Le ultime sentenze della Cassazione civile a Sezioni Unite
In tema di riconoscimento delle sentenze straniere
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 28 ottobre 2015, n. 21946
Le Sezioni Unite, nel precisare che l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, il cui ingresso per i delicta imperii è precluso nel nostro ordinamento a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, hanno affermato che, ai fini dell’exequatur della sentenza straniera di condanna di uno Stato al risarcimento dei danni per crimini in violazione dello jus cogens, è necessario che il giudice straniero autore della decisione sia munito di competenza internazione, per la cui determinazione occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
In tema di limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 5 ottobre 2015, n. 19787
In caso di concorso bandito dal Consiglio Superiore della magistratura per l’attribuzione di un incarico giudiziario, il Consiglio di Stato travalica i limiti esterni della giurisdizione qualora, nel giudizio avente ad oggetto la legittimità della delibera del CSM, operi direttamente una valutazione di merito del contenuto del provvedimento e ne apprezzi la ragionevolezza e non si limiti a sindacarne la legittimità, anche a mezzo del vizio dell’eccesso di potere.
In tema di leasing e azioni dell’utilizzatore
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 5 ottobre 2015, n. 19785
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di locazione finanziaria, ove i vizi della cosa siano emersi prima della consegna, il concedente deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, nei cui confronti può agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del corrispettivo, mentre, se si siano rivelati dopo la consegna, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore. In ogni caso, lo stesso utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni e la restituzione dei canoni già pagati al concedente.