Licenziamento e legge Fornero: per il pubblico impiego si applica l’art. 18

Licenziamento e legge Fornero: per il pubblico impiego si applica l’art. 18

Per gli statali rimane operativo il vecchio articolo 18, nella formula precedente alla ‘legge Fornero’.

Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza numero 11868 della sezione Lavoro, depositata in data 9 giugno 2016.

Il caso.

Un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettuava “missioni” nella stessa giornata, assolutamente incompatibili a causa delle distanze da percorrere, ma accompagnate dalle relative “richieste di rimborso”, rivelatesi, poi, “non veritiere”.

Automatico il licenziamento. Il lavoratore, però, contestava gli abusi a lui addebitati e, contestualmente, chiedeva l’applicazione della disciplina normativa più recente, ossia la ‘legge Fornero’, ottenendo “6 mesi di indennità risarcitoria” per vizi nella “contestazione disciplinare”.

La decisione.

Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del Ministero, hanno escluso che “il nuovo regime” possa toccare anche “i rapporti di lavoro” degli ‘statali’. Ciò comporta, ovviamente, la applicabilità del vecchio articolo 18 dello ‘Statuto dei lavoratori’.

Invero, “la formulazione dell’articolo 18, come modificato dalla ‘legge Fornero’, introduce una modulazione delle sanzioni con riferimento ad ipotesi di illegittimità pensate in relazione al solo lavoro privato, che non si prestano ad essere estese all’impiego pubblico contrattualizzato per il quale il legislatore ha dettato una disciplina inderogabile, tipizzando anche illeciti disciplinari ai quali deve necessariamente conseguire la sanzione del licenziamento”.

Ti potrebbe interessare anche:

Infortuni sul lavoro, no all’indennità per inabilità al lavoro per i dipendenti statali


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

Articoli inerenti