L’efficacia delle misure cautelari personali a seguito della trasmissione degli atti tra Procure
L’art 54 c.p.p., rubricato “ contrasti negativi tra pubblici ministeri”, rientra nella disciplina dei rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero.
In via preliminare, va precisato che tra tali uffici non si configura un vero e proprio problema di competenze, ragione per cui il legislatore ha previsto nei rapporti tra tali uffici dei “contrasti” e non dei “conflitti” come invece è previsto per i giudici nel capo V del codice di procedura penale agli artt. 28-32. Attualmente sia i contrasti negativi tra P.M. – corrispondenti ai conflitti negativi tra i giudici – sia quelli positivi – corrispondenti ai conflitti tra giudici di analogo segno – sono regolati con modalità procedurali dettagliate, rispettivamente dagli artt. 54 e 54 bis c.p.p.
In particolare, l’art 54 c.p.p. stabilisce che nel caso in cui nel corso delle indagini il P.M. ritiene che il reato sia di competenza di altro ufficio di Procura, trasmette gli atti al P.M. dell’ufficio competente. Qualora, invece, il P.M. riceva notizia che per il medesimo reato si stanno svolgendo indagini presso altro ufficio di Procura, informa immediatamente quest’ultimo ufficio richiedendo la trasmissione degli atti ai sensi dell’art 54 comma 1 c.p.p. (art 54 bis comma 1).
Nel caso in cui, prima della trasmissione degli atti ai sensi dell’art 54 c.p.p., sia stata emessa ordinanza che disponga misura cautelare personale, occorre valutare se e in che modo l’art 54 c.p.p. va coniugato con l’art 27 c.p.p. e quindi se è necessario che alla trasmissione degli atti tra P.M. debba seguire la declaratoria di incompetenza da parte del giudice pronunciatosi in sede cautelare.
Il problema che si è posto in giurisprudenza concerne la declaratoria di incompetenza da parte del giudice che si è pronunciato in sede cautelare, in particolare se tale declaratoria possa essere in qualche modo ritenuta “implicita” nel momento in cui è avvenuta la trasmissione degli atti ex art 54 c.p.p.
Premesso che le misure cautelari possono essere disposte da un giudice territorialmente incompetente in quanto atti urgenti, purché gli atti vengano successivamente trasmessi al giudice competente, la Cassazione si è pronunciata sulla seguente questione: è necessaria la declaratoria di incompetenza del giudice che si è pronunciato in sede cautelare per salvaguardare l’efficacia della misura cautelare, a seguito della trasmissione degli atti tra P.M.?
A tale proposito la Suprema Corte, con sentenza n. 16056/15, ha stabilito che la trasmissione di atti per ragioni di competenza tra Procure non spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell’art 27 c.p.p., viene meno solo per effetto di formale declaratoria di incompetenza del giudice che l’ha disposta, non seguita dall’emissione di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice competente nel termine di 20 giorni.
Precedentemente, con sentenza n. 12823/2010, la Corte di Cassazione si era pronunciata sulla questione relativa all’eventuale fungibilità del meccanismo ex art 27 c.p.p. e quindi sulla possibilità di sostituire la declaratoria di incompetenza con la mera trasmissione degli atti da parte del P.M.. A tale riguardo, la Cassazione ha precisato che nonostante, secondo taluno, sia ammissibile che anche la trasmissione degli atti ex art 54 c.p.p. possa causare la caducazione della misura cautelare ex art 27 c.p.p., in considerazione della peculiarità della competenza del P.M. nella fase predibattimentale che si estrinseca nella valorizzazione del suo ruolo e nella minore centralità della figura del giudice, la tesi non può essere condivisa in conformità con quanto disposto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 262/1991) la quale ha negato ogni incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione alla trasmissione degli atti del procedimento da uno ad altro ufficio del P.M.
L’unica strada percorribile per eccepire l’incompetenza territoriale in tali casi resta il diritto ad impugnare esercitabile dall’indagato in sede di riesame, così da ottenere l’inefficacia differita della misura cautelare ex art 27 c.p.p. Viceversa, il mancato esperimento del mezzo di impugnazione preclude che la questione della competenza possa essere proposta in altro modo e specie attraverso una richiesta di revoca al giudice che procede.
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, il principio di diritto da applicarsi in tali casi è quello secondo cui solo la formale dichiarazione di incompetenza del GIP che ha emesso la misura cautelare determina la sua inefficacia, qualora quest’ultima non venga rinnovata entro 20 giorni dall’emissione dell’ordinanza di trasmissione degli atti.
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