Le Sezioni Unite e l’abnormità del rigetto della richiesta di incidente probatorio ex art. 392, co. 1-bis, c.p.p.

Le Sezioni Unite e l’abnormità del rigetto della richiesta di incidente probatorio ex art. 392, co. 1-bis, c.p.p.

Con ordinanza del 29 gennaio 2024 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini rigettava l’istanza presentata dal Procuratore della Repubblica in cui richiedeva procedersi con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza delle persona offesa nell’ambito del procedimento penale pendente a carico del di lei compagno convivente, sottoposto a indagini in relazione al reato di cui all’articolo 572 c.p. per aver maltrattato la donna con continue violenze psicologiche e fisiche, anche nel periodo in cui la stessa si trovava in stato di gravidanza. 

L’istanza del Pubblico Ministero veniva presentata ai sensi dell’articolo 392, comma 1-bis, c.p.p., poiché in ragione del titolo del reato oggetto di indagine, la persona offesa poteva essere qualificata come particolarmente vulnerabile. Il Giudice, tuttavia, rigettava la richiesta poiché riteneva nel caso specifico che la vittima non si trovasse in una condizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare l’assunzione della prova con lo strumento dell’incidente probatorio.

Avverso l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge per avere il Giudice disatteso la richiesta di incidente probatorio senza tenere conto della ratio giustificativa della disciplina di cui era stata domandata l’applicazione. 

Il ricorso è stato assegnato alla Sesta Sezione, la quale con ordinanza del 23 maggio 2024 lo ha rimesso alle Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 618 c.p.p., rilevando come la questione oggetto di impugnazione abbia dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, ad un contrasto interpretativo. 

Difatti, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale – maggioritario-  il provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza delle persona offesa nei casi indicati dall’articolo 392, comma 1bis c.p.p., è legittimo poiché rientrante nella sfera del potere discrezionale spettante al giudice. 

Per l’orientamento giurisprudenziale contrapposto, il giudice è obbligato ad ammettere l‘incidente probatorio finalizzato all’assunzione della testimonianza della persona offesa vulnerabile, potendo rigettare l’istanza solo in assenza degli ulteriori specifici presupposti normativi che legittimano l’anticipazione dell’atto istruttorio. 

La questione di diritto sulla quale le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi era la seguente: “Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reato compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.”. 

Le sezioni unite si sono pronunciate con la sentenza: SS.UU, 18 marzo 2025 (ud. 12 dicembre 2024)  n. 10869.

Le premesse delle Sezioni Unite 

Le premesse delle Sezioni Unite considerano in primis la “stratificazione” normativa che nel tempo ha riguardato la disposizione in esame, poiché è stata oggetto, nel tempo, di ripetute modifiche legislative. 

In secondo luogo, la Suprema Corte ritiene che la formula lessicale impiegata dal legislatore nella formulazione del comma 1-bis dell’articolo 392 c.p.p, autorizza a sostenere che il riconoscimento dello status di vittima vulnerabile, connesso alla tipologia del reato per il quale si procede, preclude al giudice la verifica concreta della non rinviabilità della assunzione della prova. Si tratta infatti – secondo la Corte – di un presupposto di ammissione dell’incidente probatorio che deve considerarsi oggetto di una presunzione iuris et de iure, sicché, in presenza della acclarata appartenenza del teste da ascoltare a una di quelle “categorie protette”, l’accertamento in concreto della esistenza del requisito della non rinviabilità deve escludersi per legge, non rientrando nello spettro del sindacato discrezionale spettante al giudice. 

La Corte Costituzionale (sentenza n. 14 del 2021), nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1 bis, c.p.p, ha espressamente chiarito come nei casi elencati dalla norma si sia in presenza di una presunzione legislativa di sussistenza della condizione di vulnerabilità, che avvince tanto i minori di età, quanto le persone offese di uno dei reati elencati. 

La soluzione interpretativa che le Sezioni Unite hanno ritenuto preferibile appare conforme alle disposizioni in materia dettate dalle fonti normative sovranazionali, come la decisione quadro 2001/2020/GAI del Consiglio del 25 marzo 2001 relativa alla produzione della vittima nel procedimento penale e la Direttiva 2012/29/UEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Ulteriori fonti sovranazionali che il legislatore nazionale ha in più occasione dichiaratamente inteso “prendere a modello” sono l’articolo 35 della Convenzione di Lanzarote, e l’articolo 18 della Convenzione di Istanbul del 2011.

Il principio di diritto 

Poiché il codice di procedura penale non prevede espressamente la impugnabilità dell’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari rigetta la richiesta di incidente probatorio nei casi del comma 1- bis dell’articolo 392 c.p.p., bisogna comprendere se tale ordinanza possa essere qualificata come abnorme. 

Le Sezioni Unite riconoscono che l’ordinanza in questione rientri nella categoria dei provvedimenti viziati da abnormità strutturale per “carenza del potere in concreto”: l’aver riconosciuto che quella disposizione, in ragione della speciale natura del reato per il quale si procede, prevede una presunzione iure et de iure in ordine alla esistenza sia dl requisito della persona offesa da esaminare sia di quello della non rinviabilità della assunzione della relativa prova testimoniale comporta che l’ordinanza di rigetto, motivata con il mancato riconoscimento della condizione di vulnerabilità della persona offesa, debba considerarsi manifestazione dell’esercizio di un potere caratterizzato da una radicale “deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale”. Modello quest’ultimo, che trova la sua ratio nell’esigenza primaria e indefettibile di scongiurare fenomeni di vittimizzazione secondaria della persona offesa e di garantire la genuinità della prova da acquisire. 

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte enuncia il seguente principio di diritto:

“È viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge”.


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