L’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter C.d.S.
“Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter, comma 6 Codice della Strada nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anziché disporne la restituzione all’avente diritto in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova“.
È questa la massima che può trarsi dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 75 depositata il 24 aprile 2020, con la quale i giudici di Piazza del Quirinale hanno di fatto sancito la fine della disparità di trattamento che sussiste tra l’istituto del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), previsto dal comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S., a seguito del quale il giudice revoca la confisca del veicolo, e l’istituto dalla messa alla prova (M.A.P.), che, invece, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Il L.P.U. richiede l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, mentre nella M.A.P., manca l’accertamento del reato, ma in caso di esito positivo, per entrambi, si ha una declaratoria di estinzione del reato tramite una sentenza di Non Doversi Procedere.
Il diverso trattamento che ne consegue sul piano dell’applicazione della confisca, in relazione alla medesima fattispecie di reato (la guida in stato di ebbrezza), non risulta, quindi, giustificato.
D’altro canto, il limite della manifesta irragionevolezza di trattamento compiuto dal Legislatore vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici (ex plurimis, sentenze nn. 155/2019 e 236/2018); infatti l’interpretazione dell’art. 168 bis c.p. può non condurre all’integrazione di una mera sanzione penale sic et simpliciter, poiché la sua esecuzione e legittima applicazione è rimessa alla libera volontà dell’imputato.
Per ambedue gli istituti, ut supra, si ha una sostanziale equiparazione delle condotte volte alla riparazione del danno prodotto. Pertanto, risulta manifestamente irragionevole che, al cospetto di un’analoga prestazione nonché a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca giudiziale, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre possa essere, invece, disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della M.A.P.
Il Giudice delle leggi prosegue osservando che il comma 6 dell’art. 224-ter C.d.S., disciplina gli effetti che le varie ipotesi di estinzione del reato producono in ordine alle sanzioni amministrative accessorie: nel caso di estinzione «per altra causa» (e.g. la prescrizione del reato) investe il prefetto della verifica di sussistenza delle relative condizioni di applicazione.
Il comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S. – a seguito dell’introduzione da parte della L. 122/2010 – prevedeva e prevede una nuova ipotesi di estinzione del reato, che esclude la confisca del veicolo per positivo svolgimento del L.P.U.
Tale disposizione dovrà, così, allinearsi con la previsione dell’art. 168 bis c.p. che, invece, all’epoca della novella del 2010 non era ancora stato introdotto (L. 67/2014).
Oggi, dunque, sia nel caso di L.P.U. come sanzione sostitutiva del reato, sia nel caso di M.A.P. – con esito positivo del percorso – la confisca del veicolo non sarà più possibile. Ma analoghe considerazioni potrebbero dunque sollevarsi qualora si tratti, anziché dell’art. 186 c.2, C.d.S, del successivo art. 187 C.d.S. ovvero di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Aprendo così nuovi scenari.
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