LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: trasmettere gli atti in ritardo all’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari non è causa di decadenza
Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent., 26 agosto 2015, n. 17153
a cura di Rita Mazzacano
Il termine di cinque giorni ha scopo sollecitatorio onde la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo difficile l’esercizio del diritto di difesa spettante all’incolpato ossia da rendere tardiva la contestazione dell’illecito. Un’eventuale norma, inserita nel regolamento comunale, che stabilisca il citato termine come decadenziale, ai fine dell’esercizio dell’azione disciplinare, va disapplicata, in quanto ai sensi dell’art. 55-bis “E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo”, non essendo nel potere dell’amministrazione stabilire termini e condizioni differenti dalla normativa sopraordinata.
Il fatto
La Corte territoriale, confermando la decisione dei giudici di prime cure, rigettava la domanda proposta da un dipendente volta alla dichiarazione d’illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli. Nella citata sentenza, i giudici di appello respingevano la tesi del dipendente per aver il responsabile della struttura trasmesso gli atti all’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari oltre il termine di cinque giorni, previsto dal regolamento comunale quale termine decadenziale per l’attivazione del procedimento disciplinare. Per i giudici di appello, la decadenza dell’azione disciplinare era prevista soltanto per la contestazione dell’addebito al dipendente da parte dell’ufficio disciplinare ed in relazione al termine di quaranta giorni decorrente dalla ricezione degli atti.
Avverso la citata sentenza ricorre il dipendente per Cassazione, evidenziando la “perentorietà intrinseca” del termine decadenziale della trasmissione degli atti all’Ufficio di Disciplina, termine questo previsto quale decadenza dallo stesso regolamento comunale.
La Suprema Corte di Cassazione affronta, dunque, il problema relativo alla legittimità di un procedimento disciplinare espulsivo a fronte del superamento dei termini, previsti dall’art. 55-bis, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, i quali impongono al responsabile della struttura la trasmissione degli atti all’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, entro cinque giorni dalla concreta conoscenza del fatto.
La decisione
In via preliminare, i giudici della nomofilachia hanno evidenziato che si è in presenza di illeciti disciplinari di maggiore gravità, imputabili al pubblico impiegato, come quelli che comportano il licenziamento. A tal riguardo l’art. 55-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001 contiene due previsioni:
– con la prima (comma 3) è imposto al dirigente della struttura amministrativa in cui presta servizio l’impiegato la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare “entro cinque giorni dalla notizia del fatto“;
– con la seconda (comma 4) si prescrive all’ufficio disciplinare la contestazione dell’addebito al dipendente “con l’applicazione di un termine” pari al doppio di quello stabilito nel comma 2 (ossia quaranta giorni). Lo stesso comma 4 afferma che la violazione dei termini “di cui al presente comma” comporta per l’amministrazione la decadenza dal potere disciplinare.
In base alla citata normativa gli Ermellini ne hanno tratto il risultato che la decadenza sanziona soltanto l’inosservanza del termine oggetto della seconda previsione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Da ciò ne consegue che il termine di cinque giorni, previsto dal citato comma 3, ha scopo sollecitatorio onde la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo difficile l’esercizio del diritto di difesa spettante all’incolpato ossia tale da rendere tardiva la contestazione dell’illecito. Ma tale eventualità, ossia della violazione dei termini di difesa, non è stata minimamente prospettata dal ricorrente.
In merito al termine perentorio previsto dal regolamento comunale, va evidenziato come il successivo comma 5 dell’art. 55-bis precisi espressamente che “E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo“, da cui ne discende inevitabilmente l’inapplicabilità della decadenza prevista nel citato regolamento comunale, in quanto violativa delle citate disposizioni legislative.
Rita Mazzacano
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