Legge di Stabilità, Iva e agricoltura: istruzioni per l’uso

Legge di Stabilità, Iva e agricoltura: istruzioni per l’uso

In arrivo i primi chiarimenti sull’aumento delle percentuali di compensazione Iva per latte, bovini e suini a partire dal primo gennaio scorso. Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia ripercorre le novità dedicate dall’ultima Legge di Stabilità ai contribuenti che rientrano nel regime speciale Iva per l’agricoltura e fornisce istruzioni sulle percentuali da applicare in base alle diverse tipologie di operazioni realizzate dalle imprese agricole.

A questo proposito, il documento di prassi precisa che è il momento impositivo a fare da spartiacque tra vecchie e nuove aliquote di compensazione.

Ecco, nel dettaglio, il ventaglio dei beni interessati dalle nuove regole e i criteri da seguire per applicarle correttamente.

Identikit dei prodotti interessati dalle nuove soglie di compensazione

La circolare richiama il ventaglio dei prodotti agricoli per cui aumentano le percentuali di compensazione:

  • per gli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo la percentuale sale dal 7 al 7,65%;

  • per gli animali vivi della specie suina la soglia si alza dal 7,3 al 7,95%.

L’aumento delle percentuali di compensazione per bovini e suini ha effetto solo per il 2016. Le soglie “lievitano” invece in via permanente al 10% per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario:

  • per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto. Restano esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;

  • per gli altri prodotti contenuti nel n.9) della tabella A, parte I, allegata al DPR sull’Iva, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie.

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Vecchie o nuove percentuali, il momento impositivo fa la differenza

In particolare, il documento di prassi precisa che nelle ipotesi di passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del DPR sull’Iva da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del prezzo al produttore associato. Perciò le nuove percentuali di compensazione valgono anche per le consegne effettuate nel corso del 2015 con prezzo pagato dopo il 1° gennaio di quest’anno.

Nuove percentuali di compensazione anche per le consegne di dicembre con fattura differita a gennaio 2016

Nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, in assenza di passaggi “intermedi” a cooperative o altri enti associativi, il momento impositivo segue, invece, le regole generali dell’imposta sul valore aggiunto. In altre parole, per individuare il momento in cui l’operazione si considera effettuata e, di riflesso, quale percentuale di compensazione applicare, nel caso di fatturazione immediata, vale il momento della consegna o spedizione dei beni. Mentre, nell’ipotesi di fattura differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva la fattura successivamente emessa. Pertanto, le nuove aliquote di compensazione si applicano anche nel caso di consegne realizzate a dicembre 2015, con fattura differita emessa a gennaio 2016.


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