L’illiceità della causa nel contratto in frode alla legge

L’illiceità della causa nel contratto in frode alla legge

Lungamente si è discusso (e ancora si discute) circa la reale portata giuridica della causa del contratto. Dottrina e giurisprudenza (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 08/05/2006 n° 10490) sono finalmente giunte ad identificare la causa come funzione economico-individuale del negozio, accantonando una poco soddisfacente e obsoleta funzione economico-sociale. La causa (elemento necessario del contratto ex art. 1325 c.c.), per essere considerata lecita e quindi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, abbisogna di un’analisi in concreto della funzione economico-individuale che essa svolge. I c.d. “tipi contrattuali”, che fino a pochi decenni fa garantivano un’adeguata copertura normativa di liceità della causa, assorbendola, hanno sùbito col tempo una trasformazione pragmatica e il loro utilizzo si presta non di rado quale strumento utile per eludere la legge. Difatti, non è sufficiente ricomprendere il contratto in uno schema tipico e regolamentato (dal Codice Civile o da leggi speciali), ma è necessario altresì che la causa sia lecita, quindi non in contrasto con il dettato normativo (ex art. 1343 c.c.). L’illiceità della causa rende nullo il contratto, sia esso tipico o atipico: il giudizio in concreto sulla meritevolezza, demandato al giudice, non può prescindere dal ruolo effettivo che la causa riveste con riferimento al caso concreto. È quindi il giudice a dover “curare” le patologie genetiche del contratto, quando sfuggono ad un immediato riconoscimento, per garantire o negare tutela giuridica alle parti in giudizio.

Il c.d. “contratto in frode alla legge” (disciplinato dall’art. 1344 c.c.) è il “mezzo elusivo” per eccellenza, prestandosi alla manifestazione dell’autonomia contrattuale, ricomprendendo all’interno di uno schema tipico (che funge da “contenitore formale”) situazioni che singolarmente considerate sono illecite e quindi osteggiate dall’ordinamento. Si pensi al c.d. “divieto di patto commissorio” (art. 2744 c.c.), eludibile attraverso il ricorso allo schema della vendita con “patto di riscatto” (art. 1500 c.c.).

Il nuovo approccio interpretativo conferisce al potere giudiziario un più elastico sindacato sulla causa, smorzando i problemi connessi alla configurazione del c.d. “contratti atipici”.

Nella sentenza sopracitata, i giudici di legittimità affermano:“un’ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d’altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato)”.

La causa si presenta, quindi, come elemento necessario e “giustificativo” del contratto, sancendo l’affermazione della c.d. teoria della “causa concreta”.


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