L’evoluzione dei diritti umani e l’iter procedurale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Sommario: 1. Introduzione – 2. Fasi della procedura di ricorso e decisione presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo – 3. Evoluzione nella tutela dei diritti nelle decisioni della Corte – 3.1. In materia di stranieri – 3.2. In materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Introduzione
Il miglioramento della condizione dell’uomo ha avanzato esigenze in un ampio lasso di tempo e in tutti gli ambienti sociali. Il risultato di questo e’ sfociato nella rivendicazione di libertà e di diritti sinteticamente individuati come Diritti dell’Uomo.
Sulla tutela delle Nazioni Unite un riconoscimento universale di livello internazionale dei Diritti Umani si avrà con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, in modo da essere applicata a tutti gli Stati membri. Successivamente i Diritti umani verrano sviluppati anche nei sistemi regionali quali il Consiglio di Europa, l’Organizzazione degli Stati Americani e l’Unione Africana. I Diritti Umani sono progrediti altresì a livello nazionale nel diritto interno come per esempio nelle decisioni delle Corti Supreme o le Corti Costituzionali.
Gli strumenti giuridici della protezione internazionale dei diritti dell’Uomo sono alcuni e possono essere classificati sotto varie prospettive. Facendo riferimento all’organizzazione da cui viene emanata il contesto europeo riconoscerà nel 1950 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa.
Altri strumenti di tutela dei diritti umani di livello universale sono la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici 1966, la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 1966, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati 1951, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio 1948, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna 1979, Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 1989.
2. Fasi della procedura di ricorso e decisione presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo
La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali statuiva nel 1959 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per assicurarne l’applicazione e il rispetto in quanto testo cardine in materia di protezione dei Diritti Fondamentali dell’Uomo.
Il ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avviene dai privati e non solo, quando i Diritti Fondamentali dell’Uomo sanciti con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo vengono violati.
La Corte Europea è un organo regionale con competenza interstatale la cui funzione è la disciplina e salvaguardia dei Diritti Umani. Riveste un carattere sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell’uomo. Quali diritti principali della CEDU possiamo menzionare: il diritto alla vita(art.2), la proibizione della tortura (art.3), divieto di schiavitù e lavoro forzato (art.4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art.5), diritto ad un equo processo (art.6), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art.8), libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.9), libertà di espressione (art.10), il divieto di discriminazione (art.14), diritto all’istruzione (art.2, prot. Add.), divieto di imprigionamento per debiti (art.1, prot. Add. 4) libertà di circolazione (art.2, prot. Add.4).
Il ricorso alla Corte è sottoposto alla sussistenza di determinati criteri uno dei quali è l’esaurimento delle vie di ricorso nazionale, l’esperibilità solo per le violazioni inerenti ai diritti sanciti nella Convenzione, il termine per la proposizione del ricorso successivo a sei mesi dall’ultima decisione nazionale, il ricorrente deve essere, personalmente e direttamente, vittima di una violazione ai sensi della Convenzione e deve aver subito un danno rilevante.
Le decisioni della Corte Europea non annullano le norme in contrasto di uno stato con la CEDU come un giudice costituzionale ma solo dichiarano la violazione o meno della convenzione. Confermando l’obbligatorietà nei confronti dei Stati membri la Convenzione precisa che gli Stati contraenti devono conformarsi alle sentenze definitive in cui sono parti in causa e riconosce alla Corte e al Comitato dei Ministri la vigilanza sull’esecuzione delle sentenze.
Le decisioni sanciscono l’obbligo degli Stati a versare ai soggetti ritenuti lesi somme a titolo di equa riparazione e pongono anche in essere le misure necessarie per porre fine alle violazioni accertate ed eliminare le possibili conseguenze. Quindi finalità ultima di queste sentenze è di assicurare il diritto oggettivo ossia i diritti umani e di tutelare l’interesse generale nel non ripetersi delle violazioni analoghe a quelle accertate.
Le decisioni della Corte Europea differiscono dalle sentenze di diritto interno sia per la loro rilevanza in ben 47 stati diversi sia perché le condanne sono indirizzate ai Stati e quindi di riflesso ai loro apparati legislativi ed amministrativi. Quindi con queste premesse possiamo analizzare lo sviluppo negli anni dei singoli diritti più rilevanti tutelati nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo nella giurisprudenza della Corte.
3.1. In materia di stranieri
L’analisi della giurisprudenza della Corte EDU rileva l’attenzione e la sensibilità dei giudici di Strasburgo in tema di divieto di espulsione verso paesi in cui si pratica la tortura o si infliggono pene o trattamenti umani e degradanti in tutela della proibizione della tortura (art. 3 CEDU), di diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), di garanzia della tutela giurisdizionale dello straniero sottoposto a trattenimento in vista dell’espulsione (art. 5 CEDU), ed il continuo sforzo del giudice europeo alla ricerca del difficile bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco, nel tentativo di ricondurre le restrizioni dei Diritti Fondamentali degli stranieri nella sfera della necessità, in una “società democratica”, di rispondere ad un “bisogno sociale imperioso”.
Si è altresì tenuto conto della giurisprudenza relativa alla condizione dello straniero stabilmente soggiornante nel territorio, con riferimento alla protezione di diritti fondamentali – diritto alla vita privata, all’abitazione, allo “stile di vita” (art. 8), all’identità culturale (art. 9) – considerati in alcuni “luoghi” significativi per la vita della persona (famiglia, lavoro, scuola).
3.2. In materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare
L’articolo 8 non sancisce un diritto assoluto, sia che sullo Stato pesi un obbligo negativo, sia che pesi un obbligo positivo, la Corte controllerà che le autorità statuali abbiano correttamente bilanciato gli interessi concorrenti dell’individuo e della collettività.
Nel caso di obbligo negativo la Corte verifica se vi è stata un’ingerenza, se l’ingerenza era prevista dalla legge e motivata da una delle esigenze imperative di carattere generale elencate al § 2 dell’articolo 8, e, infine, se l’esigenza imperativa di carattere generale è stata perseguita in modo proporzionato (si tratta del cosiddetto margine di apprezzamento di cui gode ogni Stato che può essere più o meno elevato a seconda delle circostanze del caso).
Nel caso di obbligo positivo, la Corte verifica in particolare se le autorità nazionali hanno fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente pretendere da parte loro. Nella decisione del ricorso Marckx c. Belgio del 1974 la Corte interpreta la nozione di “vita familiare” applicando anche l’articolo 14, ossia il principio di non discriminazione nel godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione, garantendo tutela a un modello di famiglia più ampio rispetto a quello “tradizionale” pur sottolineando la facoltà degli Stati di accordare ai “diversi modelli” forme differenziate di tutela.
L’ampliamento del concetto nella decisione ebbe effetto in diversi paesi e la discriminazione tra “figli naturali” e “figli legittimi” scompariva dai codici belgi e da quelli di altri paesi europei. Nelle decisioni dei ricorsi Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito del 1985, Beldjoudi c. Francia del 1992, Berrehab c. Paesi Bassi del 1988 il concetto autonomo di “vita familiare”include anzitutto i coniugi e i figli legittimi, dal momento e per il fatto stesso della nascita a prescindere dalla coabitazione.
La Corte include poi nella nozione di «vita familiare» i rapporti tra partner di sesso diverso(Marckx), attribuendo rilevanza a indici fattuali quali la coabitazione e la sua durata (Kroon e altri c. Paesi Bassi, 27 octobre 1994) e la presenza di figli, presenza che non è tuttavia condizione essenziale per l’esistenza di una vita familiare tra i partner (Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994).
La filiazione costituita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita sembra poi rientrare nella nozione di vita familiare; la Corte ha infatti considerato tale la relazione stabile tra un individuo sottopostosi a un intervento di mutamento di sesso, il partner di sesso biologicamente uguale (femminile) e il figlio di quest’ultima, concepito mediante inseminazione eterologa (X, Y t Z c. Regno Unito, 22 avril 1997).
Nella decisione Burden c. Regno Unito ([GC], no13378/05, 29 avril 2008), la Corte ha assimilato l’obiettivo di tutela della famiglia fondata sul matrimonio a quello di protezione delle relazioni omosessuali, ritenendo legittima la scelta di uno Stato di riservare determinati benefici fiscali alle coppie sposate e alle coppie omosessuali registrate.
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Mi sono laureata nel 2007 in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pavia in Diritto Internazionale. Nel 2009 ho ottenuto dall'Ordine degli Avvocati di Milano il Certificato di Pratica Forense per l'abilitazione alla professione di Avvocato. Ho studiato diritto comparato a Strasburgo e ho potuto approfondire le mie conoscenze giuridiche con corsi di specializzazione in materie quali "Le regole di genere" presso l'Università di Bergamo, "Contracts:From trust to promise" presso l'Università di Harvard e "International Human Rights" presso Louvain University etc. Negli anni successivi alla laurea ho collaborato con diversi studi legali con attività di redazione di atti giudiziari e stragiudiziali nei rami principali del diritto, ricerca giurisprudenziale e dottrinale, traduzioni etc. Dal 2010 svolgo l'attività di libero professionista nell'ambito della consulenza legale. Nel 2017 ho completato presso la University of London il corso telematico in Global Diplomacy-Diplomacy in the Modern World. Ultimamente ho potuto svolgere anche studi in religione presso la Divinity School di Harvard. I miei recenti studi invece riguardano l'atteggiamento umano difronte ai disturbi psichici nel corso completato presso un'associazione che si occupa di volontariato in questo campo.