L’espromissione cumulativa

L’espromissione cumulativa

Come previsto dall’art. 1272 c.c., si ha espromissione quando un terzo (detto espromittente), estraneo al rapporto obbligatorio e senza delega da parte del debitore originario (espromesso), assume il debito nei confronti del creditore (espromissario).

L’espromissione, in particolare, è un contratto tra il creditore ed il terzo, con il quale quest’ultimo assume il debito di un altro.

La mancanza di delega da parte del debitore originario e la conseguente iniziativa del terzo all’assunzione del debito altrui, consentono di distinguere l’espromissione dalla delegazione. Nonostante la delega da parte del debitore originario, tuttavia, si ritiene che vi sia espromissione, e non delegazione, quando il terzo, sebbene incaricato dal debitore originario, assuma il debito nei confronti del creditore senza fare alcuna menzione dell’incarico ricevuto.

D’altra parte, l’espromissione differisce dall’accollo, il quale è invece un contratto tra debitore originario e terzo accollante.

La previsione di tale fattispecie costituisce una novità normativa rispetto al codice precedente, nel quale la sostituzione sul lato passivo del rapporto obbligatorio poteva avvenire solo tramite novazione soggettiva.

Tanto premesso, si suole distinguere tra espromissione cumulativa ed espromissione liberatoria: la prima si verifica quando la responsabilità del terzo espromittente si aggiunge a quello del debitore originario, entrambi obbligati in solido all’adempimento della prestazione verso il creditore.

L’espromissione è invece liberatoria quando da essa deriva la liberazione del debitore originario, la quale, ai sensi dell’art. 1272 c.c., non può che avvenire attraverso un’espressa manifestazione di volontà da parte del creditore. La sostituzione del soggetto tenuto ad effettuare l’obbligazione, infatti, non può mai considerarsi irrilevante per il creditore, al quale deve pertanto essere riservata la facoltà di decidere in ordine alla liberazione del debitore originario.

Secondo l’opinione prevalente, indipendentemente dalla produzione o meno dell’effetto liberatorio, l’espromissione è comunque una fattispecie unitaria e, in particolare, un contratto a prestazioni corrispettive tra creditore e terzo.

Il nesso di corrispettività è infatti prefigurato anche nell’ipotesi di espromissione cumulativa, dove la degradazione a sussidiaria della posizione passiva del debitore originario non può che avvenire con il consenso del creditore, ponendosi dunque come controprestazione a suo carico.

Di diverso avviso è invece un altro orientamento, per il quale l’espromissione può in realtà assumere struttura differente a seconda che la stessa si presenti come cumulativa o liberatoria, e l’iniziativa provenga dal creditore o dal terzo.

Per tale concezione, in particolare, l’espromissione è certamente un contratto nell’ipotesi in cui l’iniziativa alla conclusione dell’accordo di espromissione, sia essa liberatoria o cumulativa, provenga dal creditore, nonché nel caso in cui l’espromissione sorga ab origine come privativa.

A differenti conclusioni si deve invece pervenire nel caso in cui l’espromissione abbia carattere cumulativo e l’iniziativa provenga dal terzo: in questo caso, infatti, essa può anche derivare da una manifestazione di volontà unilaterale da parte di quest’ultimo, la quale assurge a promessa unilaterale o comunque, in termini più generici, a negozio unilaterale recettizio.

Contro tale impostazione, tuttavia, si evidenzia l’impossibilità di far discendere effetti obbligatori dalla sola promessa, a fronte della tipicità che caratterizza le promesse unilaterali, le quali, a mente dell’art. 1987 c.c., sono inidonee a determinare effetti obbligatori giuridicamente tutelabili al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, tra le quali non rientra l’assunzione di un debito altrui.

Ugualmente, secondo la suddetta impostazione deve ritenersi che l’espromissione possa assumere una forma diversa da quella contrattuale anche nel caso in cui la stessa diventi liberatoria successivamente per effetto dell’autonoma iniziativa del creditore: in questa ipotesi, infatti, in considerazione del fatto che la liberazione del debitore segue cronologicamente il sorgere del vincolo in capo all’espromittente, restando da questo distinta e discendendo da un mero negozio unilaterale remissorio riconducibile al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, si configura un vero e proprio collegamento negoziale.

A diversa conclusione perviene invece altra dottrina, la quale riconduce l’espromissione cumulativa nell’alveo dei contratti con obbligazioni del solo proponente di cui all’art. 1333 c.c., a condizione tuttavia che il terzo assuma il debito senza contrattare con il creditore alcun corrispettivo.

Altra dottrina, ancora, indipendentemente dal fatto che la stessa nasca ab origine come privativa o lo diventi successivamente per iniziativa del creditore, ritiene che l’espromissione liberatoria sia sempre il frutto di un collegamento negoziale, derivante dalla combinazione tra negozi giuridici autonomi, uno del debitore, con il quale costui assume il debito altrui, e un altro del creditore, consistente nella remissione del debito originario.

Detto questo, si ritiene che l’espromissione cumulativa rientri nell’ambito delle c.d. obbligazioni a solidarietà diseguale, le quali si caratterizzano per la natura sussidiaria della responsabilità di uno degli obbligati, distinguendosi così dal modello ordinario di solidarietà, nel quale tutti i debitori sono posti sullo stesso piano ed il creditore può pertanto agire indifferentemente nei confronti di ciascuno di essi.

La configurazione di un “beneficium ordinis” a favore del debitore originario viene fatta discendere dall’applicazione analogica dell’art. 1268, comma 2, c.c., dettato in materia di delegazione, in base al quale il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.


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L'avvocato Cuccatto è titolare di uno studio legale in provincia di Torino con pluriennale esperienza nel campo del diritto civile, penale ed amministrativo. L'avvocato è inoltre collaboratore esterno di un importante studio legale di Napoli, specializzato nel diritto civile. Quale cultore della materie giuridiche, l'avvocato è autore di numerose pubblicazioni in ogni campo del diritto, anche processuale. Forte conoscitore della disciplina consumeristica e dei diritti del consumatore, l'avvocato fornisce la propria rappresentanza legale anche a favore di un'associazione a tutela dei consumatori. Quale esperto di mediazione e conciliazione, l'avvocato è infine un mediatore professionista civile e commerciale.

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