Legittima difesa e assoluzione
Nel diritto penale si è soliti definire il reato come quel fatto umano al cui compimento la legge riconnette l’applicazione di una pena o di una misura di sicurezza.
Quando si parla di reato si analizza solitamente la struttura di cui si compone e nel nostro ordinamento la teoria preferibile e avallata dai diversi studiosi della materia è la teoria della tripartizione, la quale stabilisce che per aversi reato c’è bisogno della sussistenza di tre elementi quali la tipicità, l’antigiuridicità e la colpevolezza.
Proprio in riferimento all’antigiuridicità – che è definibile come quella situazione in cui il fatto compiuto dal reo è contrario all’ordinamento e quindi punibile – i tripartiti collocano le cd. cause di giustificazione, che operano in quelle situazioni in cui un fatto tipicamente commesso dal reo e normalmente punito dall’ordinamento non è suscettibile di punibilità proprio per la presenza di una scriminante.
Nel genus delle cause di giustificazione si annovera la legittima difesa la cui disciplina è contenuta nell’art 52 del c.p. La ratio della norma è quella di tutelare l’interesse del soggetto che viene ingiustamente aggredito rispetto all’interesse dell’aggressore; tuttavia al fine di consentire al giudice di poter operare nell’applicazione della scriminante un bilanciamento tra gli interessi, nella norma il legislatore fissa i presupposti che devono sussistere per potersi applicare la scriminante:
– lo stato di pericolo attuale in cui deve trovarsi l’aggredito; – l’impossibilità per l’autorità pubblica di poter intervenire tempestivamente al fine di evitare il pericolo per l’aggredito.
Gli elementi di cui si compone la legittima difesa sono la sussistenza di:
– una condotta aggressiva, la quale è intesa come la minaccia proveniente da una condotta umana (attiva o omissiva), che può però provenire anche da un animale o da una cosa inanimata; infatti, in questi casi il soggetto che subisce l’aggressione può agire in legittima difesa o avverso l’animale o la cosa o avverso la persona su cui gravava l’obbligo di custodia;
– un’offesa ingiusta avverso un diritto; con riferimento all’offesa va però stabilito che la la norma non definisce cosa debba intendersi per diritto sicché si ritiene che la legittima difesa possa operare a tutela di ogni diritto, a condizione che però vi sia una proporzionalità tra offesa e difesa;
– un pericolo attuale che deve essere o sussistente al momento del fatto o sussistere anche se l’azione non si è ancora conclusa;
– una condotta difensiva necessaria da cui scaturisce il comportamento del soggetto aggredito il quale si attiva per difendersi, visto che non poteva agire in modo diverso contro l’aggressore, sicché la scriminante non opera se l’aggredito poteva evitare il pericolo con la fuga.
Nel presente contributo, si analizzerà la sentenza nr. 51578/2023 con cui la Cassazione ha pronunciato un importante principio di diritto in materia di legittima difesa; infatti, la fattispecie portata dinnanzi ai giudici supremi ha avuto ad oggetto il quesito circa la possibilità di poter applicare la scriminante a quei soggetti che agiscano al fine di tutelare la propria incolumità avverso l’aggressore trovandosi in un particolare stato di debolezza.
In particolare, la questione sottoposta all’attenzione della Corte vedeva coinvolti due soggetti che avevano avuto una lite al di fuori di una discoteca; in particolare l’aggressore aveva fatto tener fermo l’aggredito da alcuni compagni per poterlo colpire, ma l’aggredito al fine di difendersi aveva sferrato un calcio all’aggressore colpendolo in pieno volto procurandogli gravi lesioni; sicché l’aggressore aveva denunciato il fatto e si era costituito parte civile nel procedimento penale al fine di ottenere un risarcimento per le lesioni che gli sarebbero derivate dalla condotta tenuta dall’aggredito nei suoi confronti.
I giudici di primo grado avevano dato ragione all’aggressore, ma il legale dell’aggredito ha impugnato il provvedimento innanzi ai giudici d’ Appello i quali assolvevano l’ imputato (aggredito) per operatività della scriminante della legittima difesa, in quanto, seppur vero che lo stesso aveva posto in essere una condotta violenta dalla quale erano derivate per l’aggressore gravi lesioni, tuttavia i giudici d’Appello non ritenevano sussistente il dolo né tantomeno l’eccesso colposo nella legittima difesa visto che era pacifico che fosse stata la persona offesa (aggressore) ad assumere la veste di provocatore della discussione dalla quale gli sarebbero poi derivate, per effetto dell’azione dell’aggredito gravi lesioni.
Il difensore dell’aggredito ha impugnato la sentenza in Cassazione, ma è stata proprio la Suprema Corte, tenuto conto del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa nonché dell’omogeneità dei beni giuridici in considerazione (vita contro vita), ad affermare che nel caso di specie vi sono tutti gli elementi per poter assolvere l’imputato considerato che non solo sussistono tutti i presupposti per l’applicazione della legittima difesa, ma anche che l’imputato avrebbe agito nei confronti dell’aggressore al solo fine di salvaguardare la propria incolumità.
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Avvocato Antonella Fiorillo
Laureata in giurisprudenza.
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