L’estinzione dell’azione di opposizione per omesso tentativo di mediazione non priva di valore la precedente ordinanza di rilascio dell’immobile
Alcuni soggetti avevano intimato lo sfratto al conduttore a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione; il convenuto si era costituito chiedendo il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto eredi del reale locatore nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver lasciato l’immobile in favore della madre.
Il giudice ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva presentata dalle eredi. E’ stata rigettata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva perché la disdetta comunicata dal conduttore non avrebbe avuto effetto sul contratto, valido fino alla sua naturale scadenza o ad una risoluzione consensuale.
Veniva, pertanto, emessa un’ordinanza di rilascio dell’immobile, ai sensi dell’articolo 665 Codice Procedura Civile con contestuale mutamento del rito e fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa nel merito.
L’ordinanza di rilascio dell’immobile con concessione del termine per la mediazione. Alla prima udienza dopo la conversione del rito, il conduttore aveva sollevato una nuova eccezione, contestando l’improcedibilità della domanda per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Il giudice rilevava infatti che nessuna delle parti – in primis l’intimante/opponente (Cassazione n. 19596/2020 e dettato della Riforma Cartabia) – avesse effettivamente depositato domanda di mediazione entro il termine dato, nonostante l’ordinanza emessa. In materia di locazione, la mediazione è condizione di procedibilità e la sua mancata attivazione, se rilevata entro la prima udienza, comporta l’improcedibilità dell’azione.
L’esito. Il Tribunale di Rimini, quindi, con sentenza n. 207/2025, pur dichiarando estinta la causa di opposizione, ha confermato la precedente ordinanza di rilascio dell’immobile poiché essa, pur non avendo valore di giudicato, una volta accertata la sussistenza dei fatti portati dall’intimante, costituisce un titolo esecutivo che rimane valido fino a decisione contraria (Cassazione n. 2619/1990 e n. 4319/1991).
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