Le reazioni interne al caso Taricco. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Le reazioni interne al caso Taricco. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Riassumendo brevemente il noto caso Taricco, del settembre 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha imposto al giudice nazionale italiano la disapplicazione delle norme concernenti la prescrizione del reato e, in particolare, dell’art. 160 ultimo comma e dell’art. 161 comma 2 cp. Ciò in quanto tale disciplina, vietando che l’interruzione possa portare  ad un prolungamento eccessivo dei termini atti a prescrivere il reato, comporterebbe l’impunità “in un numero considerevole di casi di frode grave” in relazione ai reati in materia fiscale previsti dal Dlgs. n. 74/2000.

L’ordine di disapplicazione discenderebbe dall’art. 325 TFUE il quale è preposto alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e, con essi, quelli degli Stati membri. In particolare:  “L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari […]”.

L’omessa applicazione delle norme sul regime della prescrizione comporta notevoli conseguenze sul piano nazionale, tanto da aver fatto discutere sulla tenuta dei principi cardine dell’ordinamento penale quali il principio di legalità, riserva di legge, tassatività e determinatezza, nonchè di irretroattività della legge penale sfavorevole.

Ciò in quanto la disapplicazione determinerebbe un effetto in malam partem causando l’imposizione di un termine prescrizionale più lungo per i reati di frode fiscale rispetto a quanto stabilito dal codice penale. Immediata conseguenza è la lesione del principio di legalità ex art. 25 co. 2 Cost., sub specie di generale prevedibilità del dettato penale. In quest’ultimo, infatti, non rientrerebbero la sola norma incriminatrice e la relativa sanzione, bensì anche le norme regolanti gli effetti che incidono sulla libertà dell’individuo, e tra queste anche le cause di estinzione del reato (la prescrizione appunto).

Tanto premesso, è opportuno rilevare che la natura dell’istituto della prescrizione è contesa tra la giurisprudenza sovranazionale, che ne deduce la matrice processuale, assoggettandola così al principio tempus regit actum, e la giurisprudenza nazionale che, come più volte confermato dalla Consulta, ne riconosce matrice sostanziale, sottoponendola ai principi di legalità e irretroattività della legge penale sfavorevole. Sotto quest’ultimo profilo, preoccupa la disapplicazione degli artt. 160 e 161 cp comportando la retroattività sfavorevole degli effetti anche in relazione a fatti commessi prima del noto caso Taricco.

Peraltro, anche gli ulteriori corollari quali il principio di tassatività e determinatezza non sono stati “risparmiati” dalle critiche mosse dalla giurisprudenza nazionale, dal momento che non è specificato dalla CGUE cosa debba intendersi per “numero considerevole di casi” e per “frode grave“. Numerosi potrebbero essere gli interrogativi. Ad esempio, sarebbero da considerarsi gravi anche più reati avvinti dal nesso della continuazione, ma singolarmente di minore rilevanza?

La sentenza della Corte di Giustizia non ha convinto gran parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Infatti, sebbene la Corte di Cassazione con sentenza n. 2210/2016 si sia allineata alle coordinate dettate dai giudici europei, la Corte d’appello di Milano prima, e la III sezione della Corte di Cassazione poi, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della l. 130/08 di esecuzione del TFUE nella parte in cui impone di applicare l’art. 325 TFUE e, conseguentemente, disapplicare gli artt. 160 e 161 cp. In particolare, in entrambe le questioni sono stati invocati i cd. controlimiti, ovvero quell’insieme di principi fondamentali dell’ordinamento nazionale incomprimibili finanche dal diritto eurounitario, tra i quali rientrerebbe anche il principio di legalità.

La reazione della Consulta è stata quella di emanare un’ ordinanza, n. 24/2017, con la quale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia soffermandosi in particolare su tre quesiti.

Il Giudice delle Leggi ha, innanzitutto, sollevato il dubbio circa la corretta interpretazione dell’art. 325 TFUE e se, in particolare, esso debba essere inteso nel senso di imporre la disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione nonostante siffatta omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata. Con ciò evocando, evidentemente, il principio di necessaria tassatività e determinatezza della norma penale.

Ancora, se esso debba condurre alla disapplicazione degli artt. 160 e 161 cp., anche quando lo Stato nazionale consideri la prescrizione istituto sostanziale, e come tale soggetto ai principi di legalità e irretroattività della legge penale sfavorevole.

Infine, sembrerebbe che anche la Consulta abbia in ultima analisi invocato i controlimiti, sottoponendo all’attenzione della CGUE che la disapplicazione richiesta si porrebbe in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o con gli stessi diritti inalienabili della persona.

Questi i quesiti per esteso sottoposti all’attenzione dei giudici di Lussemburgo:

– se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

– se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

– se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

Peraltro, è opportuno rilevare che, anche a voler osservare il monito dettato dalla sentenza nel caso Taricco, continuerebbero a permanere dubbi sul regime della prescrizione in seguito applicabile, dal momento che non è stata prevista in concreto la soluzione da adottare in relazione ai reati in questione.

Si dovrà quindi attendere la risposta della Corte dell’Unione la quale, oltre a rispondere ai requisiti summenzionati, dovrà anche chiarire se il principio di legalità sia correttamente invocabile quale controlimite alla primazia del diritto comunitario.


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