L’eredità giacente e la giacenza pro quota

L’eredità giacente e la giacenza pro quota

L’istituto dell’eredità giacente, disciplinato all’art. 528 ss c.c., nasce per garantire tutela al patrimonio del de cuius in favore dei soggetti che hanno interesse alla sua conservazione: creditori, legatari, chiamati ulteriori, ecc.

L’eredità giacente presuppone la presenza di chiamati in qualità di eredi legittimi o testamentari, i quali però si disinteressano del loro status, facendo sì che l’eredità rimanga appunto in uno stato di giacenza.

Tale istituto differisce dalla cosiddetta “eredità vacante” che si ha invece tutte le volte in cui non vi siano più chiamati (legittimi o testamentari) che possano accettare l’eredità, e comporta l’acquisto della stessa da parte dello Stato, senza bisogno di accettazione[1].

I presupposti per l’applicazione della disciplina dell’eredità giacente, si trovano elencati all’articolo 528 c.c.: mancata accettazione dell’eredità, mancato possesso dei beni, nomina del curatore.

Il curatore dell’eredità giacente viene nominato dal tribunale delle successioni; egli non può accettare o rinunciare all’eredità, ma può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (questi ultimi previa autorizzazione del giudice) funzionali alla conservazione del patrimonio e al pagamento dei debiti ereditari[2].

Fatte queste brevi premesse, problema da sempre dibattuto in dottrina e in giurisprudenza è quello della possibilità che la giacenza sia pro quota.

Esempio: Tizio, Caio e Sempronio sono coeredi pro quota indivisa per un terzo ciascuno. Tizio e Caio hanno accettato l’eredità, Sempronio se ne disinteressa. Può esservi giacenza solo per la quota di Sempronio?

La giurisprudenza[3] si è espressa in senso negativo, affermando che la giacenza presuppone la mancata accettazione da parte dell’unico chiamato, o di tutti i destinatari della delazione. Sempre per la tesi negativa,  parte della dottrina afferma che non sarebbe possibile nominare un curatore dell’eredità giacente pro quota, in quanto i coeredi accettanti, amministrando un patrimonio indiviso, amministrerebbero necessariamente anche la parte  non ancora accettata.

Altra parte della dottrina, sposa invece la tesi positiva, in quanto sarebbe altrimenti impossibile da parte dei coeredi accettanti, compiere atti dispositivi anche sulla quota del non accettante.

Esempio: Tizio, Caio e Sempronio hanno ereditato per la quota di un terzo ciascuno il patrimonio del defunto padre. Tizio e Caio hanno accettato l’eredità, Sempronio trovandosi all’estero se ne disinteressa. Nel compendio ereditario ci sono tre beni, Tizio e Caio  vorrebbero perciò procedere a divisione. Chiedono al giudice la nomina del curatore dell’eredità giacente, il quale parteciperà alla divisione in luogo del coerede mancante.

Un argomento a favore della tesi positiva, potrebbe essere la previsione di cui all’articolo 463 bis c.c., introdotto nel 2018, il quale in tema di indegnità a succedere prevede la sospensione dalla successione per l’ indagato per omicidio volontario (anche solo tentato) del coniuge, dell’ unito civile, del genitore, del fratello o della sorella, sancendo in questi casi la nomina del curatore dell’eredità giacente. Ciò legittima l’osservazione per cui se può essere sospesa la quota di un coerede indagato per omicidio, con relativa nomina di un curatore dell’eredità giacente, non appare certo impossibile ammettere una giacenza pro quota.

 

 

 

 

 


[1] Art. 586 cc;
[2] G. Capozzi, Successioni e donazioni, Tomo I, Milano Giuffrè 2015, p.139;
[3] Cass. Civ. 5133/2000

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Manuela Mongiovì

Nel 2017 ha conseguito la laurea in giurisprudenza magistrale presso l’Università Degli Studi di Palermo, discutendo la tesi in diritto processuale civile: “L’onere della prova nel processo civile”. Contestualmente al periodo di pratica notarile, ha frequentato i corsi tenuti dai Notai L. Genghini, P. Simonetti e C. Carbone presso la Scuola Notarile Napoletana. Da sempre appassionata di scrittura, attualmente collabora con diverse riviste giuridiche.

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