L’errato computo dei giorni di ferie giustifica il licenziamento per motivo soggettivo

L’errato computo dei giorni di ferie giustifica il licenziamento per motivo soggettivo

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ord. 6 novembre 2018, n. 28232

Un lavoratore veniva licenziato per protratta assenza dal posto di lavoro: secondo il dipendente, il datore aveva affermato che era possibile giungere alla pensione fruendo dei giorni di ferie arretrati, così da non dover più eseguire la prestazione lavorativa.

Affermazione verbale disattesa dal datore e ritenuta priva di fondamento sia in primo che in secondo grado, confermando quindi il legittimo licenziamento intimato.

Il lavoratore, tramite la propria difesa, ricorre in Cassazione sostenendo che detto licenziamento fosse da ritenere illegittimo dato che l’omessa affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro non poteva far conoscere al dipendente le possibili sanzioni in esso contenute, violando così l’art. 2119 c.c. e art. 3 l. n. 604/1996.

La Suprema Corte ha affermato che il lavoratore non può imputare le ferie ancora da fruire ai giorni di assenza, disattendendo in tal modo le affermazioni esposte dal ricorrente nelle precedenti fasi di giudizio.

È stato, poi, chiarito che <<la pubblicità del codice disciplinare, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro>> e che la contestazione del licenziamento (concretandosi nell’esposizione delle ragioni di fatto, ossia nella prolungata assenza dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione) fosse già esaustiva, venendo in tal modo meno l’obbligo di rendere noti i motivi, di cui all’art. 2 della l. n. 604 del 1966.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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