Le Regioni: tra indivisibilità dello Stato ed autonomia degli enti territoriali

Le Regioni: tra indivisibilità dello Stato ed autonomia degli enti territoriali

Sommario: 1. Introduzione: tra indivisibilità dello Stato e promozione dell’autonomia degli enti territoriali – 2. Autonomia delle Regioni – 3. Forma ed organi di governo della Regione

 

1. Introduzione: tra indivisibilità dello Stato e promozione dell’autonomia degli enti territoriali

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”[1]

Così, le madri ed i padri costituenti, respingendo sia l’idea di Stato accentrato che di Stato federale, hanno bilanciato la necessità di affermare l’unità ed indivisibilità della Repubblica italiana, con l’esigenza di garantire il soddisfacimento di bisogni differenziati, prediligendo l’intervento degli enti pubblici territoriali più vicini al cittadino. A tal proposito, deve rammentarsi che la Repubblica, ex art. 114 Cost., si articola in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ossia enti territoriali esponenziali degli interessi della collettività sottostante che, nei limiti del dettato costituzionale, godono di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria. La prima attribuisce la potestà di darsi uno statuto, la seconda di emanare regolamenti e, nel caso delle sole Regioni, leggi aventi valore di legge ordinaria, la terza anche nota come “autarchia” consente di porre in essere provvedimenti ed atti amministrativi e, dunque, esercitare l’attività amministrativa alla stregua dello Stato, l’ultima, infine, riconosce un’autonomia nella gestione di entrate e spese.

In particolare, nel disposto di cui all’art. 5, la Carta costituzionale, pur evidenziando l’unità e la centralità dello Stato italiano, sancisce il principio di decentramento amministrativo, promuovendo e valorizzando le autonomie locali mediante la reciproca e leale collaborazione, l’attribuzione della funzione legislativa concertata e concorrenziale e, per quel che concerne l’esercizio delle funzioni amministrative, mediante il rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ex art. 118 Cost..

Il principio di sussidiarietà può essere inteso in senso orizzontale o verticale: la prima accezione prescrive, a condizione che l’intervento si palesi adeguato, che le attività d’interesse generale debbano essere poste in essere dai privati, singoli o associati, e non dagli enti pubblici;  quello verticale, invece, inerisce ai rapporti tra soli gli enti pubblici, prescrivendo che un’attività debba essere svolta dall’ente pubblico più vicino ai cittadini e che solo per esigenze di unitarietà o qualora quest’ultimo non sia in grado di svolgerla, allora deve essere conferita all’ente immediatamente sopra, finché non venga individuato l’ente pubblico capace di esercitarla adeguatamente. In sostanza, le decisioni devono essere adottate dal livello di governo più vicino alla comunità di riferimento, purché non risulti inidoneo. I principi di differenziazione e adeguatezza non sono nient’altro che criteri applicativi dello stesso principio di sussidiarietà[2], invero, il principio di differenziazione richiede che il conferimento di funzioni amministrative sia calibrato in base alle diverse peculiarità demografiche, territoriali, geografiche etc. degli enti. Il principio di adeguatezza specifica, altresì, che l’ente territoriale preposto all’esercizio della funzione deve possedere una struttura organizzativa adeguata, diversamente, tale funzione non potrà che essere assegnata all’ente territoriale superiore.

2. Autonomia delle Regioni

A mente dell’art. 131 Cost., l’Italia è costituita da 20 Regioni, di cui 5 a Statuto speciale, ossia Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta e 15 a Statuto ordinario, ovvero tutte le altre Regioni italiane. L’autonomia statutaria, poc’anzi menzionata, consente alle Regioni di regolare la propria forma di governo, stabilire i principi fondamentali della propria organizzazione e funzionamento, nonché qualsiasi altro aspetto, purché in armonia con il dettato della Costituzione e delle leggi. La precipua differenza fra gli Statuti delle Regioni speciali e quelli delle Regioni ordinarie consiste nella circostanza per la quale i primi, ai sensi dell’art. 116 Cost., sono adottati e modificati con legge costituzionale, sicché prevalgono sulle leggi statali e sono modificabili solo con il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost.. Al contrario, gli Statuti delle Regioni ordinarie non sono leggi costituzionali, bensì regionali, poiché ex art. 123 Cost. sono approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti del proprio Consiglio regionale, con due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi, e possono essere sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale, su impulso del Governo. In ogni caso, si tratta di leggi regionali “atipiche”, giacché adottate con una procedura rinforzata.

A tutte le Regioni è poi riconosciuta l’autonomia legislativa, ossia il potere di emanare leggi aventi efficacia entro i confini territoriali, pur nel rispetto della Costituzione, dei vincoli dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali: questa peculiarità le contraddistingue dagli altri enti locali, cui è conferita esclusivamente la potestà statutaria e regolamentare, ma non quella legislativa.

Al riguardo, la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha ampliato, di fatto, la potestà legislativa delle Regioni ordinarie, invero, l’attuale art. 117 Cost. elenca specificatamente e tassativamente le materie in cui la competenza è esclusiva dello Stato e quelle in cui è concorrente[3] tra Stato e Regioni, mentre riconosce alle Regioni la competenza residuale su ogni altra materia non ricompresa nei due elenchi tassativi precedenti. Di conseguenza, le Regioni vengono abilitate a legiferare in tutti i settori, salvo quelli enumerati tra quelli oggetto di potestà esclusiva o concorrente.

A presidio delle eventuali invasioni di competenza nell’esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato o della Regione o, ancora, fra Regioni, vi è il giudizio di legittimità costituzionale che, ai sensi dell’art. 127 Cost., può essere proposto in via principale dal Governo o dalla Regione[4].

È opportuno evidenziare che ciascuna Regione, in quanto rappresentativa della rispettiva collettività, può estrinsecare un indirizzo politico, anche potenzialmente differente da quello nazionale.

Con riferimento alla potestà regolamentare, ossia quella di emanare fonti normative secondarie subordinate alla legge ordinaria, alle Regioni spetta nelle materie di potestà regionale e concorrente, viceversa nelle materie di legislazione esclusiva statale spetta allo Stato, salvo delega alle Regioni.

Ogni Regione è, altresì, provvista di un proprio apparato amministrativo che le consente di esercitare la potestà amministrativa, quest’ultima, come innanzi esposto, è disciplinata dall’art. 118 Cost. che, diversamente dall’art. 117 Cost. concernente la potestà legislativa, non comprende alcun elenco di materie, piuttosto enuncia i criteri di distribuzione delle funzioni amministrative che le leggi statali e regionali devono rispettare.

Infine, ai sensi dell’art. 119 Cost., le Regioni godono della potestà di stabilire e gestire in autonomia le risorse finanziarie, onde perseguire e realizzare finalità e funzioni di propria competenza.

Per completezza, deve menzionarsi il principio del regionalismo differenziato o “sistema a geometria variabile”, introdotto dall’art. 116 Cost., comma terzo, a mente del quale è possibile attribuire alle Regioni a statuto ordinario forme particolari di autonomia nelle materie a legislazione concorrente, nonché in alcune materie di competenza esclusiva statale.

3. Forma ed organi di governo della Regione

Per forma di governo regionale si intende il rapporto sussistente tra gli organi regionali, nonché la distribuzione dei poteri e delle funzioni tra gli stessi. In virtù della Legge Costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1, nota come “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”, il novellato art. 123 Cost. prevede che ciascuna Regione, con lo Statuto, possa scegliere e determinare la propria forma di governo, pur sempre nel pieno rispetto delle disposizioni costituzionali, con le quali deve armonizzarsi.

Ai sensi dell’art. 121 Cost., sono tre gli organi di vertice delle Regioni: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta.

“Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi”[5], ebbene, il Consiglio è l’organo rappresentativo e deliberativo della Regione, poiché è titolare della potestà legislativa ed approva e modifica lo Statuto.

Al Consiglio spetta la funzione di indirizzo politico-amministrativo ed il controllo politico sull’operato della Giunta e sul Presidente della Regione, l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che dei piani generali riguardanti opere pubbliche e servizi pubblici regionali. Inoltre, ex art. 121 Cost., può formulare proposte di legge al Parlamento, ex art. 83 Cost., eleggere i delegati a partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica e, ex artt. 75 e 138 Cost., può richiedere il referendum abrogativo e consultivo.

L’art. 122 Cost., così come novellato dalla L. costituzionale 1/1999, attribuisce alle leggi regionali la disciplina del sistema d’elezione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, oltre che il compito di  stabilire la durata degli organi elettivi, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Infatti, la successiva L. 165/2004 prescrive i principi cardine cui le leggi regionali devono adeguarsi e, a titolo esemplificativo, fissa in cinque anni la durata delle legislature regionali.

La Giunta regionale è invece l’organo esecutivo della Regione, ha la funzione di iniziativa politica ma non quella legislativa in sostituzione del Consiglio, può tuttavia esercitare la potestà regolamentare se conferitale dallo Statuto.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto ed ha, altresì, il potere di nominare e revocare i componenti della Giunta. L’art. 126 Cost. prescrive che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto ed anche la cessazione della sua carica a causa di rimozione, impedimento permanente, dimissioni volontarie o morte comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, nonché la necessità di procedere a nuove elezioni, in ragione del principio aut simul stabunt aut simul cadent.

“In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio”.[6] Peraltro, il medesimo art. 126 Cost. prevede anche delle cause di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente che implicano un controllo statale ovvero qualora abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o, ancora, per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale. I provvedimenti di scioglimento o rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti ex lege.

Queste disposizioni evidenziano la centralità della figura del Presidente, il quale cumula in sé la carica di Presidente dell’organo esecutivo e quella di Presidente della Regione, precisamente, chi assume tale incarico, è sia capo del governo regionale, giacché ne dirige la politica e ne assume le responsabilità, sia rappresentante della Regione nei rapporti esterni, occupandosi inoltre della promulgazione delle leggi, emanazione dei regolamenti regionali e direzione delle funzioni amministrative.

Pertanto, tutti gli organi di vertice regionale sono destinati a sciogliersi ove venga meno la figura del Presidente eletto, il quale costituisce ictu oculi la “personalizzazione” stessa della Regione.

 

 

 

 

 


[1] Cit. art. 5 Costituzione.
[2] Cfr. G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, ed. XIV, Padova, 2017.
[3] Cfr. art. 117 Cost. “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. In sostanza, in caso di materie a legislazione concorrente, la legge statale deve individuare i principi fondamentali, attraverso leggi quadro o cornice, mentre alle Regioni spetta disciplinare, con legge regionale, la medesima materia nel dettaglio.
[4] Su delibera della Giunta regionale e su proposizione del Presidente della Giunta.
[5] Cit. art. 121 Cost..
[6] Cit. art. 126 Cost..

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Alessia Aversa

Scopre presto la sua passione per la scrittura, così la coltiva iscrivendosi al Liceo Classico. Durante gli studi liceali, viene selezionata per effettuare due brevi programmi operativi nel Regno Unito, tra cui stage lavorativo presso un ufficio di consulenza d'affari. Consegue la maturità classica con il massimo dei voti, elaborando la Tesi: "La parola come strumento di accesso relativistico alla realtà" e dimostrando già un’attenzione particolare per le potenzialità performative delle parole. Frequenta la Facoltà di Legge dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e sostiene esami extra-curriculari in psicologia sociale e filosofia morale. Consegue la Laurea in Giurisprudenza Magistrale cum laude e menzione alla carriera accademica, discutendo la Tesi in Diritto Processuale Penale: "La manipolazione della memoria del testimone". In quest'ultima confluiscono non solo studi giuridici relativi all'istituto della testimonianza ed alla cross-examination, ma anche studi -da autodidatta- di psicologia della testimonianza, scienza della memoria e neuroscienze. Anche in materia testimoniale, sottolinea la rilevanza delle potenzialità delle parole, in quanto tese alla ricostruzione della verità processuale. Iscritta al Registro Praticanti Avvocati dell'Ordine di Bari, svolge la pratica forense presso uno Studio Legale che opera in ambito civile e penale, fornendo anche consulenza a società.E' selezionata come tirocinante per l'ufficio legale e contenzioso di ARPA Puglia, dove attualmente svolge un'attività intensa e proficua.

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