Le sanzioni e le fattispecie penali configurabili nei confronti di chi non ottempera alle indicazioni contro il coronavirus
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, entrato in vigore martedì 10 Marzo 2020, ha esteso a tutta l’Italia le misure previste per le zone rosse.
Da ciò ne consegue che per muoversi è necessaria un’autocertificazione e un giustificato motivo. È, infatti, concesso lo spostamento per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Chiunque dichiari il falso nell’autocertificazione verrà punito con il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale: la pena va da uno a sei anni di reclusione. È previsto l’arresto facoltativo in flagranza e la procedibilità è d’ufficio.
I pubblici ufficiali, ovvero forze di polizia e armate anche i vigili del fuoco e urbani, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i notai ma anche i medici ospedalieri, hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza. Se non lo fanno rischiano l’imputazione per il reato di omessa denuncia, punito dall’articolo 361 del Codice penale.
Per chi viola le limitazioni relativi agli spostamenti la sanzione prevista è sancita ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, rubricato “inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, che punisce con una pena che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509]. Si potrebbe, inoltre, configurare l’ipotesi più grave, quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale nell’ambito dei “delitti colposi contro la salute pubblica” che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.
Si potrebbe, inoltre, configurare l’ipotesi più grave, ovvero quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale “delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”.
Il suddetto articolo disciplina un necessario adeguamento di pena per le fattispecie di epidemia (art. 438), avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439), nonché di adulterazione e di commercio di sostanze alimentari nocive (artt. 440-445), qualora il fatto sia determinato da colpa.
Ipotesi delittuosa più grave si configura nel caso in cui chi ha sintomi associati al Covid-19 non si mette in quarantena vedendosi configurare, oltre all’imputazione per violazione dei provvedimenti dell’autorità, il reato di lesioni, anche superiori a quaranta giorni di malattia procedibile d’ufficio e punito con la reclusione da tre a sette anni o tentate lesioni volontarie.
Nel caso in cui si dovesse infatti causare la morte, l’imputazione potrebbe modificarsi in omicidio doloso punito con la reclusione non inferiore a 21 anni.
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Roberta Giordano
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