Legittimità DPCM nella gestione dell’emergenza Covid19

Legittimità DPCM nella gestione dell’emergenza Covid19

In virtù delle critiche, sempre più incisive, rivolte al Governo attuale, in merito all’adozione di DPCM, emanati in occasione dell’emergenza Covid-19, credo sia opportuno fare alcune, brevissime, considerazioni con intento di imparzialità ed obiettività.

I provvedimenti dell’attuale Presidente del  Consiglio dei Ministri, sono ritenuti, da molti “opinionisti”, illegittimi, in quanto, secondo tale orientamento, assurgono ad atti aventi forza di legge emanati senza il consenso del Parlamento, che si porrebbero in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 16, 17, 19, 34, 41.

La  Carta fondamentale prevede, di solito, lo strumento del decreto legge per affrontare situazioni di emergenza  e proprio tramite l’utilizzo di tale atto normativo il 26 febbraio 2020 è stato emanato il D.L. n. 6 che, rende una delega al Presidente del Consiglio per l’attuazione di una serie di misure contenitive volte a contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e all’art. 2 si legge “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.

Invero, i limiti di tale delega dovevano stabilirsi  ab origine senza lasciare margini  di possibilità all’adozione di un’infinità di provvedimenti restrittivi e limitativi delle libertà fondamentali.

A parere della scrivente, quindi, già il fatto stesso che i DPCM abbiano come presupposto una legittima e regolare delega parlamentare, si pongono in  conformità alla logica di costituzionalità dal punto di vista procedurale.

Per quanto concerne la limitazione sostanziale dei diritti costituzionalmente garantiti, è necessario far riferimento al concetto di  stato di emergenza che seppur non definito, nei dettagli, dalla  Costituzione, in ogni caso, tale circostanza, giustifica una limitazione dei diritti.

Ebbene, tale statuizione è presente anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che prevede l’ipotesi di  stato di  emergenza; infatti, stabilisce espressamente, all’art. 15, la  possibilità di deroga in caso di emergenza e che “in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 1, 3, 4 e 7. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione

E’ di palmare evidenza, come le misure adottate dal Governo siano giustificate dall’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, ed in particolare il nostro Paese, a fortiori perché è previsto un limite temporale della compressione dei diritti fondamentali autorizzati da princìpi interni nonché da Convenzioni Internazionali e, ancora, dal D.L. n°6/2020, che molti sembrano ignorare.


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