Leasing, in caso di danneggiamento la legittimazione ad agire spetta all’utilizzatore

Leasing, in caso di danneggiamento la legittimazione ad agire spetta all’utilizzatore

Cassazione Civile, Sez. III, 14 marzo 2016, n. 4888

a cura di Mauro Leanza

MASSIMA

Nel caso in cui sia stato danneggiato un bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetta all’utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, soprattutto nel caso in cui l’utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa, ovvero nel caso in cui gli siano stati trasferiti, al momento della conclusione del contratto, anche tutti i rischi a cui la res sarebbe potuta essere soggetta.

ABSTRACT

In the event that has been damaged by an asset leased, the right of action against the tortfeasor is up to the user and not to the leasing company , owner of the thing, especially if the user is required on routine maintenance and extraordinary of the thing itself , or in the case where they have been transferred at the time of conclusion of the contract , including all risks to which the res could have been subject .

IL CASO

Nell’anno 2002, l’odierno ricorrente, convenne dinanzi al Tribunale di Novara, il legale che l’aveva assistito per ivi essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito di una scorretta gestione dell’assistenza legale affidatagli.

Nella specie, espose che: avendo subito il furto con successivo incendio dell’autoveicolo acquistato con leasing da un apposita società, si era rivolto all’avvocato chiedendogli di assisterlo nei confronti della compagnia di assicurazioni, la quale gli aveva negato l’indennizzo; che a tal fine aveva firmato al legale una “procura in bianco”; che contemporaneamente l’avvocato gli aveva detto di non versare più i canoni del leasing; di aver appreso soltanto a seguito della notifica dell’atto di precetto, che l’unica causa svolta dal predetto legale era quella promossa nei suoi confronti dalla società di leasing per il pagamento dei relativi canoni, e che la procura in bianco era stata utilizzata dall’avvocato per costituirsi in quel giudizio; che oltretutto non aveva saputo nulla della soccombenza in quel giudizio e della notifica della sentenza al domicilio eletto, per cui non aveva neppure potuto provvedere al pagamento delle somme dovute subendo l’aggravio del precetto.

Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 756/2006, rigettò la domanda, affermando che il l’attore, avendo ricevuto atto di citazione per il pagamento dei canoni di locazione del leasing, non poteva non essere a conoscenza del giudizio promosso nei suoi confronti dalla società di leasing e che le deduzioni relative alle errate scelte processuali asseritamente operate dall’avvocato erano generiche, mentre non poteva costituire presupposto di un danno la non precisa e costante informativa sull’evolversi del procedimento.

La decisione e’ stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1127/2012 del 25 giugno 2012.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione affidato a tre motivi.

LA DECISIONE

In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 codice procedura civile, commi 3 e 5 in riferimento agli articoli 1341 e 1342 codice civile nonché articoli 1140 e 1671 codice civile sulla natura delle richieste, contratto di leasing.

Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe errato nella valutazione delle normative concernenti i rapporti tra il contratto di leasing e l’obbligo di assicurazione del mezzo da parte dell’assicuratore, nonché della sua legittimazione attiva nel giudizio di risarcimento del danno.

Dalle condizioni generali della locazione finanziaria sottoscritta dalle parti risulterebbe che il ricorrente fosse obbligato ad assicurare l’autoveicolo a sua cura e spese e che egli avrebbe assunto a suo carico esclusivo ogni spesa, contestazione, danno o controversia concernente il bene da qualsiasi causa derivante.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità riconoscerebbe la legittimazione attiva a chiedere il risarcimento dei danni anche all’utilizzatore dell’automobile in leasing.

La Suprema Corte, nella specie, riconosce come fondato il predetto motivo di ricorso, rilevando come il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nel caso in cui sia stato danneggiato un bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all’utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, soprattutto nel caso in cui l’utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa, ovvero nel caso in cui gli siano stati trasferiti, al momento della conclusione del contratto, anche tutti i rischi a cui la res sarebbe potuta esser soggetta (Cass. Civ., sez. 3, 12 gennaio 2011 n, 534; Cass. Civ., 1 luglio 2002, n. 9554).

La sentenza impugnata, nel ritenere che l’eventuale azione instaurata nei confronti della compagnia assicuratrice non avrebbe avuto alcuna probabilità di esito positivo in quanto il ricorrente, mero utilizzatore del veicolo, nulla poteva richiedere alla compagnia assicuratrice, non fa corretta applicazione dell’orientamento sopra enunciato.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.


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