Libertà di religione e affissione del crocifisso nelle scuole
La questione inerente all’affissione o meno del crocifisso nelle scuole è stata una delle tematiche che ha destato un profondo interesse nell’opinione pubblica, non solo dal punto di vista ecclesiastico in riferimento al significato attribuito al principio di laicità dello Stato, ma anche in riferimento a tematiche religiose su cui molto spesso si sorvola.
Per comprendere appieno la decisione pronunciata nel 2021 dalla Cassazione e confermata dalla Corte Europea dei diritto dell’uomo in riferimento a tale tematica, non si può prescindere dall’analisi di alcuni principi ed elementi su cui si basa la disciplina del diritto ecclesiastico.
In primis, bisogna precisare che la con la locuzione diritto ecclesiastico si è soliti far riferimento al rapporto che sussiste tra lo Stato e la Chiesa cattolica, o tra lo Stato e un’altra confessione religiosa con cui lo stesso abbia stipulato una normativa pattizia. I principi fondamentali della materia, si rinvengono all’interno della Costituzione Repubblicana, più precisamente negli art. 2, 3,7, 8, 19, 20, 21. In particolare, l’art 19 della Costituzione sancisce il principio relativo alla libertà di religione. Questo principio sta quindi ad indicare che a differenza di quanto affermato dal precedente Statuto Albertino che riteneva che l’unica religione dello stato fosse quella cattolica apostolica romana, all’interno della Costituzione il legislatore nel nucleo di quelli che sono i principi fondamentali ha previsto che all’interno di uno stato democratico, deve vigere il cd pluralismo religioso, sicché la libertà di religione è concepita in duplice senso: – non vi possono essere discriminazioni nemmeno indirette tra soggetti che aderiscono a confessioni religiose diverse dalla cattolica; – è possibile la non aderenza a una confessione religiosa, in tal modo si rivendica la possibilità per gli individui di poter essere atei o agnostici.
Il principio della libertà religiosa rappresenta un’apertura del sistema avverso i diversi fenomeni religiosi, tuttavia esso non può essere confuso con quella che è l’obiezione di coscienza, che si verrebbe a realizzare ogni qual volta un soggetto non ponga in essere atti impostigli dall’ordinamento per tutelare la propria ideologia, la propria politica nonché il proprio credo religioso. L’obiezione di coscienza, infatti, viene praticata da diversi individui: – da studiosi che non vogliono partecipare a una sperimentazione su animali;- da medici o professionisti sanitari che posso rifiutarsi di porre in essere tecniche di procreazione medicalmente assistita; – da medici che si rifiutano di praticare l’aborto.
Proprio quindi, in un’ottica così ampia della libertà religiosa ci si domanda quale sia stata l’importanza che il legislatore ha attribuito al principio di laicità, e se esso possa rappresentare un limite stesso per il legislatore e una garanzia per gli individui. Sicuramente tale principio, costituisce un limite per il legislatore che non può imporre la religione cattolica come unica religione dello Stato, ma è una garanzia a tutela degli individui che per il loro credere o non credere non possono subire discriminazioni nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione.
Fare riferimento alla libertà di religione e al principio di laicità è risultato indispensabile per poter trattare la questione in questione; infatti, per molto tempo l’opinione pubblica ha sollevato la questione circa l’ammissibilità o meno dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. La questione era sorta nel 2008 in una scuola di Terni in cui vi era un docente che chiedeva che nel corso dello svolgimento delle sue ore di lezione il crocifisso presente nell’aula scolastica doveva essere rimosso nel rispetto del proprio orientamento religioso.
L’istruzione, si ricorda, è uno dei diritti fondamentali che spetta all’individuo; tuttavia la scuola, luogo di istruzione deve rispettare il credo religioso di tutti gli alunni frequentanti la stessa. Infatti, se da un lato vi erano i genitori di studenti cattolici che ritenevano folle togliere il crocifisso all’interno della aule scolastiche perché simbolo della loro credenza in Dio; dall’ altro lato vi erano i genitori di studenti atei, agnostici o credenti in altre religioni che ritenevano che l’affissione del crocifisso fosse lesivo della propria libertà di religione.
A tal proposito quindi, la Cassazione è dovuta intervenire per risolvere la questione, e infatti la stessa con la sentenza nr. 24414/2021 ha stabilito che <<…il maggiore simbolo del cristianesimo può rimanere nelle aule…>> in quanto lo stesso è un simbolo religioso passivo che non può comportare discriminazioni tra i diversi orientamenti religiosi seguiti dagli studenti, tant’è che nei moduli di iscrizione la scuola stessa consente ai genitori degli studenti la possibilità di poterli sollevare dalle ore di religione qualora il loro credo sia differente da quello cattolico.
La decisione della Cassazione è stata ribadita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è espressamente previsto il principio di libertà di religione sicché la Corte non ha potuto considerare lesivo della libertà religiosa un simbolo passivo quale il crocifisso.
Quindi, lungi, dal voler esprimere un’opinione personale si può concludere affermando che l’apertura a forme di religione differenti rispetto a quelli che sono i precetti del proprio credo religioso non osta alla propria libertà di religione essendo rilevante per la sussistenza di un ordinamento pacifico l’importanza del rispetto reciproco tra gli individui anche dal punto di vista religioso per evitare di ledere il principio di uguaglianza sostanziale e formale di cui all’ art. 3 Costituzione.
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Avvocato Antonella Fiorillo
Laureata in giurisprudenza.
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