Le Sezioni Unite sul giudizio abbreviato condizionato: le novità del 2020

Le Sezioni Unite sul giudizio abbreviato condizionato: le novità del 2020

Sommario: 1. La questione – 1.1 I motivi della rimessione alle Sezioni Unite – 2. In diritto
Le Sezioni Unite con sentenza n. 5788 del 13 febbraio 2020 hanno affermato che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice, a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice, è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 cod. proc. pen.

1. La questione

Terminate le indagini, a seguito della denuncia di scomparsa di Sandro Bellini, la polizia giudiziaria arrestava Halan Andriy che, dopo a vere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava, nell’immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto.

II Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: a) del delitto di cui all’art. 575 cod. pen., perché cagionava la morte di S.B. causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente sfacelo cranio-encefalico; b) del delitto di cui all’art. 423 cod. pen. perché cagionava I’incendio del veicolo di proprietà di Sandro Bellini, con I’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. per avere commesso il fatto per assicurarsi I’impunità del reato sub a).

Introdotto il giudizio immediato ex art. 455 cod. proc. pen., seguiva la richiesta dell’imputato di procedere con il rito abbreviato condizionato al compimento di accertamenti peritali sui telefoni cellulari e all’audizione di un testimone.

Il giudice, quindi, ammetteva le prove richieste, disponendo di ufficio anche l’audizione del consulente medico del pubblico ministero; quest’ultimo contestava poi, all’imputato, in via suppletiva, l’ulteriore reato di occultamento di cadavere (art. 4 12 cod. pen.), nonché, con riferimento al delitto di omicidio, le circostanze aggravanti dei motivi abbietti (art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.), di a vere adoperato sevizie (art. 61, primo comma. N. 4, cod. pen.) e di avere agito con premeditazione (art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.).

La difesa denunciava ex art. 441-bis cod. proc. pen. l’inammissibilità della contestazione suppletiva argomentando che, nel corso del giudizio abbreviato non era emersa alcuna circostanza nuova ed ulteriore rispetto a quanto già noto al pubblico ministero al momento della formulazione dell’imputazione originaria.

Con ordinanza del 24 ottobre 20 16 il giudice respingeva le censure della difesa, disponeva la prosecuzione del giudizio anche in relazione alle nuove contestazioni formulate dalla pubblica accusa e, esclusa la aggravante di cui all’art. 6 1 n. 4 cod. pen. e derubricato il delitto di cui al capo b) in danneggiamento aggravato seguito da incendio, con sentenza del 23 febbraio 2017 dichiarava la penale responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie.

La Corte di Assise di Appello di Perugia, adita dalla difesa, ritenuta, a sua volta, la legittimità delle contestazioni suppletive, siccome inerenti a fatti già desumibili dagli atti del processo, esclusa I’aggravante di cui all’art. 577 n. 3 cod. pen., confermava nel merito la decisione di primo grado.

Contro la sentenza di appello, l’imputato tramite i suoi difensori proponeva ricorso per Cassazione.

La Prima Sezione della Corte, assegnataria del procedimento per competenza interna, con ordinanza del 14 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 618 comma 1 cod. proc. pen. trasmetteva gli atti alle Sezioni Unite, segnalando I’esistenza di un contrasto di giurisprudenza relativamente alla legittimità delle contestazioni suppletive elevate dal pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato condizionato riferibili a circostanze già in atti del processo e non riportate nell’originario capo di imputazione.

1.1 I motivi della rimessione alle Sezioni Unite

Sulla base di tale premessa, la Corte ha evidenziato che nella giurisprudenza di legittimità, sarebbe presente un orientamento interpretativo costante in base al quale, nel giudizio abbreviato condizionato, ai sensi dell’art. 423 cod. proc. pen. possono essere formulate contestazioni suppletive che, pur non derivando da nuove emergenze processuali, riguardino fatti o circostanze non contestate, ma già desumibili dagli atti (Sez. 2 n. 23466 del 09/05/2005, Scozzari, Rv. 23 1993; Sez. 5, n. 7047 del 27/11/2008, Rein hard, Rv. 242962; Sez 6, n. 5200 del 15/11/2017, Ribaj, Rv. 2722 14), e quindi conosciute o conoscibili da parte dell’imputato nel momento della richiesta di ammissione al rito speciale.

La sezione rimettente, afferma di non condividere il suddetto orientamento, perché esso non trova giustificazione né sul piano dell’interpretazione letterale delle norme che disciplinano il rito abbreviato, né su quello logico — sistematico.

In particolare viene messo in evidenza che la soluzione prospettata dalla giurisprudenza circa la legittimità della contestazione suppletiva, possibile nel giudizio “abbreviato condizionato” in relazione a fatti già noti ed in atti, si pone in antitesi rispetto alla disciplina del rito abbreviato c.d. “secco”, ove analoga opzione non è invece possibile. Si sottolinea infine che la soluzione seguita nell’ “abbreviato condizionato” è in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 140/2010.

II collegio, richiamate quindi l’evidente asimmetria tra le due forme di rito abbreviato in tema di contestazioni suppletive per fatti già in atti, nonché i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza, motivatamente segnala il profilarsi di un potenziale contrasto rilevante ex art. 618 cod. proc. pen.

Infatti, secondo il collegio rimettente, le deroghe alla disciplina generate introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, (artt. 438 comma 5 e art. 441 comma 5 cod. proc. pen.), devono essere interpretate e considerate come eccezioni al regime ordinario dettato daII’art. 441 comma 1 cod. proc. pen. con la conseguenza che dette eccezioni non sono estensibili  oltre  il  sistema  specifico  di  riferimento. Pertanto conclude che l’adeguamento dell’imputazione nel giudizio abbreviato condizionato é giustificato solo in relazione ai fatti nuovi emersi nel corso del giudizio e direttamente dipendenti dall’ampliamento della base  cognitiva attraverso le nuove prove (c.d. contestazioni suppletiva fisiologica); in caso contrario vi sarebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra un giudizio abbreviato che, nel caso sia stato condizionato dall’imputato, pur in assenza di elementi di novità, potrebbe portare a contestazioni suppletive patologiche,  rispetto ad un giudizio abbreviato “puro” ove queste non sono comunque ammissibili.

Con decreto del 28 gennaio 2018 il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite.

2. In diritto

La questione sottoposta alle Sezioni Unite può essere cosi sintetizzata: “Se nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione dell’imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori”.

Per la soluzione della questione occorre partire dalla disciplina dell’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. ove, è previsto che nel rito abbreviato  si osservano  in quanto applicabili le disposizioni dettate  per  I’udienza  preliminare,  fatta  eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423 cod. proc. pen.

L’effetto derivante dalla suddetta regola è l’impossibilità  per il pubblico ministero di modificare I’imputazione originariamente mossa e nota all’imputato nel momento in cui questi ha formulato la propria richiesta di ammissione al rito premiale.

La regola anzidetta si applica anche nel caso in cui l’imputazione sia errata (c.d. “imputazioni patologiche”), per essere caratterizzata da errori od omissioni desumibili già dalla sola lettura degli atti del fascicolo processuale, come net caso di omessa contestazione di reati con nessi o di circostanze aggravanti. La regola segnata dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen., unitamente alla rinuncia da parte dell’imputato alla formazione della prova in contraddittorio, a fronte del riconoscimento di una diminuente sulla pena, costituisce il tratto distintivo proprio del c.d. rito abbreviato.

La lettera dell’art. 44 1, comma 1, cod. proc. pen., rimasta invariata anche dopo le modificazioni introdotte dal legislatore nel 1999 è chiara, con la conseguenza che va confermata la consolidata linea per la quale la modificazione dell’imputazione in violazione della norma in esame, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è causa di nullità generate a regime intermedio della sentenza pronunciata all’esito del giudizio.

Per completezza, si osserva che il dettato dell’art. 441 cod. proc. pen. attiene esclusivamente ai limiti posti al pubblico ministero nel modificare l’imputazione nel corso del giudizio e non riguarda invece l’autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica del fatto; infatti il legislatore ha previsto il mezzo di impugnazione dell’appello da parte del pubblico ministero contro la sentenza di condanna nella quale sia stato modificato il titolo del reato originariamente contestato (art. 423 comma 3 cod. proc. pen).

La regola scaturente dalla lettura dell’art. 44 1, comma 1, cod. proc. pen. porta alle seguenti pratiche conseguenze: qualora, successivamente alla ammissione del giudizio abbreviato c.d. “secco” vengano in evidenza fatti (reati connessi o circostanze aggravanti) desumibili dagli atti processuali, ma non ricompresi nell’imputazione, in linea generate il pubblico ministero non potrà procedere alla formulazione di contestazioni suppletive; nel caso in cui l’omessa contestazione attenga ad un reato connesso, il pubblico ministero dovrà procedere con un separato giudizio, posto che in tal caso la azione penale non è stata ancora consumata;  nel caso in cui la omissione attenga ad una circostanza aggravante, questa non sarà più recuperabile.

Con la legge 16 dicembre 1999 n. 479 il legislatore ha modificato il rito processuale in esame, introducendo la possibilità di arricchire la piattaforma probatoria o su richiesta dell’imputato (art. 438, commi 1 e 5, cod. proc. pen. c.d. rito abbreviato condizionato) o su disposizione del giudice (art. 438, comma 1 e 441, comma 5, cod. proc. pen.).

In tale modo il legislatore ha superato l’originaria rigidità del giudizio abbreviato assecondando le esigenze dell’imputato o dello stesso giudicante attraverso la possibilità di un ampliamento della base cognitiva del processo, con la immissione di materiale istruttorio “nuovo” rispetto a quello già presente in atti.

II legislatore, nella previsione che l’apporto di nuovi elementi di prova, potesse far emergere nuove circostanze aggravanti o nuovi reati connessi a quelli già oggetto del giudizio, ha dettato ulteriori regole (art. 441, comma 5, e art. 441-bis cod. proc. pen.) che permettessero, da un lato, al pubblico ministero di modificare la imputazione ex art. 423, comma 1, cod. proc. pen. e dall’altro, all’imputato alternativamente di recedere dal rito abbreviato ex art. 441 bis comma 1 cod. proc. pen. o, ai sensi dell’uItimo comma dell’articolo richiamato, proseguire nel giudizio abbreviato in corso chiedendo I’ammissione di nuove prove relative alle contestazioni formulate ai sensi dall’art. 423 cod. proc. pen.

La soluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite va quindi rinvenuta all’interno delle disposizioni richiamate che vanno fra loro coordinate in una lettura che tenga presente i principi affermati dalla Corte Costituzionale.

II dato letterale dell’art. 423 cod. proc. pen. non appare di per sé solo, sufficiente a dare una convincente risposta al quesito posto.

Infatti se I’articolo in esame è chiaro nel delimitare I’oggetto della modificazione della contestazione (diversità del fatto; reato connesso ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen.; circostanze aggravante) I’espressione “nel corso del giudizio” appare ancora vaga e non idonea a far univocamente ritenere se le contestazioni suppletive debbano riguardare esclusivamente fatti nuovi o possano ritenersi estensibili anche a fatti  già  noti, in atti e non regolarmente contestati. La ambiguità segnalata viene invece superata nel momento in cui l’art. 423 cod. proc. pen. viene calato allo interno della disciplina del giudizio abbreviato e letta in relazione alle peculiarità del rito.

Questo si caratterizza per tre elementi distintivi: è  un  giudizio  allo  stato  degli atti; è un giudizio nel quale I’imputato accetta di essere giudicato rinunciando al contraddittorio sulla formazione della prova; è un giudizio che prevede un trattamento sanzionatorio premiale per la scelta fatta dall’imputato.

Infatti l’imputato continua a rinunciare al contraddittorio sulla formazione delle prove acquisite e per esempio a far valere le nullità a regime intermedio, la incompetenza per territorio e le inutilizzabilità c.d. fisiologiche.

Tali rinunce processuali, eventualmente temperate dalla possibilità di richiedere una integrazione probatoria sono il frutto di una scelta dell’imputato fondata proprio sullo “stato degli atti”.

La anzidetta valutazione degli “atti” non può prescindere dal tenore della imputazione che costituisce, per il suo contenuto, la sintesi degli addebiti che vengono mossi proprio in loro funzione. Tale considerazione vale tanto per il rito abbreviato c.d. “secco”, quanto nel caso del rito abbreviato condizionato. Infatti, nel caso in cui I’imputato scelga di seguire la strada del rito abbreviato condizionato, è di tutta evidenza che la richiesta di integrazione probatoria viene formulata in funzione degli atti contenuti nel fascicolo, apprezzati alla luce del tenore dell’accusa mossa, sicché anche la richiesta di integrazione probatoria risente del tenore dell’accusa.

All’interno  di questa dimensione giuridica e della pregnanza della scelta processuale di accedere al rito abbreviato, non può essere sottaciuto che la imputazione è presidio di garanzia per l’imputato che ha diritto a conoscere nei suoi esatti termini il contenuto dell’accusa sulla cui base opera le proprie scelte anche in relazione al rito processuale e alla modalità di accesso ad esso.

Ritenere che il pubblico ministero possa, nel rito abbreviato condizionato, modificare ad libitum I’imputazione originaria, perché ritenuta non adeguata rispetto a quanto già è agli atti del processo, vuol dire minare una garanzia dell’imputato e indirettamente la bontà delle decisioni del giudice nella fase di ammissione al rito.

Mutatis mutandis le considerazioni fin qui svolte valgono anche nel caso in cui sia il giudice a disporre I’acquisizione di nuovi elementi ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. A tal proposito va osservato che la decisione del giudice di ampliare il quadro probatorio non può costituire l’ “occasione” per il pubblico ministero di mutare e adeguare il tenore dell’accusa rispetto a quanto già in atti, cosi pervenendosi ad una disparità di trattamento rispetto al caso in cui il giudice non senta alcuna necessita di allargare la piattaforma probatoria.

Riconoscere che il pubblico ministero possa, nel giudizio abbreviato condizionato, modificare I’imputazione sulla base di quanto già in atti, si traduce nell’inosservanza delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale che si è pronunciata a tal proposito con la sentenza 140 del 2010, con cui, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 1 e 44 1-his cod. proc. pen, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, ha sottolineato che la previsione della possibilità per il pubblico ministero di modificare ex art. 423 cod. proc. pen. il capo di imputazione nelle ipotesi in cui sia stato operato un ampliamento della piattaforma probatoria si pone come eccezione rispetto alla regola enunciata dall’art. 44 1, comma 1, cod. proc. pen. Sicché le nuove contestazioni sono legittimamente formulate in quanto ancorate a fatti nuovi o nuove circostanze emerse a seguito della modificazione della base cognitiva conseguenti all’attivazione dei meccanismi di attivazione probatoria.

In conclusione, sulla base di quanto fin qui considerato, si deve pertanto affermare il seguente principio di diritto: “nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma  5, cod.  proc.  pen.  o nel quale l’ integrazione sia stata  disposta a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell’ imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall”art. 423 cod. proc. pen.”.

Sfuggono ovviamente alla rigida applicazione  delle regole  indicate  i  casi in cui il pubblico ministero proceda, dopo I’ammissione del rito, a mere rettifiche di imprecisioni contenute nell’atto di accusa e  che  non  incidano  sugli  elementi essenziali dell’addebito in considerazione dei quali l’imputato ha  compiuto  le  sue scelte difensive. Va infine affermato che è legittima la formulazione di una contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero anche successivamente alla richiesta dell’imputato di ammissione al rito speciale, quando  questa  non  sia stata ancora disposta dal giudice con ordinanza; infatti, prima della formale instaurazione del rito speciale deve ritenersi che è ancora in  corso l’udienza preliminare e I’imputato può pur sempre revocare la scelta processuale precedentemente compiuta.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti