenendo conto dell’elemento temporale e della fissazione di un termine per la fondazione stessa (le fondazioni autonome sono per loro natura perpetue, in quanto persone giuridiche, non essendo fissato alcun termine per l’estinzione; per quelle non autonome, invece, il codice vigente ha prescritto una durata sì prolungata nel tempo, ma non più perpetua, e sarà il diritto particolare a determinarla); o ancora, tra fondazioni pubbliche e private, ai sensi del can. 116 § 1 (anche se, in realtà, tale distinzione vale solo per le fondazioni autonome); ed infine, la distinzione più rilevante, basata sulla personalità giuridica, tra fondazioni autonome e fondazioni non autonome, di cui al can. 1303 § 1, che è una delle novità apportate dal nuovo Codice[49].

Circa le pie fondazioni autonome, il Codice specifica la distinzione tra pie fondazioni autonome e pie fondazioni non autonome nel can. 1303 § 1: in particolare, la pia fondazione autonoma consiste in un insieme di beni o di cose (si tratta, quindi, di un’universitas rerum) eretto dalla competente autorità ecclesiastica in persona giuridica, pubblica o privata, per il conseguimento di finalità attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale, le quali dovranno sempre corrispondere alla missione della Chiesa e trascendere quelle proprie delle singole cose o beni che costituiscono la pia fondazione stessa. Godendo di personalità giuridica, la fondazione pia può conseguire, come tutte le persone giuridiche nella Chiesa, anche la personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato italiano con la qualifica specifica di “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”. L’erezione in persona giuridica pubblica piuttosto che privata ha un influsso diretto sui beni e sulla loro disciplina: se, infatti, l’insieme di beni viene eretto in persona giuridica pubblica, allora essi sono da considerarsi ecclesiastici e quindi saranno retti dal codice e dagli statuti delle fondazioni; se, invece, viene eretto in persona giuridica privata, i beni non sono ecclesiastici, anche se possono assumere la qualifica di beni ecclesiali a motivo delle medesime finalità inerenti ad ogni persona giuridica nella Chiesa, e quindi la normativa corrispondente sarà contenuta soprattutto negli statuti propri, a meno che non si disponga espressamente altro nei canoni del codice (can. 1257). L’insieme di beni, una volta costituito come pia fondazione autonoma, è persona giuridica per il diritto stesso e, quindi, troverà regolamentazione nei cann. 114 – 123, in particolar modo: – la costituzione in persona giuridica è fatta mediante decreto di erezione, previa approvazione degli istituti della pia fondazione (requisito in assenza del quale, ai sensi del can. 117, non è possibile ottenere la personalità giuridica validamente); -il fine perseguito, per espresso richiamo del can. 1303, deve essere tra quelli previsti dal can. 114 § 2 ed essere di una qualche utilità, ed inoltre si richiede necessariamente la presenza di mezzi sufficienti per conseguirlo (can. 114 § 3); – infine, le pie fondazioni autonome (pubbliche o private che siano) sono per loro natura perpetue (come dispone il can. 120 § 1), ovvero non è fissato alcun termine per l’estinzione[50].

La perpetuità, in realtà, non impedisce che la pia fondazione autonoma possa estinguersi. Infine, per quanto riguarda i poteri dell’Ordinario nei confronti delle pie fondazioni autonome, rileva la distinzione delle stesse in pubbliche e private: egli, come già prima trattato[51], è l’esecutore di tutte le pie volontà, e di conseguenza gode delle facoltà riconosciutegli in veste di esecutore anche nei confronti delle pie fondazioni, essendo tali facoltà, però, più penetranti nel caso di pia fondazione pubblica e minori nella privata. Sul carattere pubblico o privato delle pie fondazioni sono presenti divergenze in dottrina, a seconda che si consideri l’espressione “eretti in persona giuridica” in senso stretto o meno.

La dottrina si divide circa la possibilità che la fondazione sia persona giuridica necessariamente pubblica o privata. Del primo avviso il Morgante[52], il quale intende il riferimento all’erezione nel senso stretto del can. 116 § 1, per cui, per il solo fatto dell’intervento costitutivo dell’autorità ecclesiastica, la fondazione autonoma è da considerarsi persona giuridica pubblica. Diversamente, autori come Marcuzzi[53], Peñuela[54] e Shouppe[55], ritengono che la personalità della pia fondazione autonoma può essere sia pubblica sia privata, e che nonostante la tendenza ad associare il termine “erezione” esclusivamente alle persone giuridiche, nel can. 1303 il termine erectae non significa che tutte le fondazioni pie nascano come persone pubbliche. Osserva, invece, Luigi Trivero[56], come non sia possibile affermare che una fondazione autonoma è pubblica o privata, in quanto la natura pubblica non risiede solo nell’erezione canonica con decreto dell’autorità ecclesiastica. Il fatto che convenzionalmente si chiami “erezione” questo decreto quando dia luogo ad una persona giuridica pubblica non può portare ad adattare la lettera della legge a questa convenzione. Neanche il codice stesso chiama “erezione” il decreto che fa nascere la persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico, pertanto attribuire al termine “erette”, di cui al can. 1303, il significato di “costituite quali persone giuridiche pubbliche” è del tutto arbitrario. Ulteriore argomentazione a sostegno di questa tesi è il fatto che anche la personalità giuridica privata è conferita con decreto dell’autorità ecclesiastica. Non è il conferimento della personalità giuridica da parte dell’autorità ecclesiastica, dunque, a rendere pubblica una persona giuridica, altrimenti tutte le persone giuridiche sarebbero pubbliche; ma ciò che caratterizza la natura pubblica di una pia fondazione risiede nello svolgimento del compito proprio dell’ente a nome della Chiesa ed in vista del bene pubblico. Perciò è importante che sia lo stesso decreto che conferisce la personalità giuridica a precisarne la natura giuridica pubblica o privata, e soltanto a posteriori si potrà chiamare tale decreto “erezione” se ha conferito personalità pubblica, o “approvazione” se ha conferito personalità privata.

In sostanza, il fatto che la fondazione autonoma nasca come persona giuridica pubblica o privata dipenderà contestualmente “dalla volontà dei fondatori e, in ultima analisi, dalla valutazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente della conformità o meno con i criteri contenuti nel can. 116 § 1e applicabili a questa fattispecie”[57]. Inoltre, il fatto che le fondazioni autonome siano perpetue non significa che non possano essere legittimamente estinte[58]. Le disposizioni del Codice circa le pie fondazioni, tuttavia, non indicano nulla sulla loro estinzione; ma dal momento che le pie fondazioni sono dotate di personalità giuridica, trovano applicazione le norme che trattano delle persone giuridiche in generale, con differente disciplina a seconda che si tratti di fondazioni pubbliche o private. Per quanto riguarda le prime, la competente autorità ecclesiastica può procedere alla soppressione legittimamente, vale a dire conformemente alle previsioni della legge. I motivi che possono legittimare tale provvedimento sono strettamente legati ai fini della persona giuridica, alla loro utilità e alla possibilità di raggiungerli. Inoltre, è anche possibile che una fondazione si estingua per cessazione dell’attività della stessa per uno spazio di tempo di cento anni (in tal caso, l’effetto estintivo si verifica per disposizione del diritto).

Per quanto riguarda, invece, le fondazioni private, oltre a quanto indicato per quelle pubbliche, il can. 201 §1 prevede un’ulteriore modalità di estinzione che è propria delle universitas rerum, la quale ricorre quando a giudizio dell’autorità competente (senza che gli amministratori possano prendere alcuna decisione in merito) la fondazione abbia cessato di esistere a norma degli statuti. In tal caso non sarà sufficiente la cessazione di fatto dell’attività per mancanza di beni o altre cause previste dagli statuti, ma sarà necessario il giudizio dell’autorità, così come richiesto dal canone.

Sempre a proposito dell’estinzione della fondazione autonoma, pubblica e privata, in dottrina si pone la questione della sorte di una fondazione nociva per la vita della Chiesa oppure la cui attività sia causa di danno grave per la dottrina o disciplina ecclesiastica, o causa di scandalo per i fedeli: per alcuni autori[59], il provvedimento più corretto sarebbe la rimozione degli amministratori in quanto ritengono che il comportamento dannoso sia posto in essere in primo luogo proprio dagli stessi; c’è chi[60], invece, pur condividendo tale opinione, aggiunge che non si può escludere, in via di principio, che l’attività degli amministratori possa farsi risalire direttamente ad istanze proprie della persona giuridica, al punto tale da consigliare un provvedimento di estinzione della stessa.

Infine, per la destinazione dei beni delle pia fondazione autonoma in seguito ad estinzione si applica quanto stabilito dal can. 123: quindi, nel caso di persone giuridiche pubbliche, i beni seguono quanto previsto negli statuti e, qualora questi nulla prevedano, andranno alla persona giuridica pubblica immediatamente superiore, fatta salva la volontà del fondatore o del donante ed i diritti acquisiti; invece, nel caso di persone giuridiche private, la materia è regolamentata negli statuti propri, ed in sede di loro approvazione si deve curare e richiedere che ciò sia puntualmente disciplinato.

Per quanto riguarda, invece, le pie fondazioni non autonome se, sulla base del can. 1303 § 1 n. 2, come quella autonoma, può definirsi come un complesso di beni temporali, a differenza di quanto accade in queste ultime, tale complesso di beni non viene eretto in persona giuridica, quanto piuttosto devoluto ad una persona giuridica preesistente per il perseguimento di determinati fini ecclesiali, i quali vengono espressamente elencati dal canone stesso: la celebrazione di Messe e altre specifiche funzioni ecclesiastiche (quali processioni, feste per particolari Santi, devozioni tradizionali del posto, pellegrinaggi a Santuari), e le finalità di cui al can. 114 § 2 (quindi qualsiasi opera rientri nella missione della Chiesa). Manca, quindi, il decreto di erezione dell’autorità competente e la fondazione non autonoma viene in essere al momento dell’accettazione di quei beni temporali da parte della persona giuridica ecclesiastica, la quale deve essere necessariamente ed esclusivamente pubblica (potrà essere una persona giuridica intesa sia come insieme di cose sia come insieme di persone, non essendoci nel canone alcuna limitazione in proposito): qualora fosse privata oppure si trattasse di persona fisica, non potrebbe parlarsi di pia fondazione, ma si tratterebbe comunque di una causa pia. Il fatto che tale complesso di beni non sia eretto in persona giuridica nella Chiesa può essere dovuto a vari fattori: in primo luogo, si deve guardare alla volontà del fondatore, che intende affidare i suoi beni ad un’istituzione ecclesiastica ben conosciuta, che ritiene affidabile, di cui eventualmente è membro, e che gli offre particolari garanzie di adempimento.

Accanto alla volontà del fondatore, può intervenire l’autorità di chi accetta il complesso di beni e dovrà adempiere gli oneri corrispondenti: l’Ordinario, infatti, è l’esecutore delle pie volontà e può, quindi, con il suo parere, orientare le intenzioni dell’offerente verso questa forma di lascito o donazione, che non includa l’erezione in persona giuridica. In tale tipo di fondazione, inoltre, la massa di beni non è autonoma perché non ha una propria soggettività; gode, tuttavia, di stabilità, in quanto i beni sono affidati ad una persona giuridica già esistente. Tali beni, comunque, non possono essere spirituali ma solo bona temporalia, diversamente da quanto è possibile per una fondazione autonoma in forza del can. 115 § 3. Sembra doveroso, a questo punto, specificare che non è tanto il complesso dei beni che costituiscono il patrimonio della fondazione a realizzare il conseguimento delle sue finalità, quanto piuttosto i redditi annui che ne derivano, anche se non è escluso che negli ultimi anni o verso la fine dell’impegno si possa intaccare il capitale, sempre in conformità alla volontà dell’offerente e stante l’accettazione da parte dell’Ordinario.

Per costituire una pia fondazione non autonoma si esige un minor numero di formalità, tanto che il canone stabilisce che il complesso di beni temporali può essere dato “quoquo modo”, in qualunque modo: il codice non esige la redazione di statuti particolari, come per la pia fondazione autonoma, ma unicamente la stesura scritta del lascito o della donazione (can. 1306 § 1); in tale atto[61] devono essere chiaramente stabiliti gli oneri da adempiere, la durata per l’adempimento degli oneri e quant’altro sia necessario al conseguimento dei fini per cui il complesso dei beni è stato devoluto.

Con riferimento all’elemento temporale, le fondazioni pie non autonome non sono perpetue ma devono essere costituite “in diuturnum tempus, iure particulari determinandum” (can. 1303 § 1 n. 2): hanno quindi una durata limitata, laddove nel precedente Codice esse potevano essere costituite anche in perpetuum[62]. La durata può consistere in un tempo prolungato, però deve comunque essere statuito un termine massimo al fine di dare una quantificazione precisa del diuturnum tempus[63], la quale viene lasciata al diritto particolare. L’espressione ius particulare può essere riferita in senso stretto ad una vera e propria legislazione ecclesiastica, fatta perciò da un’autorità con potestà legislativa: l’ambito allora si restringe al Vescovo diocesano, ai Concili particolari, ai capitoli generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio. C’è chi[64], però, in dottrina ritiene che, trattandosi di una donazione ad una persona giuridica pubblica, che agisce per definizione in nome della Chiesa, sia la stessa persona giuridica pubblica a determinare lo ius particulare circa la durata della fondazione non autonoma, proprio perché ne diventa responsabile. Di fatto, la prassi interna della persona giuridica pubblica valuta volta per volta il termine da stabilire secondo vari elementi: la volontà del fondatore, la consistenza del complesso dei beni temporali offerti, la disponibilità ad eseguire gli oneri; e la normativa interna determina generalmente la durata massima consentita.

Per la costituzione delle sole pie fondazioni non autonome si rende necessaria l’accettazione da parte della persona giuridica pubblica a cui sono devoluti i beni, poiché non può considerarsi sufficiente la sola volontà espressa dal disponente sulla destinazione dei beni stessi.

Così come accade per l’accettazione da parte di persone giuridiche pubbliche di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, anche per la valida accettazione della fondazione è necessaria la licenza scritta dell’Ordinario, il quale, dopo aver valutato l’ecclesialità dei fini, deve assicurarsi che ricorrano altri due requisiti: – in primo luogo, la fattibilità d’esecuzione in rapporto al nuovo onere da assumere, ossia che la persona giuridica possa adempiere sia gli oneri legati alla fondazione che deve essere accettata sia quelli precedentemente assunti, senza che i nuovi oneri possano impedire o essere di intralcio all’adempimento degli altri; – in secondo luogo, controllare che le rendite coprano completamente gli oneri che si vengono ad aggiungere, secondo l’usanza del luogo o della regione.

L’Ordinario, nella sua valutazione, dovrà necessariamente tener conto che le finalità proprie della fondazione vanno perseguite per mezzo delle rendite annue dei beni devoluti, e che questo deve garantirsi per uno spazio di tempo potenzialmente di una certa rilevanza seppur limitato.

Per quanto riguarda, poi, la loro estinzione ed il destino dei beni il Codice vigente disciplina in maniera specifica la destinazione dei beni di una fondazione pia non autonoma una volta estinta.

Quest’ultima non è perpetua, per cui è destinata ad estinguersi alla scadenza del tempo stabilito per la realizzazione dei fini per cui essa era stata costituita. Con il can. 1303 § 3 il legislatore canonico ha risolto il problema della sorte dei beni della fondazione non autonoma estinta, dal momento che per la realizzazione dello scopo di tale fondazione non sono i beni del patrimonio ad essere utilizzati ma i loro redditi annuali. Quindi, dal momento che si possono utilizzare per gli scopi solo i redditi annuali, e dal momento che le fondazioni pie non autonome sono limitate nel tempo, di conseguenza c’è da pensare che allo spirare della loro durata possa ancora esistere un capitale da utilizzare. Sulla base di tali presupposti, De Paolis[65] interpreta il can. 1303 § 3 nel senso che “anzitutto si deve stare all’eventuale espressa volontà del fondatore, e solo in mancanza di tale volontà, si passa alle ipotesi ulteriori”: infatti ciò che è importante per l’ordinamento canonico in tali circostanze è sempre la volontà dell’offerente o del fondatore (principio fondamentale del rispetto della pia volontà). Solo mancando tale volontà, si passerà alle ulteriori ipotesi, ossia: se si tratta di fondazioni costituite unendole ad una persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo, i beni andranno devoluti all’istituto diocesano per il sostentamento del clero; negli altri casi, invece, i beni andranno alle stesse persone giuridiche che hanno accettato la fondazione (rientrano qui, generalmente, case, province, istituti di vita consacrata di diritto pontificio, società di vita apostolica di diritto pontificio, ed ogni altra persona giuridica pubblica non soggetta al Vescovo diocesano per diritto o per speciale privilegio).

Dunque, come si è visto, a prescindere dalla distinzione tra pia fondazione autonoma e non autonoma, esse hanno alcuni elementi in comune, che sono, appunto, quelli propri di ogni fondazione, ossia la volontà del fondatore di destinare determinati beni ad un determinato scopo, uno scopo per il quale si dispone di tali beni ed un patrimonio adeguato alla realizzazione di tale scopo. Trattandosi, poi, di fondazioni “pie”, la finalità a cui i beni sono destinati deve essere una finalità cosiddetta ecclesiale, ossia inerente alla missione della Chiesa. Al di là di tali caratteristiche comuni, le fondazioni pie godono di caratteristiche proprie differenti a seconda che si tratti di pia fondazione autonoma o pia fondazione non autonoma. In primo luogo ciò che muta è la modalità di costituzione. Per le fondazioni autonome è necessario il decreto di erezione, in quanto l’insieme di beni viene eretto in persona giuridica e va a costituire esso stesso una nuova persona giuridica; per le fondazioni non autonome, invece, è necessaria l’accettazione da parte della persona giuridica a cui sono devoluti i beni di cui si dispone, oltre che una licenza scritta da parte dell’Ordinario che è, a tal fine, chiamato ad effettuare delle necessarie verifiche preventive: la fondazione verrà, quindi, in essere al momento di tale accettazione. La seconda differenza attiene, poi, alla durata delle fondazioni. Le fondazioni autonome sono, per loro stessa natura, perpetue, in quanto costituiscono una persona giuridica; mentre le fondazioni non autonome, poiché non costituiscono una massa di beni autonoma ma devoluta ad una persona giuridica già esistente, hanno una durata limitata (prolungata, sì, ma non perpetua), che deve essere stabilita dal diritto particolare. Infine, la terza ed ultima sostanziale differenza attiene al carattere pubblico o privato che può assumere la fondazione pia. Le fondazioni autonome, secondo l’opinione prevalente in dottrina, possono essere sia pubbliche che private (con parziale differente disciplina che ne consegue); invece, le fondazioni non autonome possono essere solo pubbliche, ossia la massa di beni in questione può essere devoluta solo ad una persona giuridica preesistente pubblica, in quanto solo in questo caso i beni possono assumere la qualifica di “beni ecclesiastici” ed essere governati dalla disciplina specifica che tale qualifica comporta. Ciò che emerge, in ogni caso, è che in tema di atti di disposizione mossi da un fine pietoso ed in particolare di quel genere di causa pia che corrisponde alla pia fondazione, sono i “fini propri della Chiesa” a costituire il discrimen essenziale per ben comprendere la ratio delle scelte del legislatore canonico circa la disciplina generale dei beni temporali della Chiesa, ed in particolare delle pie volontà e delle pie fondazioni. Il fine della Chiesa è, infatti, certamente di ordine religioso ma al servizio della persona umana, per cui “ipsa Ecclesia rebus temporalibus utitur …” ma soltanto “quantum propria missio expostulat” (GS[66] 76). Da qui deriva il senso meramente “strumentale” che i beni temporali hanno per il compimento della missione della Chiesa. In linea con tale orientamento, ne discende che le pie volontà e le pie fondazioni possono avere un rilievo sempre più importante nella Chiesa, soprattutto perché considerate un concreto e necessario sostegno degli istituti e delle opere religiose da parte dei fedeli, i quali, con donazioni o disposizioni testamentarie, possono destinare beni per il raggiungimento di fini spirituali o caritatevoli specificamente indicati, o, in genere, per le attività proprie della Chiesa o per le celebrazioni di atti di culto e di Messe in suffragio dei defunti. In definitiva, dunque, le pie volontà rappresentano i mezzi più utili a disposizione dei fedeli per perseguire i propri fini spirituali e caritativi, nell’ambito della Comunità Ecclesiale.


[1] R. SANTORO, Le pie fondazioni tra diritto canonico e diritto islamico, in A. FUCCILLO ( a cura di), I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 59-77; P. G. MARCUZZI, Le pie fondazioni ( cann. 13030-1310), in Aa. Vv., I beni temporali della Chiesa. Studi giuridici, Città del Vaticano, 1999, p. 244 e ss.; M. D’ARIENZO, I beni temporali, in AA. VV., Manuale di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 91-108; J.. P. SHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Giuffrè, Milano, 2008; V. ROVERA, I beni temporali della Chiesa, in E. Cappellini La normativa del nuovo Codice, Queriniana, Brescia, 1983; S. MESTER, I beni temporali della Chiesa (le novità apportate al nuovo codice),            in AA. VV., Il nuovo codice di diritto canonico, Elledici, Napoli, 1985; F. FALCHI, Le pie volontà, in AA. VV., I beni temporali della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 1999; F. FALCHI, Pie volontà e pie fondazioni, in Digesto Pubbl. vol. XI, UTET, Torino, 4° ed., 1996; N. FANELLI, Legati e pie fondazioni, in Palestra del clero, Rovigo, 1933, pp. 340 e ss..
[2] Gli elementi che differenziano le cause pie dalle liberalità profane o civili sono dunque l’oggettiva destinazione dei beni ad una causa pia, l’intenzione sovrannaturale che muove la disposizione dei beni e la pietà personale del disponente che, se si presume nel battezzato, deve essere invece desunta nel non cattolico o nell’ateo.
[3] A. PAGLIARINI., Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di diritto canonico del 1983, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005.
[4] “[…] missio quidem propria, […], non est ordinis politici, economici vel socialis: finis enim quem ei prefixerit ordinis religiosi est” (GS 42).
[5] Conc. Vaticano II, Cost. Dogm. Lumen Gentium.
[6] A. PAGLIARINI, Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983, 2005, p. 3.
[7] De Paolis critica in parte la scelta del legislatore canonico di inserire tale disciplina nel Libro V, poiché i beni dei quali si può disporre in favore di una causa pia non sono solo o principalmente beni temporali ecclesiastici. (cfr. V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011; V. DE PAOLIS, I beni temporali nel Codice di diritto canonico, in AA.VV., I beni temporali della Chiesa in Italia: nuova normativa canonica e concordataria, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1986).
[8] Nella dottrina si usa distinguere le cause pie genericamente in “legati” e “pie fondazioni” a seconda che il loro adempimento debba avvenire una tantum oppure perdurare nel tempo.
[9] C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007.
[10] Diversamente, A. PAGLIARINI, Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di diritto canonico del 1983, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005, ritiene che l’opus non possa essere considerato un elemento costitutivo della fattispecie, perché, se così fosse, potrebbe parlarsi di perfezionamento della pia volontà solo con la realizzazione dell’opera; sarebbe meglio considerarla un mero elemento descrittivo o il frutto dell’atto di disposizione. A sostegno di tale opinione, pone l’esempio seguente: “Caio dispone dei suoi beni trasferendone la proprietà alla parrocchia affinché siano utilizzati per la realizzazione di un centro di formazione spirituale per i giovani. Secondo la precedente ricostruzione, la fattispecie è realizzata quando il soggetto ha disposto i suoi beni destinandoli ad un fine individuato che nel caso rappresenta senza dubbio un bene per la Chiesa. La fattispecie è perfetta, e da essa scaturiscono una serie di obblighi in capo ai soggetti individuati dal diritto […]; finalmente potrà vedere la luce il centro per i giovani, come effetto di una fattispecie di per sé compiuta, e non trova perfezione nella costruzione del centro”.
[11] Va rilevato che le cause pie laicali non sono da confondere con le opere filantropiche civili: le prime sono vere cause pie, di competenza della Chiesa, a motivo del loro fine religioso; le seconde, invece, spettano allo Stato in quanto, mancando loro il fine religioso soprannaturale, non sono cause pie.
[12] J. M. VAZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Introduzione ai cann. 1299 – 1310, in AA. VV., Comentario Exegético al Còdigo de Derecho Canònico, Pamplona, 1997, p. 176.
[13] V. ROVERA, I beni temporali della Chiesa, in E. CAPPELLINI, La normativa del nuovo Codice, Queriniana, Brescia, 1983, p. 291.
[14] Sulla qualificazione della volontà come pia, cf. V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011, p. 224, per cui “la volontà si dice pia perché nasce da un motivo religioso soprannaturale”.
[15] Per A. PAGLIARINI, Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di diritto canonico del 1983, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005, p. 18, si può affermare che “due sono gli elementi sufficienti e necessari ad identificare la causa pia: l’atto di disposizione dei beni, inter vivos o mortis causa, e il fatto che i beni siano destinati, tramite l’atto, al fine del bonum Ecclesiae”.
[16] Diversa è l’opinione di W. ONCLIN, De donationibus aut largitionibus ad causas pias a non catholicis factis, in AA. VV., Questioni attuali di diritto canonico, Roma, 1955, p. 192, per il quale l’intentio è un elemento di interpretazione della volontà del donante “in ordine scilicet ad determinandum opus ipsum ad quod bona destinatur”.
[17] Questa teoria, per alcuni autori, incorre in un’aporia: “Ci dicono che la pietas è elemento costitutivo di una causa pia, la quale ultima non esiste finché non si accerta la presenza degli elementi costitutivi; e insieme si afferma che l’elemento costitutivo si presume esistente nel caso di causa pia – fattispecie già perfetta, dunque – posta in essere dal battezzato”, cfr. A. PAGLIARINI, Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di diritto canonico del 1983, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005, p. 9.
[18] J. P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Milano, 1997, p. 83.
[19] M. CALVI, Commento ad un canone: sovvenire alle necessità della Chiesa, in Quaderni di Diritto ecclesiale, 1989, 2, p. 97.
[20] A. PAGLIARINI, Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di diritto canonico del 1983, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005, p. 16.
[21] Il dovere dei fedeli di contribuire alle necessità economiche della Chiesa può essere adempiuto dai fedeli spontaneamente, con donazioni, legati, eredità; a richiesta, dietro imposizione della competente autorità ecclesiastica, versando le tasse per gli atti di potestà esecutiva; in occasione dell’amministrazione dei sacramenti; partecipando alle questue indette a norma del diritto.
[22] CEI, Sovvenire alle necessità della Chiesa, 18.
[23] Si pensi, ad esempio, alla possibilità per il legislatore canonico di porre norme anche indirettamente, cioè rinviando (materialmente o formalmente) alle norme dei singoli Stati, facendo, così, uso del principio di economia legislativa. Il diritto canonico non conosce la distinzione tra rinvio formale e materiale ma li accomuna in un unico istituto definito “canonizzazione”[23] (che, in realtà, corrisponde al rinvio materiale[23]) in base al quale le norme civili richiamate dall’ordinamento canonico vengono assunte come norme canoniche, il che comporta un rinvio mobile alle norme, cosicché se queste mutano nell’ordinamento originario, muta anche l’ordinamento canonico, adeguandosi. Le norme civili canonizzate[23] sono assunte nello stesso significato che hanno nell’ordinamento di origine ma con un preciso limite dettato dal can. 22 (norma generale sul rinvio) secondo cui le leggi civili “vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti”. Esempi interessanti di “rinvio” si hanno nel settore delle nozioni e delle definizioni. Il codice, infatti, si limita a dare delle definizioni “proprie” (ad esempio, definisce che cos’è una cosa sacra), ma non definisce i beni mobili, i beni immobili, i contratti, la prescrizione, adoperando semplicemente i concetti relativi elaborati dal diritto statale vigente.
[24] A. PIOLA, Pie cause, pie fondazioni, Vallardi, Milano, 1941.
[25] C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University, Lateran University Press, Città del   Vaticano, 2007.
[26] W. ONCLIN, De donationibus aut largitionibus ad causas pias a non catholicis factis, Univ. Gregoriana, Roma, 1955, p. 195 ss.
[27] P. HUIZING, De donatione ad causam piam a non baptizato casus “theologiae practicae”, in Per 43 (1954) 287–304, ivi p. 292.
[28] J. M. VAZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Commento al can. 1299,   in Comentario exegètico al Còdigo de Derecho Canònico , Pamplona, 1997 – 2002, p. 179.
[29] V. ROVERA, I beni temporali della Chiesa, in E. Cappellini La normativa del nuovo Codice, Queriniana, Brescia, 1983, p. 266.
[30] Bisogna precisare che il canone parla di una disposizione “in favorem Ecclesiae”, ma il termine “Ecclesia” in questo contesto non va inteso nel senso del can. 1258 CIC ‘83, ossia nel senso di persona giuridica pubblica, ma in quello di una disposizione che rientri semplicemente nelle finalità della Chiesa, anche se destinataria non sia una persona giuridica pubblica.
[31] C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007.
[32] A. PAGLIARINI, Le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di diritto canonico del 1983, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005, p. 34.
[33] Circa l’amministrazione delle pie fondazioni si deve osservare che vi possono essere due diverse situazioni a seconda che i beni appartengano ad una pia fondazione autonoma o non autonoma. Nel primo caso, le fondazioni presentano un proprio apparato amministrativo, nel secondo, invece, esse dipendono da tutti gli organi che amministrano la persona giuridica pubblica che ha accettato la fondazione. In ogni caso, bisogna sempre tener conto delle disposizioni dettate dal fondatore sulle modalità di gestione dei beni. Oltre a queste norme, che hanno un carattere più generale, ce ne sono alcune che interessano specificamente determinati aspetti della gestione: si tratta dei cann. 1305 – 1307 CIC 1983. Il can. 1305 riguarda la collocazione della massa fondazionale (la cd. dote della pia fondazione), la cui regolamentazione è valida per tutte le pie fondazioni e nella quale si possono individuare due distinti momenti. Nel primo momento (“Il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote siano immediatamente posti in luogo sicuro da approvarsi dall’Ordinario, allo scopo di custodire il denaro stesso o il ricavato dai beni mobili”), immediatamente (il canone usa il termine statim) dopo l’accettazione della fondazione o l’erezione in persona giuridica, si deve provvedere ad un deposito provvisorio del suo denaro e dei suoi beni mobili in un luogo sicuro approvato dall’Ordinario il quale non ha il compito di indicare direttamente tale luogo, ma semplicemente di approvare quanto venga proposto dagli organi della fondazione, esercitando essenzialmente una funzione di controllo senza immissione diretta nell’attività di amministrazione. La finalità di tale collocazione è quella di provvedere alla conservazione del denaro e di quanto ricavato dall’eventuale vendita dei beni mobili (in pratica di tutta la liquidità a disposizione), la quale può risultare opportuna per molteplici fattori da inquadrare in un’ottica di corretta e diligente amministrazione dei beni. Il canone fa riferimento ai soli beni mobili, per i quali appaiono più pressanti le necessità di una corretta conservazione; tuttavia, dal momento che le fondazioni possono essere composte anche da beni immobili (dai quali si debba ricavare un cespite per assolvere gli oneri annessi, oppure che debbano essere alienati perché dal ricavato si faccia altrettanto), generalmente in dottrina (C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Città del Vaticano, 1999; ID., Diritto patrimoniale canonico, Città del Vaticano, 1999) si ritiene che, pur in assenza di una espressa previsione legislativa, la disciplina contenuta nel canone si estenda anche ai beni immobili, i quali, quindi, saranno momentaneamente da conservare, a meno che non sia disposto altro dal fondatore in tema di amministrazione. In un momento successivo (“ed al più presto il denaro e il ricavato dei beni mobili siano cautamente ed utilmente investiti secondo il prudente giudizio dello stesso Ordinario, uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici, a vantaggio della stessa fondazione facendo espressa e distinta menzione dell’onere”), ma sempre compreso in uno spazio temporale ristretto, definito dal canone con la locuzione latina quam primum, occorre provvedere ad una collocazione stabile dei beni; tuttavia, oltre a tale indicazione temporale il codice non dà disposizioni precise, limitandosi a richiamare la necessità di investirli utilmente e cautamente in modo che siano di vantaggio alla fondazione. In particolare, a tal fine è necessario seguire il cauto e prudente giudizio dell’Ordinario il quale, prima di prendere una decisione definitiva, deve udire gli interessati (ossia il fondatore o i suoi eredi, la persona giuridica eretta o che ha accettato la fondazione, e quanti altri possano ritenersi interessati nei casi specifici) nonché il proprio consiglio per gli affari economici. Né il parere del consiglio né quello degli interessati a vario titolo, è però vincolante ai fini della decisione finale dell’Ordinario. Il canone, poi, espressamente richiede che si proceda alla collocazione dei beni “facendo espressa e distinta menzione dell’onere” (“cum expressa et individua mentione oneris”). Infine, nel caso in cui, adempiuti tutti gli oneri e gli ulteriori obblighi nascenti dall’amministrazione nonché sovvenute le necessità della fondazione, risultino attività da poter utilizzare, l’amministratore della fondazione avrà il compito di conservare i redditi eccedenti in modo sicuro per impiegarli conformemente alle intenzioni del fondatore ed a quanto da lui previsto. I cann. 1306 – 1307 prescrivono poi le altre formalità che l’Ordinario competente deve adempiere. In particolare, le pie fondazioni, anche se costituite verbalmente, devono essere messe per iscritto (can. 1306 § 1): e, a tal fine, ai sensi del can. 1306 § 2, devono essere redatte due cosiddette “tavole di fondazione”, ossia l’atto di fondazione (e con esso l’atto di dotazione) in duplice copia, una della quali va conservata nell’archivio della persona giuridica di riferimento (che può essere tanto la stessa fondazione autonoma quanto quella che annette la fondazione non autonoma), e l’altra nell’archivio della Curia (la Curia in questione è quella dell’Ordinario che ha dato la licenza scritta per la fondazione). La forma scritta non è prescritta per la validità della fondazione ma solo per far constare con chiarezza la volontà, l’attribuzione della dote, le finalità e gli oneri; proprio la locuzione utilizzata dal canone “etiam viva voce factae” è indicativa dell’esistenza della fondazione in tempo antecedente alla redazione scritta della volontà e del fatto che la volontà non è da considerarsi viziata ma validamente espressa in forma orale quando contenga tutti gli elementi essenziali della fondazione. Al can. 1307 sono previsti, infine, alcuni strumenti utili al corretto e costante adempimento degli oneri della fondazione. Al fine di assicurare il rispetto delle volontà espresse dal fondatore ed evitare dimenticanze, si prescrive che sia redatta una tabella da conservarsi in un luogo visibile, che contenga gli oneri della fondazione (§ 1). Viene, poi, reso obbligatorio un registro che serve come ulteriore cautela per l’esecuzione corretta delle volontà[33]. Tale registro è da tenersi distinto da quello prescritto dal can. 958 § 1, relativo alle Messe: ciò vuol dire che il parroco o il rettore di una chiesa sono tenuti a conservare due differenti registri, uno dove annotare il numero delle Messe da celebrare, l’intenzione, l’offerta data e l’avvenuta celebrazione, e l’altro dove annotare i singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine.
[34] L’Ordinario ha un ruolo indefettibile in relazione alla fattispecie delle pie volontà in quanto la disposizione di beni assume rilievo non solo tra disponente ed accettante, ma anche nell’ambito dell’intera comunità ecclesiale.
[35]Col nome di Ordinario nel diritto s’intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria” (can. 134 § 1 CIC ‘83).
[36] Il potere dell’Ordinario in materia è giustificato dal fatto che la disposizione dei beni assume rilevanza anche nell’ambito dell’intera comunità ecclesiale.
[37] J. M. VAZQUEZ GARCÍA – PEÑUELA, Commento esegetico al Codigo de derecho canonico, in Comentario exegètico al Còdigo de Derecho Canònico , Pamplona,  1997 – 2002, p. 184.
[38] Si badi, l’amministrazione dei beni disposti in favore di cause pie non può essere affidata in alcun modo all’Ordinario.
[39] Di solito trattasi di una persona con la quale il disponente ha una maggiore consuetudine di rapporti; relativamente alla cause pie, frequentemente questi è il parroco o un altro sacerdote o un religioso, o un laico appartenente alla cerchia familiare.
[40] Il can. 1302 § 1 CIC ‘83 espressamente nomina il testamento e non in generale gli atti mortis causa. Parte della dottrina non esclude che il canone si riferisca a tutti questi atti, anche quando si prescinde dalla forma del testamento, ritenendo che la menzione specifica contenuta nel codice non impedisca un’applicazione generale del canone; in questo senso cfr. J. M. VAZQUEZ GARCIA-PENUELA, Commento al can. 1302, in AA. VV., Comentario Exegético al Còdigo de Derecho Canònico, Pamplona, 1997, p. 189; J. P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Giappichelli, Torino, 2009, p. 98; F. FALCHI, Le pie volontà, in AA. VV., I beni temporali della Chiesa, Libreria   Editrice Vaticana, 1999, p. 206.
[41] G. VIOLARDO, voce “Fiducia”, in Dizionario di teologia morale, a cura di F. ROBERTI, Roma, 1957, p. 566-567.
[42] Tanto è importante il compito dell’Ordinario ai fini della realizzazione dell’altissimo valore del rispetto della volontà del disponente, che il § 3 si preoccupa di specificare che “le clausole contrarie a questo diritto dell’Ordinario, annesse alle ultime volontà, si considerino come non apposte”. Pertanto, neanche chi manifesta la propria volontà nella pia disposizione può evitare che l’Ordinario vigili sul diligente adempimento di essa da parte degli esecutori, poiché al valore della realizzazione di quanto disposto segue quello della realizzazione del bonum Ecclesiae che deve sorgere dalla pia volontà manifestata.
[43] Criterio informatore di tutta la disciplina delle pie volontà e indefettibile parametro di interpretazione delle norme è il principio del rispetto della volontà del disponente e della sua diligentissima attuazione. Le indicazioni del disponente, “che non siano contrarie a canoni inderogabili, diventano norme, nello stesso tempo giuridiche e morali, che devono essere seguite nell’attuazione delle pie volontà”[43]. Eppure, occorre tener conto della eventualità che circostanze future rispetto al momento della manifestazione della pia volontà e della sua accettazione, prospettino la necessità che uno o più oneri, o uno o più aspetti degli oneri associati alla volontà del fondatore, subiscano modifiche di varia natura. Si tratta, dunque, di coniugare due principi ispiratori: da una parte “il principio di adempimento della volontà del fondatore enucleato dal can. 1300, e dall’altra, il principio di equità che suppone, fra l’altro, l’implicita condizione rebus sic stantibus”. A tal fine, i cann. 1308 – 1310, trattando la questione della modifica degli oneri di Messe separatamente dalle vicende modificative di ogni altra pia volontà, prevedono la possibilità di addivenire ad alcune modifiche nella cause pie, quando con il trascorrere del tempo vi sia un cambiamento di quelle circostanze storiche concrete, prese in considerazione dal disponente al momento in cui ha espresso la propria volontà, e questo renda gli oneri impossibili da adempiere. Prendendo in considerazione le figure di modifica della cause pie, possono individuarsi diverse ipotesi: la reductio, ossia una diminuzione quantitativa degli oneri (riduzione del numero degli atti o delle prestazioni), rispettandone, però, la natura; – il trasferimento, cioè la modifica con riferimento agli elementi spaziali o temporali dell’adempimento, lasciando intatta la sostanza dell’obbligo; la commutatio, fondata su un criterio qualitativo e non quantitativo, che comporta un radicale mutamento dell’utilizzo dei beni con la sostituzione di un onere ad un altro e con la destinazione dei beni ad una finalità differente; – la moderatio, che è direttamente legata agli accessori della pia volontà (secondo l’opinione prevalente in dottrina) e che comporta una modifica di elementi meramente accidentali dell’onere il quale viene adempiuto senza subire cambiamenti sostanziali ( cfr. P.G. MARCUZZI, Le fondazioni pie cann. 1303 – 1310 CIC, in AA. VV., I beni temporali della Chiesa, LEV, 1999, p. 256; L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico, Dehoniane, Napoli, 1988).
[44] C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007.
[45] G: SARULLO, Pie volontà, fondazioni pie e trusts: analogie, differenze e modalità applicativenell’ordinamento giuridico canonico latino e nell’ordinamento giuridico italiano, Romae, 2007.
[46] P. G. MARCUZZI, Le fondazioni pie cann. 1303 – 1310 CIC, in AA. VV., I beni temporali della Chiesa, LEV, 1999, p. 224.
[47] J. M. V. GARCÍA-PEÑUELA, Comentario exegetico, Introduzione ai cann. 1299 – 1310, in Comentario exegètico al Còdigo de Derecho Canònico , Pamplona,              1997 – 2002, p. 195.
[48] J. M. VAZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Introduzione ai cann. 1299 – 1310, in Comentario exegètico al Còdigo de Derecho Canònico , Pamplona, 1997 – 2002, p. 194.
[49] Nel CIC ’17, non esisteva tale distinzione e le fondazioni non avevano personalità giuridica.
[50] L. DE ECHEVERRÍA, Fundaciones piadosas, in AA. VV., El derecho patrimonial canònico en Espana, Salamanca, 1985, p. 112, individua le caratteristiche fondamentali delle pie fondazioni autonome nell’indipendenza e nella perpetuità. Vi è in dottrina chi non esclude, in via di principio, la possibilità che vengano erette per un tempo determinato; in tal senso cfr. F. R. AZNAR GIL, La administraciòn de los bienes temporales de la Iglesia, p. 232 – 233, che ritiene che la pia fondazione autonoma possa essere eretta per una “duraciòn parcial”.
[51] A. PIOLA, Pie cause, pie fondazioni, Vallardi, Milano, 1941.
[52] M. MORGANTE, L’amministrazione dei beni temporali della Chiesa, Giuffrè, Milano, 1988, p. 174.
[53] P. G. MARCUZZI, Le fondazioni pie, in AA. VV., I beni temporali della Chiesa, 1999, p. 225.
[54] J. M. V. GARCÍA PEÑUELA, Comentario exegetico, p. 198.
[55] J. P. SHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Giuffrè, Milano, 2008, p. 102.
[56] L. TRIVERO, Pie volontà e pie fondazioni,in AA. VV., I beni temporali della Chiesa, in Quaderni della Mendola, Milano, 1997, p. 220.
[57] J. P. SHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Giuffrè, Milano, 2008, p. 102.
[58] J. M. VAZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Bienes temporales de la Iglesia, in Comentario exegètico al Còdigo de derecho canònico, p. 199, avvisa di non considerare che la nota di perpetuità abbia come conseguenza logica l’inestinguibilità, dato il fatto che la durata della pia fondazione autonoma non può essere semplicemente sottomessa alla determinazione negli statuti.
[59] J. M. VAZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Commento al can. 1303, p. 200.
[60] C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 139.
[61] Sia gli statuti della pia fondazione autonoma sia il documento del lascito o della donazione della pia fondazione non autonoma, per antica tradizione sono denominati “tavole di fondazione” (can. 1306 § 2 CIC ‘83).
[62] Rimangono perpetue, ai sensi del can. 4 CIC ’83, essendosi di fronte ad un diritto acquisito, le pie fondazioni non autonome costituite sotto la vigenza del codice del 1917 e dotate, in conformità con le norme di questo, del carattere della perpetuità.
[63] Escludono la perpetuità delle pie fondazioni non autonome P. G. MARCUZZI, Le fondazioni pie, in AA. VV., I beni temporali della Chiesa, Città del Vaticano, 1999, p. 232 – 235; V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, Bologna, 2011, p. 293. Al contrario, per F. R. AZNAR GIL, La administracion de los bienos temporales de la Iglesia, p. 233, nulla impedisce che siano anche esse perpetue, pur in mancanza di una norma che lo consenta.
[64] P. G. MARCUZZI, Le pie fondazioni, in AA. VV., I beni temporali della Chiesa, Città del Vaticano, 1999, p. 235.
[65] V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011.
[66] Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Alessandro Palma

Alessandro Palma, avvocato del Foro di Napoli e specializzato in professioni legali, è dottore di ricerca in Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Presso lo stesso Ateneo si è perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali ed è cultore della materia in Diritto Ecclesiastico ed in Diritti Confessionali. E’ Tutor di Diritto Costituzionale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nonché Tutor di Diritto Ecclesiastico presso l’Università Telematica Pegaso. Per l’a. a. 2018/2019 è docente a contratto sulla cattedra di Diritto Ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. I suoi interessi di ricerca vertono principalmente su questioni di bioetica e biodiritto, con particolare riguardo alle tematiche della fine vita e dei diritti fondamentali, sull’esperienza religiosa alla luce delle neuroscienze e della psicologia evoluzionistica e cognitiva, sui rapporti tra diritto e religione e sugli strumenti di inclusione giuridica delle diversità culturali nelle società multiculturali. E’ autore di molteplici recensioni e pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e di una monografia intitolata Finis Vitae. Il Biotestamento tra diritto e religione, Artetetra, Capua, 2018.

Articoli inerenti