Le Sezioni Unite ampliano i diritti della parte civile in tema di riesame del sequestro conservativo
Cass. Pen., SS.UU, 5 Aprile 2018, n. 15290
Il caso
Nel caso di specie, a seguito di istanza ex art. 316 c.p.p. proposta dalla parte civile, il Tribunale disponeva il sequestro conservativo di alcuni immobili di proprietà degli imputati. Successivamente, gli imputati proponevano istanza di riesame ed il Tribunale del riesame annullava la predetta misura cautelare, disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto. Avverso il suddetto provvedimento, la parte civile proponeva ricorso per cassazione evidenziando che, a seguito dell’istanza di riesame, era stata fissata l’udienza camerale senza comunicazione alcuna alla curatela del fallimento, udienza cui aveva fatto seguito la emissione del provvedimento impugnato. Pertanto, secondo il fallimento ricorrente, tale provvedimento sarebbe stato illegittimo per la mancata instaurazione del contraddittorio, in violazione degli artt. 127, 178 lett. c) e 324 c.p.p. La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale sosteneva – con propria requisitoria scritta – la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò sulla scorta del fatto che fatto che la parte civile non sarebbe legittimata a proporre il ricorso per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile (sentenza delle Sezioni unite del 2014 n. 47999).
Invero, in considerazione delle esigenze di ordine pubblico, non poteva andare pretermessa la considerazione dell’impulso e del contributo, anche a tali fini, provenienti dalla partecipazione al processo del soggetto danneggiato. Ed inoltre, a ciò si aggiungeva che l’ordinanza emessa a seguito dell’istanza di riesame ex art. 318 c.p.p. assume una valenza autonoma, distaccata dalla normativa successiva, costituita dall’art 325 c.p.p., valevole per il pubblico ministero, l’imputato, il suo difensore e la persona che ha subito il sequestro del bene ed il soggetto che vanti pretese di restituzione del predetto bene. Pertanto, non poteva non essere riconosciuto il diritto delle parte civile alla proposizione del ricorso per cassazione.
Il precedente giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2014
Le Sezioni Unite, con la sent. n. 47999 del 2014, in un caso analogo, sancivano che la parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile. Nel caso in esame si riteneva indispensabile un intervento delle Sezioni Unite per vedere affrontata la questione: se la parte civile sia legittimata o meno a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato il sequestro conservativo dei beni dell’indagato. Le Sezioni Unite penali risolvevano in senso negativo tale contrasto giurisprudenziale, analizzando l’art. 318 c.p.p., il quale prevede che “contro l’ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame”.
Orbene, la Corte, nel caso in esame, così statuisce “è presumibile che, quando detto indirizzo riconosce la legittimazione della parte civile ad azionare il riesame ex art. 318 c.p.p., esso si riferisca ai soli casi in cui la richiesta di sequestro conservativo sia stata assentita solo parzialmente dal provvedimento di base ciò in ottemperanza al generale principio dell’interesse ad impugnare”.
Altra importante ragione contraria risiede nel fatto che il riesame ex art. 318 c.p.p. è esperibile solo contro un’ordinanza che disponga un sequestro conservativo e non contro il diniego della stessa, non può nemmeno ritenersi ammissibile un gravame volto ad impugnare il rigetto parziale di tale misura, che resta pur sempre un provvedimento di diniego (sul punto si veda Cfr D. Vigoni, Ricorso per cassazione, in AA. VV., Le misure cautelari, trattato diretto da G. Spangher, t. II, vol. II, Prove e misure cautelari, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, p. 605).
I Giudici sottolineano, poi, l’importanza determinante del rilievo – operato dall’esegesi minoritaria – per cui la parte civile non potrebbe ricorrere in cassazione in quanto essa non viene ricompresa all’art. 325, comma 1, tra i soggetti legittimati ad impugnare. Infatti sarebbe sufficiente […] il richiamo al principio generale della tassatività […] soggettiva delle impugnazione», per escludere che la parte civile sia legittimata ad impugnare.
Ciò posto, la Corte rileva che la corrente restrittiva si adatta meglio all’intero assetto normativo. Trova così una spiegazione il perché l’art. 325, comma 2, faccia riferimento al decreto, mentre i provvedimenti concernenti il sequestro conservativo sono pronunciati solo con ordinanza, così escludendo che il ricorso per saltum, sia consentito alla parte civile (a riguardo si vedano anche Cfr. Cass., Sez. VI, 10 aprile 2013, n. 39010, in Ced. Cass., n. 256597; Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 8804, ivi, n. 243707; Cass., Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9759, ivi, n. 243015).
Infine, nella parte conclusiva i giudici si soffermano sul ruolo del principio del favor separationis nel sistema, senza che nessun correlativo principio costituzionale ne risulti vulnerato. E neppure il diritto di difesa della parte civile risulterebbe compresso: proprio perché alla medesima è consentito, revocando la sua costituzione, di rimettere in gioco ogni sua pretesa davanti al giudice civile.
Conclusioni
Le Sezioni Unite penali, dunque, con la sentenza n. 15290 del 5 aprile 2018, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativamente al quesito se la parte civile fosse legittimata o meno a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato il sequestro conservativo dei beni dell’indagato. La parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione esclusivamente nel caso di violazione del contraddittorio determinata dal mancato avviso dell’udienza di riesame. Le Sezioni Unite hanno, infatti, stabilito che il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
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Maria Giovanna Bloise
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