Legge semplificazioni 2019: nuovi scenari nel mondo del diritto
Il 7 Febbraio 2019, con l’approvazione del decreto semplificazioni, la cui legge di conversione – la n. 2/2019 – è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 12 Febbraio 2019, blockchain e smart contracts sono definitivamente entrati a far parte del nostro ordinamento. Il legislatore si è limitato a riconoscere formalmente e a fornire una, seppure sommaria, definizione di tali tecnologie, demandando all’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID- il compito di descriverle dettagliatamente, così da renderle operative a tutti gli effetti.
Obiettivi della novella normativa sono, in particolare, quello di attribuire valore legale al documento elettronico e quello di riconoscere la validità giuridica della memorizzazione dello stesso sulla piattaforma blockchain, addivenendo in tal modo al conseguimento di una serie di vantaggi, quali una più agevole prova della data del documento e la possibilità di utilizzare la tipologia smart contract per redigere contratti che richiedono la forma scritta, dopo un processo di identificazione informatica dei contraenti.
La legge in esame, all’art. 8-ter, definisce le tecnologie basate su registri distribuiti come “tutte le tecnologie ed i protocolli informatici che utilizzano un registro condiviso, replicabile, accessibile in maniera simultanea, decentralizzato su basi crittografiche”. Non meno puntuale definizione viene riservata allo “smart contract”, descritto come “programma per elaboratore, operante su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti, sulla base di effetti predefiniti dalle stesse; essi soddisfano il requisito della forma scritta, previa identificazione informatica delle parti interessate, mediante un processo avente i requisiti fissati dall’ Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame”.
Grazie all’approvazione della normativa in esame, l’Italia è entrata ufficialmente a far parte dei Paesi europei più visionari ed aperti al mondo della tecnologia. Essa ha un effetto dirompente nel panorama giuridico nazionale, per diverse ragioni: per la prima volta si riconosce espressamente a codici software, la medesima valenza dei contratti e dei documenti informatici; in secondo luogo, soddisfare il requisito della forma scritta, si traduce sostanzialmente nella possibilità per gli smart contracts di essere utilizzati in tutte le ipotesi in cui tale requisito è richiesto espressamente dalla legge. Attraverso la piattaforma blockchain si potrà quindi dar vita a tutti i contratti per cui non sia richiesta una forma vincolata – si pensi ai contratti atipici- e gli stessi potranno essere utilizzati anche in un settore come quello bancario, per cui è prevista la forma scritta, come disposto dal Testo unico vigente in materia; altra importante novità è la possibilità di utilizzarli per costituire associazioni non riconosciute, automatizzare la predisposizione di contratti di lavoro e molto altro ancora.
In Europa, l’Italia è il primo Paese a fornire una disciplina per le tecnologie ivi prese in considerazione e tutto ciò in coerenza con l’ordinamento comunitario: non si è proceduto dando vita a nuovi istituti o corpus normativi complessi e specifici, ma si sono fatte rientrare tali previsioni all’interno della normativa previgente, riuscendo in tal modo a ricondurre un’innovazione di tale portata nell’ambito dei criteri e dei principi già applicati in ambito nazionale ed europeo.
Come è evidente, tutte queste innovazioni stanno imponendo cambi di paradigma regolamentari e normativi, i quali richiedono nuove consapevolezze al giurista. In molti incontri e dibattiti in materia, si sta prendendo in esame il ruolo di questa figura, il cui profilo professionale sta perdendo pian piano terreno in una società in piena rivoluzione copernicana. Sebbene si parli di “prossima estinzione della professione legale”, a causa dell’adozione di tecnologie sempre più all’avanguardia e dello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale”, e’ importante sottolineare come invece ci sia ancora ampio spazio per il giurista, a patto di ricalibrarne le competenze: continuerà ad operare ma sarà suo obbligo apprendere i nuovi linguaggi che i software predittivi utilizzeranno per arricchire le argomentazioni dei giudici.
Tutto ciò che si colloca nel mondo reale può essere trasformato in dati e proprio l’elaborazione di questi ultimi può provocare effetti reali nel mondo fisico: il giurista è dunque chiamato a muoversi in tale nuova dimensione, dove la posizione del dato appare centrale e non vi è più distinzione tra mondo reale e mondo virtuale. Il suo compito più importante sarà quello di restituire umanità al calcolo algoritmico, in virtù dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, scovando così “l’eccezione” nel calcolo computazionale.
Occorre operare di modo che non siano gli individui ad essere utilizzati dall’Intelligenza Artificiale, ma il contrario. Nessuno, in questa nuova epoca, può pensare di esercitare il diritto senza capire cosa si nasconde dietro l’elaborazione di un dato e tocca proprio alla figura del giurista azionare le prerogative che la normativa sulla protezione dei dati assegna a ciascuno, ossia la trasparenza, il controllo e la portabilità.
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Dott.ssa Maria Laura Lo Fiego.
Laurea Magistrale conseguita presso l'università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Roma
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