Le Sezioni Unite sull’interruzione della prescrizione nella garanzia per vizi
Sommario: 1. La vicenda – 2. I contrapposti orientamenti espressi negli anni dalla Suprema Corte – 2.1. Il primo orientamento – 2.2. Il secondo orientamento – 3. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11748 del 2019 – 4. La decisione della Suprema Corte e i motivi di adesione al primo orientamento – 5. Conclusioni
Con la sentenza del 11 luglio 2019 n. 18672/2019 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata dirimendo un contrasto giurisprudenziale, che si protraeva da ormai vent’anni, riguardante la disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta e, precisamente, le modalità interruttive della prescrizione della suddetta azione. I giudici di Piazza Cavour, aderendo all’orientamento più prolifico e adducendo a sostegno della tesi sostenuta prevalentemente l’analoga interpretazione sistematica operata in altre disposizioni normative, hanno stabilito come debba ritenersi soggetto alla prescrizione, di cui all’art. 1495 comma 3 C.C., il diritto alla garanzia e non l’azione e come, di conseguenza, sia possibile interrompere il breve termine prescrizionale, incardinato nell’articolo da ultimo citato, anche in via stragiudiziale, senza che si renda necessario procedere giudizialmente.
All’esaminanda sentenza deve pure riconoscersi il merito di aver ricapitolato sommariamente ma incisivamente le principali posizioni giuridiche riguardanti la natura della responsabilità della garanzia per vizi, ripercorrendo e consolidando il recente precedente giurisprudenziale a Sezioni Unite espresso dalla medesima Corte (11748/2019).
1. La vicenda
Nel 2004 un’azienda agricola acquistava da una società cooperativa una partita di piante, nel 2006 l’acquirente conveniva in giudizio il venditore al fine di veder ridotto il prezzo della partita acquistata, ai sensi degli articoli 1490 e 1492 C.C., riservandosi altresì di agire in separato giudizio per l’eventuale risarcimento dei danni. La parte attrice ricostruiva la vicenda sostenendo di aver prontamente, entro otto giorni dalla scoperta del vizio, ex art. 1495 comma primo C.C., denunciato al venditore la situazione e restituito allo stesso una parte delle piante acquistate in quanto affette da una patologia, nonché di aver reiterato tale denuncia a mezzo di quattro raccomandate, il tutto senza alcun riscontro dalla controparte.
La parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo la tardività della denuncia dei vizi, da cui sarebbe derivata la decadenza dalla garanzia, nonché l’intervenuta prescrizione dell’azione corrispondente.
Il Giudice di Pace adito nel 2009 accolse la domanda attorea.
Parte convenuta appellava la sentenza avanti al Tribunale di Taranto riproponendo le eccezioni di cui sopra. L’adito Tribunale nel 2013 confermava la sentenza del Giudice di Pace, così respingendo le eccezioni dell’appellante, in quanto poteva ritenersi osservato il termine decadenziale di cui all’art. 1495 comma 1 C.C. ed era stato utilmente interrotto il termine prescrizionale, di cui all’art. 1495 comma 3 C.C., dalle comunicazioni effettuate dalla parte acquirente, in cui peraltro si prospettava il ricorso all’autorità giudiziaria.
Nel 2014 parte convenuta ricorreva in Cassazione mentre parte attrice resisteva controricorrendo.
Nel suddetto ricorso parte convenuta lamentava:
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 C.C., nonché degli articoli 2697 e 1491 C.C., congiuntamente all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio riguardanti la fondatezza dell’eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 comma 3 C.C., in quanto il Giudice d’Appello aveva riconosciuto l’idoneità delle comunicazioni di messa in mora ai fini dell’interruzione della prescrizione annuale di cui alla norma ritenuta violata, ritenendo parte convenuta che a tal fine parte attrice avrebbe dovuto procedere con azione in giudizio. Nel medesimo motivo parte convenuta lamentava altresì il vizio derivante dall’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 C.C., per la mancata valutazione di circostanze che avrebbero potuto portare a una diversa decisione con riguardo all’asserita confusione dei vizi dei beni acquistati con il pregiudizio causato a parte attrice dalla presenza degli stessi;
Con ordinanza n. 23857 del 31 gennaio 2018 la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte rilevava nella vicenda dedotta una questione di massima di particolare importanza, sicché il Primo Presidente disponeva la decisione sul ricorso da parte delle Sezioni Unite.
2. I contrapposti orientamenti espressi negli anni dalla Suprema Corte
Come si è avuto modo di accennare, nel corso degli ultimi vent’anni i Giudici di Piazza Cavour hanno emesso diverse sentenze aventi ad oggetto la qualificazione giuridica della garanzia per vizi e l’individuazione degli atti interruttivi della prescrizione, giungendo a cristallizzare le loro posizioni su due orientamenti, entrambi autorevolmente argomentati, ma contrapposti e che possono qui essere ricapitolati.
2.1. Il primo orientamento
Secondo il primo orientamento, inaugurato dalla pronuncia n. 2322 della Seconda Sezione della Corte di Cassazione del 6 giugno 1977 e seguito da numerose altre pronunce di legittimità[1], il breve termine di prescrizione annuale, incardinato all’art. 1495 comma 3 C.C., sarebbe passibile di interruzione anche attraverso la manifestazione stragiudiziale di volontà del compratore di volersi avvalere della garanzia per vizi. Sempre secondo questo orientamento, il compratore, in tale sede, per ottenere gli effetti interruttivi della prescrizione non sarebbe nemmeno tenuto a pronunciarsi sul tipo di tutela desiderata tra riduzione del prezzo di vendita o risoluzione del contratto, ex art. 1492 comma primo C.C[2], dovendo tale scelta avvenire solo con l’atto introduttivo del giudizio, ed essendo irrilevante, a tal fine, persino inserire una espressa riserva di tale facoltà in sede di giudizio.
La ratio di tale orientamento deve essere ricercata in una netta distinzione tra il diritto di garanzia, inteso quale posizione giuridica autonoma e suscettibile di atti interruttivi della prescrizione, e le azioni edilizie volte a tutelare il suddetto diritto e che dallo stesso derivano. La ragionevolezza di una tale distinzione può essere altresì mutuata da una nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite[3], la quale afferma che l’impegno assunto dal venditore con riguardo all’eliminazione dei vizi nei beni venduti non costituisce una nuova obbligazione con finalità estintivo-satisfattiva dell’obbligo di garanzia ma soltanto riconoscimento del debito e, ciononostante, consente all’acquirente di non sottostare ai brevi termini di decadenza e prescrizione stabiliti, all’articolo 1495 C.C., per l’esercizio delle azioni edilizie in quanto rappresenta altresì un evento interruttivo di quest’ultimo termine ai sensi dell’art. 2944 C.C..
2.2. Il secondo orientamento
Un secondo orientamento è invece quello espresso inizialmente dalla sentenza n. 18477 della Seconda Sezione della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2003 e seguito poi da altre pronunce di legittimità[4]. Secondo questa posizione giurisprudenziale la facoltà alternativa concessa al compratore di agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto dovrebbe ricondursi a un diritto potestativo, a cui farebbe da pendant la posizione di mera soggezione del venditore. Corollario di una tale qualificazione della facoltà di scelta concessa all’acquirente è l’impossibilità che il termine prescrizionale possa essere interrotto a mezzo di strumenti stragiudiziali quali la costituzione in mora, ex art 1219 C.C., e, di conseguenza, l’essenzialità che per l’interruzione della prescrizione si proceda in via giudiziale: l’interruzione della prescrizione a mezzo di atti stragiudiziali, infatti, è propria dei diritti di credito ma non può ritenersi applicabile anche ai diritti potestativi.
Con riguardo agli effetti derivanti da una tale ricostruzione della garanzia per vizi, il pensiero della Suprema Corte può ritenersi avallato normativamente dal disposto dell’articolo 2943 comma 4 C.C.: infatti, proprio il riferimento del testo di legge alla figura del “debitore” sembrerebbe escludere, per il titolare di un diritto potestativo, il ricorso a mezzi stragiudiziali interruttivi della prescrizione.
Questa posizione degli Ermellini si espone però ad una critica sostanziale: infatti, non è in grado di operare una distinzione tra prescrizione della garanzia e prescrizione delle azioni dirette alla tutela di quest’ultima e, così facendo, non è in grado di verificare l’idoneità concreta di un atto interruttivo della prescrizione, riferito alla garanzia, a riverberarsi sul termine prescrizionale riguardante l’esercizio delle azioni a tutela di quella stessa garanzia.
3. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11748 del 2019
La Suprema Corte, prima di esprimersi sulla vexata quaestio a lei demandata, precisa, ricollegandosi a una recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite[5], un’altra questione dalla tormentata vita giurisprudenziale, ossia, la natura giuridica della responsabilità per vizi nella compravendita.
Gli Ermellini, al paragrafo 2.4 delle “Ragioni della decisione” preliminarmente ripercorrono le varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali sulla natura della responsabilità per vizi, partendo da quella che la qualifica quale una assicurazione contrattuale e passando per quelle che la riconducono rispettivamente alla teoria dell’errore vizio del consenso, alla presupposizione e alla responsabilità precontrattuale. I Giudici arrivano poi ad avallare l’orientamento dottrinale prevalente che riconduce la responsabilità per vizi nell’alveo delle responsabilità per inadempimento contrattuale, precisando però che, nell’ampio panorama di questa tipologia di responsabilità, come correttamente sostenuto dal precedente giurisprudenziale citato, quella derivante dalla garanzia per vizi nella compravendita deve essere inquadrata in una fattispecie non perfettamente corrispondente a quella ordinaria ma ibridata dalle peculiari caratteristiche della disciplina della vendita e, precisamente in:
“…un tipo di responsabilità per inadempimento che deriva dall’inesatta esecuzione del contratto sul piano dell’efficacia traslativa per effetto delle anomalie che inficiano il bene oggetto dell’alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore…”
Dopo il breve collegamento al recente precedente giurisprudenziale, la Suprema Corte si sofferma ad analizzare la ratio sottesa al breve termine di prescrizione incardinato all’art. 1495 comma 3 C.C., concludendo che tale esigua durata sia decretata da motivi di praticità nell’accertamento delle cause dei vizi nonché nella volontà del legislatore di salvaguardare, nei limiti del possibile, la certezza delle sorti del contratto. Proprio la suddetta brevitas del termine rende ancor più necessario delineare in modo chiaro le modalità idonee ad interromperne il decorso.
4. La decisione della Suprema Corte e i motivi di adesione al primo orientamento
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha compensato integralmente le spese di giudizio, a causa della obiettiva controvertibilità della esaminata questione di massima, e ha rigettato il ricorso di parte venditrice dichiarando inammissibili il primo, la seconda parte del secondo e il terzo motivo di ricorso, in quanto vertenti sull’accertamento di fatti riservati al giudice di merito e non censurabili innanzi alla Corte di Cassazione, mentre ha ritenuto di dover respingere la doglianza contenuta nella prima parte del secondo motivo di ricorso, relativa alla violazione dell’art. 1495 comma 3 C.C. e rappresentante anche la questione di massima di particolare importanza sottoposta alle Sezioni Unite, per i motivi che infra si andranno ad analizzare.
Preliminarmente gli Ermellini ribadiscono la natura contrattuale, nelle modalità già chiarite dal confronto con il precedente della Cassazione a Sezioni Unite 11748/2019, della responsabilità per vizi nella compravendita.
Dopo il suddetto preambolo i Giudici di Piazza Cavour sposano, con riguardo alla questione di massima, fulcro della presente pronuncia, il percorso ermeneutico incardinato nel primo orientamento della Suprema Corte, qui riportato al capitolo 2 paragrafo 2.1, e, precisamente, quello in forza del quale deve essere riconosciuta efficacia interruttiva del termine prescrizionale, di cui all’art. 1495 comma 3 C.C., non soltanto ad atti giudiziali ma anche ad atti stragiudiziali, come, nel caso concreto, le comunicazioni effettuate dal compratore nei confronti del venditore. Con riguardo alla modalità stragiudiziale di interruzione del termine prescrizionale la Suprema Corte precisa che la comunicazione indirizzata al venditore, avente tale finalità, potrà prescindere dall’elezione del modello di tutela giudiziale voluto, potendo questa scelta avvenire con il primo atto di giudizio, in quanto la riserva riguardante la tutela desiderata non riguarda un diritto diverso da quello per il quale interviene l’interruzione prescrizionale.
La Suprema Corte precisa anche una peculiarità di questa ricostruzione sottolineando come, per l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale, sia necessaria l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto, ai sensi del disposto letterale dell’art. 1495 comma 3 C.C.: pertanto, qualora il compratore non accetti la prestazione, la stessa non potrà considerarsi eseguita, la consegna rappresenta infatti un obbligo del venditore ex art. 1476 C.C., e, di conseguenza, il compratore sarà sempre legittimato ad avvalersi della garanzia per vizi, senza doversi curare del termine prescrizionale, anche in sede di azione per l’esecuzione del contratto intentata dal venditore.
Dopo aver espresso la propria posizione sulla questione di massima e particolare importanza, la Suprema Corte adduce le argomentazioni a sostegno della propria decisione.
In forza di quanto esposto, in primo luogo, gli Ermellini sottolineano come il termine prescrizionale previsto all’art. 1495 comma 3 C.C. non si riferisca all’esercizio di uno specifico potere, cui si contrapporrebbe la soggezione del soggetto venditore, bensì all’esercizio di un diritto alla garanzia derivante dal contratto e rappresentato dalla pretesa all’esatta esecuzione dello stesso. Solo a tutela, diretta o indiretta, di tale pretesa interverrebbero i rimedi sostanziali previsti dal legislatore pur senza che gli stessi si sostituiscano al diritto primario vantato. Logica conseguenza di ciò, correttamente evidenziata dai Giudici, è che la disciplina della prescrizione in esame non possa discostarsi dalla disciplina generale della prescrizione, dettata dall’art. 2943 C.C, e, in particolar modo, nemmeno dal comma 4 del suddetto articolo, riguardante la possibilità di interruzione della prescrizione in forma stragiudiziale all’interno di un vincolo obbligatorio.
In secondo luogo la Suprema Corte evidenzia come la formulazione dell’art. 1495 comma 3 dell’attuale Codice Civile si discosti da quella riportata all’art. 1505 comma 1 del Codice Civile del 1865: infatti, se nella formulazione della norma da ultimo citata era evidente che il termine prescrizionale potesse essere interrotto solo giudizialmente, prevedendo il testo che:
“L’azione redibitoria […] deve proporsi dal compratore […] entro un anno dalla consegna”[6]
Può altresì osservarsi, analizzando il testo sotto riportato, come nell’attuale Codice Civile la formulazione dell’art. 1495 comma 3 non sia così rigorosa, lasciando spazio, come si avrà modo di osservare infra, ad un’interpretazione sistematica del testo normativo.
“L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna…”
La Suprema Corte, infatti, partendo dalla differenza terminologica adottata dal legislatore nei due codici e osservando, in particolare, la sistematicità con la quale nell’odierno Codice Civile[7], nonché in un altro testo di legge[8], si faccia riferimento alla prescrizione dell’azione riferendosi tuttavia al diritto sostanziale dalla stessa tutelato, è giunta alla conclusione di poter adottare il medesimo modello ermeneutico sistematico anche per l’interpretazione dell’art. 1495 comma 3 C.C..
Secondo i Giudici di Piazza Cavour un ulteriore indice logico sistematico ad avallo della decisione assunta può essere dedotto dall’articolo 1492 comma 2 C.C.: questo, infatti, statuisce che la scelta della tipologia di tutela, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, diviene irrevocabile solo quando è fatta a mezzo di domanda giudiziale. Da qui è possibile ritenere che il suddetto articolo non intenda precludere al compratore la possibilità di avvalersi del diritto di garanzia in via stragiudiziale, ma soltanto che l’azione in giudizio rappresenta, in conformità con quanto sostenuto riguardo alla facoltà del compratore di riservarsi sulla scelta della tutela, il limite finale per l’acquirente per significare il rimedio voluto.
Infine la Suprema Corte, a sostegno del proprio orientamento, adduce anche un argomento di ordine socio-economico. In particolare, gli Ermellini sostengono che impedire la possibilità di interruzione del breve termine prescrizionale a mezzo di atti stragiudiziali sarebbe in contrasto con la volontà deflattiva del contenzioso, da sempre attribuita al legislatore: infatti, si può agevolmente ritenere che qualora i beni oggetto di una compravendita siano affetti da vizi e sia previsto un apposito accordo in tal senso è plausibile l’intervento, sollecitato dalla costituzione in mora, da parte del venditore per porre rimedio alla criticità eccepita dall’acquirente.
Sulla base di quanto osservato, pertanto, secondo la Suprema Corte la possibilità di interrompere con atti stragiudiziali il termine di prescrizione in ambito di garanzia per vizi nella compravendita rappresenterebbe un equo bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, in particolare alla luce della brevitas di tale termine.
In conclusione di parte motiva, infine, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite esprime il principio di diritto risolutivo della questione di massima importanza a lei deferita, esprimendolo come segue:
“nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, C.C. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3 C.C., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, C.C., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, C.C.”
5. Conclusioni
La sopra esaminata sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite non può che essere accolta con favore in quanto, intervenendo su una fattispecie decisamente controversa, con riguardo alla quale si denotavano due contrapposti e prolifici orientamenti di legittimità, parimenti autorevoli, ha preso una posizione destinata ad essere seguita nel tempo e dalla quale difficilmente ci si potrà discostare.
Questa sentenza ha il pregio di ricondurre, come si è avuto modo di osservare, la disciplina della garanzia per vizi ad un’interpretazione sistematica delle norme di cui si è già apprezzata la validità in altri ambiti, favorendo in questo modo altresì le potenzialità deflattive del contenzioso insite nella stessa.
Non si può poi evitare di sottolineare l’ampia portata di questa sentenza nel panorama giuridico italiano: infatti, osservando la numerosa casistica approdata al vaglio di legittimità solo negli ultimi vent’anni, è evidente come l’azione di garanzia e la sua disciplina abbiano ampio spazio nei nostri Tribunali.
Infine, deve ritenersi encomiabile l’intento dei Giudici di consolidare il recente orientamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardante la natura giuridica della responsabilità della garanzia per vizi attraverso un breve riferimento a tale problematica e alla sua soluzione.
[1] Cass., Sez. II, 10 settembre 1999, n. 9630; Cass., Sez. II, 8 luglio 2010, n. 18035; Cass., Sez. II, 10 novembre 2015, n. 22903
[2] Si tratta di azioni derivate dal diritto romano e, in particolare, dall’operato degli edili curuli, perciò definite ancora oggi edilizie, e, più precisamente, della “actio quanti minoris”, quella volta alla riduzione del prezzo, e della “actio redhibitoria”, quella volta alla risoluzione del contratto
[3] Cass., SS. UU., 21 giugno 2005, n. 13294
[4] Cass. Civ. Sez. II, 27 settembre 2007, n. 20332; Cass. Civ. Sez. II, 4 settembre 2017, n. 20705
[5] Cass. SS. UU., 3 maggio 2019, n. 11748
[6] Si precisa che il termine riportato di prescrizione annuale nel Codice Civile del 1865 si riferiva unicamente ai beni immobili, per i beni mobili e per gli animali i termini erano differenti
[7] La Suprema Corte si riferisce all’art. 2947 comma 3 C.C. nel quale si fa riferimento indistintamente, con formule equivalenti, a prescrizione dell’azione e prescrizione del diritto al risarcimento del danno, inoltre, anche l’art. 1497 C.C., riferito alla risolubilità del contratto per mancanza di qualità, al comma 2, fa riferimento al diritto di ottenere la risoluzione e non alla relativa azione, rinviando quanto ai termini di decadenza e prescrizione di tale diritto a quelli stabiliti proprio all’art. 1495 C.C.
[8] La Corte di Cassazione ha osservato come all’art. 132 comma 4 del D.Lgs. n. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo, si facesse riferimento indistintamente all’azione e ai diritti correlati ai vizi della cosa venduta
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Leonardo Zanon
Diplomato nel 2010 presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Voghera. Laureato in Giurisprudenza nel 2015, a 23 anni, presso l'Università degli Studi di Pavia con tesi di ricerca in diritto romano dal titolo: “Rimedi per un caso perplesso in diritto romano: il furto commesso dallo schiavo sull’eredità giacente. ”.Insignito nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.Si occupa prevalentemente di diritto civile, con particolare riferimento al diritto commerciale, successorio, contrattuale e di famiglia.