L’ex “fugge” all’estero e si rifiuta di corrispondere gli alimenti. Che fare?
In materia di regolazione dei rapporti tra ex coniugi ovvero tra ex parti dell’unione civile, stante la recente equiparazione operata dalla L. n. 76/2016, assume copiosa rilevanza la definizione della obbligazione alimentare.
Nell’ipotesi in cui, difatti, dalla coppia siano nati figli, in sede di divorzio, l’autorità giudiziaria potrà essere chiamata a statuire anche in merito alla corresponsione dei c.d.”alimenti”.
Occorre, in primo luogo, chiarire che l’obbligazione alimentare può essere validamente definita quale obbligazione assistenziale, nascente nell’ambito del contesto familiare, che si materializza nell’onere, morale e giuridico, di fornire all’avente diritto, che non sia in grado di provvedere ai propri bisogni, quanto sia indispensabile per la sua esistenza.
E’ bene precisare, altresì, che, seppur vengano spesso assimilate, l’obbligazione alimentare si differenzia nettamente dall’obbligo di mantenimento, sia per i presupposti che la legittimano che per il suo effettivo contenuto. L’onere alimentare, difatti, si ancora allo stato di bisogno dell’avente diritto e all’incapacità, di quest’ultimo, di provvedere autonomamente alle proprie necessità ed ha ad oggetto “quanto strettamente indispensabile” alla sopravvivenza.
Al contrario, l’obbligo di mantenimento sorge automaticamente al momento della nascita, indipendentemente dallo stato di bisogno, e si concretizza nell’onere di occuparsi di tutte le esigenze di vita del beneficiario.
Principale riferimento normativo in materia è costituito dall’art. 438 cod. civ., rubricato, per l’appunto, “misura degli alimenti”, il quale, al secondo comma, chiarisce che gli alimenti “devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.”
Sulla base di tale prescrizione, pertanto, in sede di divorzio, il Giudice competente, al fine di riconoscere e quantificare il diritto agli alimenti, dovrà tener conto delle condizioni economiche delle parti, effettuandone un effettivo ed attuale raffronto che prescinda da eventuali vicende economiche future, come, ad esempio, una probabile riscossione di credito (cfr. Cass. Civile, nr. 9432/1994).
Orbene, all’esito della procedura di scioglimento del matrimonio ovvero dell’unione civile, la sentenza pronunciata dal Giudice conterrà anche la definizione dell’obbligazione alimentare, con espressa indicazione dell’importo e della parte onerata a corrisponderla. Tale sentenza costituisce valevole titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, cod. proc. civ., idoneo ad ottenere la riscossione coattiva del credito maturato, qualora la parte tenuta alla corresponsione dell’obbligazione alimentare non adempia.
Mediante la procedura esecutiva, difatti, la pretesa del creditore (ossia la parte beneficiaria degli alimenti) verrà soddisfatta forzosamente, “aggredendo” il patrimonio mobiliare ed immobiliare del debitore (vale a dire l’ex tenuto alla corresponsione).
Ma se l’ex si trasferisce all’Estero? Stante la pluralità di casi che si sono riscontrati, l’obbligo alimentare nella famiglia è, oggi, in ogni caso, regolato dalla Convenzione de L’Aja del 2 Ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva in Italia con la legge n. 745/1980. Tale Convenzione cristallizza una seria di principi fondamentali in materia di obbligazioni alimentari.
In particolare, all’art 3, essa specifica che la legge designata si applica indipendentemente da qualsiasi condizione di reciprocità tra Stati, “anche ove si tratti della legge di uno Stato non contraente”, attribuendo, pertanto, efficacia inderogabile ed irrevocabile alla legge nazionale di riferimento che disciplina e regola il rapporto obbligatorio alimentare.
In materia di crediti alimentari è in vigore anche la Convenzione di New York del 20 Giugno 1956 per il recupero degli alimenti, la quale consente al creditore, che si trovi nel territorio di uno Stato contraente, di far valere le sue pretese in un altro Stato contraente, quando il debitore sia soggetto alla giurisdizione di quest’ultimo. Così come la Convenzione internazionale del 23 Novembre 2007, sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.
Sono, pertanto, numerose le norme comunitarie e nazionali che perseguono la tutela del creditore di alimenti e che, in caso di inadempimento dell’ex – debitore, possono essere applicate. La volontà comune, nazionale ed internazionale, difatti, è quella fornire una pronta tutela alla famiglia e di velocizzare le procedure “oltre confine”, attribuendo immediata efficacia esecutiva, in altro Stato membro, alle decisioni interne emesse, senza che siano necessari procedimenti intermedi.
Si tenga presente, comunque, che ai sensi dell’art. 570 cod. pen., rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, l’ex che “si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge” può incorrere anche in responsabilità penale e venir punito “con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.
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Simona Vitale
Consulente legale, esperta in diritto civile e diritto di famiglia, appassionata di scrittura e buona lettura.
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