L’effetto devolutivo pieno del reclamo

L’effetto devolutivo pieno del reclamo

Nessuna preclusione per l’imprenditore non costituito in sede prefallimentare

Il reclamo è sancito dall’ art. 18 della l. fallimentare , che afferma “contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni”.

Adesso, poniamo il caso in cui venga proposto il reclamo da parte del debitore (poi dichiarato fallito), il quale però sia rimasto contumace durante la fase prefallimentare. L’effetto devolutivo del reclamo può travolgere in pieno il giudizio precedente? Durante il reclamo, il debitore può presentare tutti i documenti, come i bilanci, che non sono stati depositati in sede prefallimentare?

A risolvere la delicata questione è stata la Cassazione civile, sez. I, n. 7959 del 28 Marzo 2017 con cui si precisa che “il giudice del merito investito del reclamo è tenuto ad esaminare, anche con l’esercizio dei poteri officiosi previsti dall’art. 18, comma 10, legge fall., tutti i temi di indagine oggetto di doglianza, benché attinenti a fatti (anteriori) non allegati nel corso del procedimento di primo grado o a nuove eccezioni in senso proprio, ed altresì quando il reclamante si limiti a riproporre le tesi difensive già addotte, senza contrastare altrimenti le motivazioni in base alle quali il tribunale le ha respinte”.   

E’ utile citare anche  sentenza anteriore, la n. 8226 del 22.04.2015,con cui la  Suprema Corte di Cassazione,  ha rigettato il ricorso della curatela fallimentare, la quale eccepiva che la mancata costituzione del soggetto poi dichiarato fallito, nella fase prefallimentare, comportasse una implicita rinuncia alle eccezioni consentite dall’art. 1 l. fallimentare.

Alcuni passaggi essenziali della sentenza affermano che “deve ritenersi infondata la deduzione del Fallimento, che con la mancata comparizione avanti al Tribunale, il debitore avesse rinunciato a far valere il mancato superamento dei requisiti di non fallibilità. Tale tesi contrasta con la natura propria del giudizio di reclamo ex art.18 l.f.. Ed infatti, come affermato nella pronuncia 22546/2010, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l’art. 18 legge fall», ridenominando tale mezzo come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, l’istituto, adeguato alla natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, l.f., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1 luglio 2009, n. 198 – in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo – permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante.”

In conclusione quindi, nonostante la natura impugnatoria dell’istituto del reclamo, nel procedimento ex art. 18 l. fallimentare è possibile formulare eccezioni che non siano state proposte nella fase prefallimentare ed articolare per la prima volta mezzi di prova, ivi compresa la produzione di documenti


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Walter Domenico Casciello

Dott Walter Domenico CascielloVincitore del Bando " Tiroconio presso un ufficio giudiziario "Collaboratore presso lo studio legale Diaz Pagano

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