Le ultime sentenze in tema di ottemperanza
a cura della redazione di Salvis Juribus
T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 4 novembre 2015, n. 2537
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-bis, 29 luglio 2015, n. 10470
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 9 novembre 2015, n. 12650
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III n. 2537 del 4 novembre 2015).
Il ricorso per l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile anche nei confronti dei decreti non opposti di condanna all’equa riparazione previsti dall’art. 3, l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), avendo essi natura decisoria su diritti soggettivi e idoneità ad assumere valore ed efficacia di giudicato. Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione del decreto, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I n.12650 del 9 novembre 2015).
L’ordinanza di assegnazione del credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c., emessa nei confronti della p.a., nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, avendo portata decisoria, ha attitudine di giudicato (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-bis n. 10470 del 29 luglio 2015).