Libertà di domicilio e legittima difesa domiciliare

Libertà di domicilio e legittima difesa domiciliare

La libertà di domicilio rientra tra le libertà costituzionalmente garantite ed è consacrata nell’ Articolo 14 Costituzione il quale riconosce al domicilio le medesime garanzie della libertà personale (inviolabilità ex Articolo 14,1 Costituzione; riserva di legge e di giurisdizione ex Articolo 14,2 Costituzione) perché il domicilio è la proiezione spaziale della libertà personale: infatti il domicilio è qualsiasi luogo privato in cui la persona realizza la propria vita privata, affettiva e i propri interessi anche lavorativi; dunque si configura come domicilio non solo l’abitazione privata ma anche il luogo dove si svolge l’ attività lavorativa. Infatti il Costituente ha accolto la nozione di domicilio proposta dal Codice Penale il quale considera come domicilio ogni luogo privato dove si svolge la vita, lavorativa e non, dell’ individuo: l’ Articolo 614 Codice Penale in riferimento al domicilio parla di abitazione o luogo di privata dimora; dunque tale concezione ampia di domicilio ricomprende anche i concetti di dimora e di residenza tipici del Codice Civile (diversamente invece il Codice Civile configura come domicilio il luogo privato dove si svolge la vita lavorativa dell’individuo ,es. l’ufficio, lo studio; ex Articolo 43,1 Codice Civile “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”).

La Costituzione all’ Articolo 14,1 qualifica espressamente il domicilio come “inviolabile” nel senso che terzi non possono introdursi arbitrariamente nel domicilio altrui ma è il soggetto che ha la disponibilità del domicilio che ha il diritto di scegliere chi far entrare e chi invece escludere dal proprio domicilio; infatti l’inviolabilità è diretta a tutelare e garantire la persona e la sua riservatezza tra le mura amiche cioè in quei luoghi privati (in primis l’abitazione) dove la persona che ne dispone si sente protetto e al sicuro e al riparo da aggressioni o intrusioni esterne da parte di terzi: infatti difendendo il domicilio da intrusioni esterne si tutelano e si difendono anche A)la persona stessa e il suo diritto a non subire costrizioni fisiche o morali evitando così anche potenziali violazioni della libertà personale; B)il diritto della persona a che altri non invadano arbitrariamente la propria sfera intima e personale.

L’inviolabilità del domicilio consacrata dalla Costituzione è rafforzata dal Codice Penale il quale:

1) punisce la violazione di domicilio ex Articolo 614. Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo , ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno”.

Tale reato si configura ogni volta che una persona entra o si trattiene senza il consenso o addirittura  contro la volontà del proprietario o di chi ha la disponibilità (es. conduttore in caso di locazione: infatti chi prende in affitto un appartamento è lui che ci vive e dunque è lui che ha diritto di scegliere chi far entrare e chi invece escludere dall’ abitazione) all’interno di un luogo privato (casa di abitazione o qualsiasi luogo non destinato a casa di abitazione, ma nel quale la persona compie atti della sua vita privata, quali manifestazione della sua attività individuale, finalizzati all’esplicazione della vita professionale, culturale e politica) ed è consapevole di essere indesiderato. Infatti il titolare di un luogo privato ha il diritto di scegliere chi farvi entrare e chi invece escludervi.

Il reato di violazione di domicilio si configura anche in caso di ingresso fraudolento nell’ abitazione altrui perché non è necessaria un’ esplicita manifestazione contraria da parte del proprietario: es. ladro che furtivamente si introduce di notte in casa altrui passando per la finestra.

2) colloca la violazione di domicilio tra i delitti contro la persona confermando così che l’inviolabilità del domicilio è volta a garantire la persona stessa in quanto il domicilio è la proiezione spaziale della libertà personale sia anche perché la violazione di domicilio è spesso accompagnata dalla commissione di altri reati che colpiscono direttamente l’individuo (es. minaccia, violenza, violenza sessuale, lesioni, percosse).

3) prevede la scriminante della legittima difesa domiciliare (Articolo 52,2-3 Codice Penale) diretta a tutelare chi viene aggredito all’interno delle mura domestiche consentendogli di difendersi da un malintenzionato che si è introdotto in casa. Il soggetto che ha la disponibilità del domicilio può difendersi con le armi contro chi si è introdotto illegalmente nel proprio domicilio qualora il malintenzionato minacci il suo patrimonio e l’incolumità sua e dei presenti e pur essendo stato invitato ad abbandonare il proprio intento criminoso non desiste. In caso di legittima difesa domiciliare la proporzionalità tra difesa e offesa si presume cioè non deve essere accertata dal giudice (diversamente in caso di legittima difesa deve essere accertata): A) perché chi si introduce illegalmente nel domicilio altrui non ha sicuramente buone intenzioni (infatti vi si introduce per commettere un reato ovvero il furto, al quale spesso si accompagnano anche altri reati quali violenza, lesioni, percosse) e si presenta quasi sempre armato, pronto ad ogni evenienza; B) perché la violazione delle “mura amiche”(mura private cioè quelle della propria abitazione, del proprio studio) costituisce un attentato alla libertà e alla sicurezza della vittima proprio in quei luoghi dove la persona dovrebbe sentirsi al sicuro e si trova invece in caso di violazione di domicilio a dover fare i conti con il malvivente direttamente in casa propria. Infatti la proprietà privata è sacra soprattutto quando si riferisce alla propria abitazione perché la casa è l’estensione della persona e il luogo in cui ci si sente protetti e al sicuro.

Articolo 52,2 Codice Penale“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.”

Articolo 52,3 Codice Penale “La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

4) punisce il furto in abitazione (Articolo 624bis) con pene più severe rispetto al furto normale perché l’ingresso nel domicilio altrui comporta un attentato maggiore alla libertà e alla sicurezza nonché alla riservatezza della vittima, la quale si trova a dover fare i conti con il malvivente direttamente in casa propria oppure qualora non sia in casa al momento del furto, una volta rientrata, trova tutto a soqquadro, immagina che degli estranei, oltre a rubargli ciò che per lui era importante e prezioso, abbiano frugato tra le sue cose e messo le mani nei suoi effetti personali violando la sua intimità, la sua privacy.

L’ inviolabilità tuttavia non è assoluta: infatti può essere derogata per favorire interessi costituzionalmente protetti considerati preminenti. Ex Articolo 14 Costituzione A) 2 Comma ” non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie previste per la tutela della libertà personale”; B) 3 Comma ” gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”. Il domicilio, al pari della libertà personale, può essere violato soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge) e soltanto con atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Ispezioni, perquisizioni e sequestri devono essere adottate con provvedimento del giudice perché sono misure coercitive. Es. le perquisizioni domiciliari devono essere disposte con decreto motivato dell’ autorità giudiziaria se vi è fondato motivo di trovare il corpo del reato.  Gli accertamenti e le ispezioni dell’autorità amministrativa invece sono diretti a meri fini conoscitivi.

Di regola il domicilio, al pari della libertà personale, è intangibile ma la magistratura o l’autorità di polizia possono adottare, con le opportune garanzie, eventuali misure invasive (ispezioni, perquisizioni, sequestri, accertamenti) dettate da interessi superiori quali: a) il buon andamento della giustizia: infatti l’ ispezione è diretta ad acquisire le tracce del reato; la perquisizione è diretta ad acquisire il corpo del reato o le cose con le quali il reato è stato commesso o le cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato; il sequestro è diretto ad ottenere la prova di un reato (cd sequestro probatorio); b) la tutela dell’integrità fisica delle persone e delle cose: gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità (es. accertamenti e ispezioni disposti in caso di malattie infettive o epidemie o diretti a verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro); accertamenti e ispezioni per motivi di incolumità pubblica (es. diretti a verificare le condizioni di sicurezza di un luogo di lavoro es. una fabbrica; o es. vigili del fuoco che devono abbattere un camino pericolante); c) fini economici e fiscali: gli accertamenti e le ispezioni per fini economici e fiscali (es. accertamenti e ispezioni svolti dalla guardia di finanza in un’azienda per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari).


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