Legittimazione passiva in ATP Conciliativa L. Gelli Bianco: primi contrasti giurisprudenziali di merito
L’individuazione dei soggetti passivamente legittimati, nei procedimenti de quo, registra contrasto tra i Giudici di merito.
In particolare, alcuni Magistrati -Trib. Padova, 27 novembre 2017, Trib. Venezia, 11 settembre 2017- ritengono che l’individuazione dei soggetti necessari a partecipare all’ATP in discussione, si fonda sulla tipologia di azione da promuovere: 1) struttura sanitaria, esercente la professione sanitaria, ovvero entrambi, nell’ipotesi di procedimento azionato ex artt. 696 bis cpc, 7 L. 24/17, 2) compagnia di assicurazione della struttura sanitaria, del sanitario, ovvero di entrambi, nel caso di giudizio ex art. 12 L. 24/17. Quanto appena esposto trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 12, comma 6, e 10, comma 6, della citata legge, in quanto sino a quando non sarà approvato l’atto normativo che prevede i requisiti minimi afferenti le polizze assicurative, decreto che sarebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, legittimata passiva non potrà essere anche la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria e/o del sanitario.
Tuttavia si registra diverso orientamento – Trib. Verona, 31 gennaio 2018, Trib. Venezia, 18 gennaio 2018- che ritiene necessaria la presenza anche della compagnia di assicurazione.
In particolare i Giudici ritengono irrilevante la mancata adozione dei decreti ministeriali, alla cui entrata in vigore è subordinata l’esperibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione, ex art. 12 L. 24/17. Nell’ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione chiaro è il dettato dell’art. 8 della dianzi citata legge-comma 4- che prevede la obbligatorietà della partecipazione di tutte le parti coinvolte nella vicenda e, quindi, anche delle imprese di assicurazione, e ciò indipendentemente dall’entrata in vigore dei decreti ministeriali, di cui all’art 12 legge cit. Quanto appena esposto trova conforto anche nella previsione della cd. “clausola di salvezza”, di cui all’art. 12 L. 24/17, che fa salve le disposizioni di cui all’art. 8. La partecipazione della impresa di assicurazione appare conforme alla stessa ratio della normativa nonché alla finalità conciliativa dello strumento processuale previsto nell’art. 696/bis c.p.c., essendo strumentale a fornire all’assicurazione i possibili elementi dì natura tecnica necessari all’eventuale formulazione di un’offerta di risarcimento, che tenga conto sia dell’ an che del quantum della responsabilità e che consenta la chiusura in via transattiva della controversia, prevenendo l’instaurazione di un giudizio cli merito.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che sono parti necessarie del procedimento in esame -art.8 L. 24/2017- tutti i soggetti che il ricorrente prospetti come obbligati al risarcimento dei danni lamentati; la mancata approvazione del decreto attuativo dell’art. 12 della l. 24/2017, allo stato, permette di coinvolgere nell’ATP solo le assicurazioni con le quali la struttura, o il sanitario, abbiano stipulato polizze in regime di c.d. autoassicurazione.
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Avv. Giovanni Del Pretaro
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