L’esclusione della particolare tenuità nel giudizio minorile
Con sentenza 49494 del dicembre 2019 la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata, in senso negativo, all’applicazione al giudizio minorile (d.P.R 488/1988) della particolare tenuità di cui all’articolo 131 bis c.p.
La pronuncia nasce dal ricorso, poi ritenuto infondato, nel quale la difesa del ricorrente ha lamentato la violazione di legge in quanto il giudice di merito ha escluso la applicabilità della particolare tenuità del fatto al processo minorile: il giudice di merito ha ritenuto che l’istituto di cui all’art 131 bis c.p non possa trovare applicazione in quanto si sovrappone all’istituto della non rilevanza del fatto di cui all’art 27 del d.P.R n.488/1988.
Quest’ultimo istituto prevede, nei processi minorile, l’irrilevanza del fatto allorchè ricorrono i tre presupposti ivi previsti: l) il fatto di reato deve poter essere definito, alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 c.p., come tenue; 2) il comportamento del minore deve poter essere giudicato, alla luce delle relazioni rese dai servizi sociali e delle dichiarazioni del minore e delle altre parti, occasionale. In sostanza,deve risultare che il comportamento deviante sia determinato da fattori ambientali, sociali e personali non prevedibilmente ripetibili; 3) deve potersi ritenere che la prosecuzione dell’iter processuale possa arrecare un pregiudizio alle esigenze educative del minore e quindi il processo debba essere considerato come una risorsa non utile per il minore a fronte di un percorso di crescita e di responsabilizzazione da questi compiuto.
Il giudice di legittimità esclude l’applicabilità della particolare tenuità, in quanto ravvisa tra le due norme (art 131 bis c.p e all’articolo 27 d.P.R 488/1988), l’esistenza di un antinomia: si tratta di un contrasto tra norme che si risolve in base all’art. 16 c.p con la prevalenza della norma speciale su quella generale. La norma è caratterizzata da una peculiare finalità connessa alla specifica valutazione della personalità dell’imputato minorenne in quanto soggetto il cui sviluppo risulta in divenire.
Ciò, secondo la Suprema Corte, fa si che sia ammissibile la presenza di specifiche ipotesi di cause di non punibilità,di cui l’articolo 27 summenzionato costituisce esempio. Del resto l’ordinamento della giustizia minorile presenta caratteristiche del tutto diverse rispetto all’ordinamento penale generale.
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Rosalia Manuela Longobardi
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