Lesioni stradali: profili critici
Come noto, l’art. 590-bis c.p. disciplina le «lesioni personali stradali gravi o gravissime», punendo «chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna» con pene crescenti in funzione dell’entità delle lesioni e della gravità della colpa/violazione.
In particolare, la norma, partendo nell’ipotesi base da un pena da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, prevede sanzioni via via crescenti per:
– il conducente che si ponga alla guida in uno stato di ebbrezza alcolica “intermedia” (da 0,8 a 1,5 g/l) ai sensi dell’art. 186 comma 2, lett. b) cod. strad. o che adotti comportamenti alla guida oggettivamente imprudenti: reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime (commi 4 e 5);
– e per il conducente che guidi con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 186, comma 2, lett. c) e 187 cod. strad.: reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime (comma 2).
Ovviamente, per comprendere se la lesione è “grave” o “gravissima” occorre far riferimento all’art. 583 c.p. che, nel disciplinare le circostanze aggravanti delle lesioni personali dolose, stabilisce che la lesione può dirsi “grave”: (1) «se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni»; o (2) «se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo» (comma 1).
La lesione può invece dirsi gravissima se dal fatto deriva: (1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (2) la perdita di un senso; (3) o la perdita di un arto, una mutilazione che renda l’arto inservibile, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (comma 2).
Ad ogni modo, le pene possono essere aumentate di 1/3 se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida, munita di patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria (art. 590-bis, comma 6).
E’ inoltre previsto un aumento di peno fino al triplo qualora il conducente cagioni lesioni a più persone (art. 590-bis, comma 8).
La dubbia estensione e natura della circostanza dell’aver cagionato lesioni a più persone
Nella prassi si registrano alcuni dubbi interpretativi circa l’esatta natura ed estensione dell’ultima delle circostanze menzionate, quella dell’aver cagionato lesioni a più persone.
Tali dubbi – mai affrontati direttamente dalla Corte di Cassazione -possono tradursi nell’inutile e costosa sopravvivenza di procedimenti destinati ad estinguersi.
Ed infatti, le descritte circostanze aggravanti (e quindi anche quella di cui al comma ottavo) non determinano soltanto un aumento di pena ma comportano anche il mutamento del regime di procedibilità del reato.
L’art. 2, comma 1, lett. c) D. Lgs 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta “Riforma Cartabia”), recependo il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte Costituzionale, ha infatti inserito nella disposizione un nono comma per cui il delitto di lesioni personali stradali «è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo».
Ne consegue che, qualora il capo d’imputazione contesti le aggravanti di cui ai commi 2 e seguenti, non è possibile ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela (art. 152 c.p.) o per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.).
Si impone quindi un’esatta interpretazione dell’aggravante in commento.
La portata del comma ottavo: quando possono dirsi sussistenti le lesioni a più persone
Il comma ottavo dell’art. 590-bisc.p. stabilisce che «nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette».
Alcuni decreti di citazione diretta a giudizio sembrano riflettere un’interpretazione della norma per cui, se ricorre almeno una lesione grave o gravissima, la circostanza aggravante può ritenersi integrata indipendentemente dall’entità dell’ulteriore lesione. Quindi anche se la seconda lesione dovesse essere lieve o lievissima.
Così, secondo questa opzione ermeneutica, laddove un’incauta manovra abbia cagionato ad una persona una lesione con 50 giorni di prognosi e ad una altra una lesione di 5 giorni, il reato dovrebbe ritenersi aggravato ai sensi del comma ottavo.
Tale interpretazione deve essere respinta, comportando un’inaccettabile dilatazione della fattispecie.
Ed infatti, il delitto di cui all’art. 590-bis non punisce tutte le lesioni causate con violazione delle norma sulla disciplina della circolazione stradale ma soltanto quelle gravi e/o gravissime.
La rubrica dell’articolo è chiarissima, parlando di «lesioni personali stradali gravi o gravissime».
Pertanto, punire una lesione lieve ai sensi dell’art. 590-bis, comma 8, soltanto perché commessa con la stessa azione che ha provocato una lesione stradale grave e gravissima, estenderebbe la fattispecie al di fuori delle ipotesi tipiche.
D’altronde, considerato che la L. 23 marzo.2016, n. 41, nell’introdurre l’art. 590bis c.p., ha comportato parallelamente l’eliminazione dell’aggravante “stradale” dall’art. 590 c.p., le lesioni lievi e lievissime cagionate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale sono oggi pacificamente trattate in giurisprudenza di legittimità come lesioni colpose ordinarie ex art. 590, comma 1 c.p., eventualmente in concorso con le eventuali contravvenzioni del codice della strada (cfr. Cass., Sez, IV pen., 23 settembre 2022, n. 48214; Cass., sez. IV pen., 7 aprile 2021, n.14648 e Cass., sez. IV pen., 29 maggio 2018, n. 26857 nella misura in cui esclude il concorso tra la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e lesioni, solo con riguardo alle ipotesi gravi e gravissime di cui all’art. 590bis).
Non solo. L’aggravante di cui al comma 8 circoscrive la sua stessa applicazione «nelle ipotesi di cui ai commi precedenti» e quindi soltanto nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime.
Ed invero, non solo l’ipotesi base ma anche tutte le altre ipotesi aggravate fanno esplicito riferimento – nessuna esclusa –alle sole lesioni personali gravi o gravissime.
Questa interpretazione è stata fatta propria anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito.
In particolare, nel 2021, il Tribunale di Treviso, nell’escludere l’applicabilità dell’aggravante, ha evidenziato che nel caso di “sinistro stradale che abbia coinvolto più soggetti, pur presenti nella stessa autovettura, sussiste la responsabilità per il reato di cui all’art. 590 bis c.p. del soggetto che abbia determinato il sinistro, solo in relazione alla persona offesa che abbia riportato lesioni gravi, con prognosi superiore ai 40 giorni” (Tribunale di Treviso, 8 giugno 2021, n.541 in Dejure).
Nello stesso senso si è espresso più di recente anche il Tribunale di Genova ritenendo configurabile una mera ipotesi di concorso formale ex “artt. 81 comma 1” dei reati di lesioni stradali e lesioni colpose ex artt. “590-bis e 590 c.p.” in un caso in cui l’imputato “per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme del CdS, mentre era alla guida dello scooter” aveva cagionato “lesioni personali stradali gravi e lesioni personali colpose ai due pedoni che stavano attraversando sulle strisce pedonali”.
Secondo il Giudice infatti “essendo i reati predetti frutto di un’unica azione i medesimi risultano essere stati correttamente contestati in concorso formale fra loro, più grave fra essi reputandosi quello di cui all’art. 590 bis c.p.” (Tribunale di Genova, Sez. I pen., 1 marzo 2022, n. 744 in Dejure).
Pertanto “pare logico” che l’aggravante di aver cagionato lesioni a più persone “operi solamente nell’ipotesi in cui le lesioni cagionate alla pluralità di persone debbano considerarsi gravi o gravissime” (Tribunale di Lodi, 27 febbraio 2023, n. 236).
La natura della circostanza dell’aver cagionato lesioni a più persone
Lo scrivente nutre in ogni caso dubbi sulla stessa qualificazione della circostanza dell’aver cagionato lesioni a più persone come “circostanza aggravante”.
Come noto, le circostanze del reato sono elementi che accedono ad un reato già perfetto, aggravandone o attenuandone il disvalore.
In altri termini sono elementi che possono mancare senza che il reato venga meno.
Così, perché un reato patrimoniale possa dirsi integrato è sufficiente che vi sia un danno patrimoniale. Non è necessario che il danno sia di rilevante entità, rappresentando questa circostanza un’aggravante (art. 61 n.7 c.p.).
Allo stesso modo, l’aver cagionato lesioni, guidando in stato di ebbrezza alcolica, integra di per sé il reato base di lesioni stradali. Il superamento della soglia di 0,8 g/l o 1,5 g/l di tasso alcolemico non è richiesto ai fini dell’integrazione del reato, determinando soltanto un aggravamento della colpa e, quindi, della sanzione (590-bis, commi 2 e 4).
Nell’ipotesi di cui al comma ottavo dell’art. 590-bis c.p., l’elemento “aggravante” sarebbe invece un altro reato, commesso con la stessa azione.
A bene vedere, la norma sembra disciplinare il fenomeno del “concorso formale” nell’ambito del reato di lesioni stradali, più che una autentica circostanza aggravante.
D’altronde, l’aver cagionato lesioni stradali a più persone si traduce nell’aver più volte violato con una sola azione la medesima disposizione di legge.
Non è infatti un caso che la norma prevede, esattamente come l’art. 81 c.p., l’aumento della pena fino al triplo.
Pertanto, nel caso di plurime lesioni stradali, lo scrivente nutre dubbi sulla procedibilità d’ufficio del reato di cui all’art. 590-bis.
Ed infatti, laddove la circostanza di cui al comma ottavo dovessero essere considerata come un’ipotesi speciale di concorso formale, il delitto dovrebbe considerarsi procedibile a querela, potendosi fare a meno di questa soltanto ove «non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo».
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Avv. Matteo Cremonesi
Laureato con lode, nell’Aprile 2017, presso l’Università degli Studi di Pavia con tesi in Diritto Fallimentare dal titolo: “Gli strumenti di risanamento della crisi d’impresa nella prospettiva della continuità aziendale diretta” (Relatore Avv. Prof. Fabio Marelli).Ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense indetto con D.M. 14 settembre 2020 nella seduta del 23 novembre 2021. Ha sempre svolto la propria attività in ambito penalistico, collaborando, sin dall’inizio del suo percorso professionale nell’ottobre 2017, con lo Studio Legale Sirani di Milano.
All’interno dello Studio, ha maturato una significativa esperienza in tema di reati contro la persona e contro il patrimonio, di reati informatici, societari e fallimentari, di infortuni sul lavoro e in tema di responsabilità degli intermediari finanziari.Presta sistematicamente consulenza in materia di misure di prevenzione (interdittive e patrimoniali) applicate ai sensi del D.Lgs. 159/11, sicurezza sul lavoro e di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.
E’ uno dei referenti del servizio di cooperazione giudiziaria riguardante la “data retention” che lo Studio presta per conto di uno dei primari internet service provider attivi sul mercato mondiale.
Si occupa altresì dei reati previsti dal codice della strada e degli illeciti previsti dal testo unico sulla droga.
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