Le spese straordinarie dei figli: il Protocollo d’Intesa del Tribunale Ordinario di Roma
Per cambiare un po’ ed evitare di annoiare i miei lettori e lettrici ho pensato di riportare fedelmente un documento, a mio avviso, molto utile ed importante: il protocollo d’intesa sulle spese straordinarie sottoscritto tra il Tribunale di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Una chiara e preziosa individuazione regolamentazione e suddivisione delle spese straordinarie per i figli, che spesso accende aspri conflitti e che caratterizzano le maggiori dispute tra i genitori in sede di separazione e divorzio.
In casi di separazione personale fra i coniugi, spesso, si imbatte nella fatidica domanda: quali sono le spese alle quali devo contribuire?
Andare a cercare tutte le varie voci di spese straordinarie e non diventa così un lavoro certosino: sentenze, ordinanze ecc..; ed è proprio per questo motivo che, per non perdersi nel labirinto giuridico, molti Tribunali hanno siglato Protocolli d’intesa in cui sono enunciati le voci da ricomprendere nelle spese straordinarie cercando anche di semplificare al massimo il lavoro degli addetti ai lavori.
Ricordo che le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie, non vengono erogate in misura fissa e regolare a ogni mese ma solo ed esclusivamente in base alla copertura di determinate esigenze nate in un preciso momento. In definitiva, le spese straordinarie, sono quelle spese caratterizzate da requisiti di occasionalità ed imprevedibilità.
Andiamo a leggere.
Le spese comprese nell’assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione (luce, gas, linea telefonica), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio).
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all’estero per motivi di studio, corsi per l’apprendimento delle lingue straniere, prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza; spese di natura ludica o parascolastica: corsi e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata; spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese protesiche, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall’istanza.
Le spese straordinarie “obbligatorie”per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Nel ringraziarvi per il tempo che mi avete dedicato, vi do appuntamento al prossimo articolo.
Maria Teresa Federico
Avvocato del Foro di Roma
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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