Limiti di pignorabilità sugli stipendi alla luce del d.l. 83/2015 convertito in l. 132/2015

Limiti di pignorabilità sugli stipendi alla luce del d.l. 83/2015 convertito in l. 132/2015

Il DL 83/2015 convertito in L. 132/2015 stabilisce che per le procedure esecutive iniziate dal 27 giugno 2015, le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro (per esempio il TFR), comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al lavoratore-debitore, possono essere pignorate entro limiti diversi a seconda che siano state depositate in banca o meno. Per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio sul conto corrente esso è vietato, fino a 1.345,56 euro (ossia il triplo dell’assegno sociale) che può, tutt’al più, estendersi sull’eventuale eccedenza, esso però può avvenire fino a massimo 1/5. Qualora al contrario, il pignoramento dovesse avvenire presso il datore di lavoro, l’agente di riscossione su uno stipendio non superiore a 2.500 euro può effettuare un pignoramento nei limiti di 1/10. Se il creditore pignora somme superiori a quelle determinate, esso può considerarsi inefficace. Per costante orientamento, confermato anche dalla sentenza n. 448/15 della Corte Costituzionale, si sancisce che la tutela e la protezione del credito personale non consente di negare a priori la pignorabilità di tutti gli emolumenti, ma, essa può essere attenuata relativamente a particolari situazioni.

Nello specifico la Consulta, ha sostenuto che il pignoramento del quinto avviene sempre dopo aver sottratto il “minimo vitale”. Ricordiamo che il minimo vitale corrisponde alla misura mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. (dunque € 672,78 =  € 448, 52 assegno sociale + € 224,26 aumentato della metà ).

Ciò che viene spontaneo chiedersi è come il nuovo limite stabilito operi ove lo stipendio non sia accreditato sul conto corrente, ma presso il datore di lavoro, in contanti, tenendo conto di quella “pignorabilità attenuata relativamente a particolari situazioni” di cui le recenti pronunce giurisprudenziale suggeriscono di tener conto.

Benché nel DL 83/2015 convertito in L. 132/2015 si faccia riferimento al solo accreditamento sul conto corrente, ciò non osta il fine essenziale a cui esso è sotteso, ossia quella tutela costituzionale ex art. 38 che altrimenti si intenderebbe violata. Stante che, la legge di Stabilità 2016 porta a tremila euro il limite l’uso dei contanti e che tale limite vige anche per i dipendenti del settore privato, se ne deduce che  non è prevista una disciplina specifica per gli stipendi accreditati in contanti, e che la normativa del 2015 non possa essere interpretata col SOLO ed ESCUSIVO riferimento alla impignorabilità della pensioni e crediti erariali ( sempre nella pronuncia sovra riportata, infatti lo stesso giudice deduce la violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento sia in relazione al diverso regime afferente al pensionato, quale consolidatosi a seguito della sentenza di questa Corte n. 506 del 2002, sia, in via subordinata, in relazione al regime della riscossione dei crediti erariali fissato dall’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dall’art. 3, comma 5, lettera b del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 44 del 2012).

La detta norma innovatrice potrebbe dunque far riferimento all’impignorabilità dello stipendio presso il datore di lavoro anche quando retribuito in contanti. Se così non fosse infatti, il debitore, si vedrebbe venir meno una tutela che gli spetta e per cui la legge sembra essersi parzialmente pronunciata, generando però una lacuna legis per coloro i quali vedono retribuirsi lo stipendio diversamente dall’accredito sul conto corrente, ma che hanno UGUALMENTE diritto al quel minimo di sostentamento equivalente alla pensione sociale aumentata della metà.

La Corte aveva già in passato espresso il proprio orientamento su tale questione, lasciando ampio margine alla discrezionalità del giudicante, infatti con la sentenza 248/2015: “la facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l’art. 545 c.p.c. il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi contenendo in limiti angusti la somma pignorabile”, modulando dunque l’entità della somma da pignorare in base all’ammontare dello stipendio. Oltretutto l’art. 36 sancisce che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, l’articolo mira a sottolineare quel concetto di dignità che il datore di lavoro deve garantire al lavoratore, ma che, con la detrazione di un quinto dello stipendio anche su somme di danaro al di sotto della soglia minima garantita, verrebbe meno non ad opera del terzo pignorato, ma da quella falsa interpretazione dell’art. 545 c.p.c. e della nuova disciplina dei limiti, se circoscritta alle sole pensioni e accrediti su conto corrente. Così, infatti l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ad opera del Tribunale di Viterbo, si è pronunciata Al cittadino lavoratore deve essere garantito che il  frutto  del suo lavoro, cioe’ il suo stipendio o salario,  sia  destinato  almeno nei  limiti  del  minimo  indispensabile,  al  soddisfacimento  delle esigenze primarie di sopravvivenza sue e della famiglia, diversamente ne risulterebbe violata sia la dignita’ del  lavoro  come  fondamento stesso della Repubblica, sia il diritto al lavoro (in quanto lavorare puo’ diventare economicamente non conveniente), sia il diritto a  che la retribuzione percepita sia “in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ ed alla famiglia una esistenza libera a dignitosa”. Il principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3)  risulta violato  in  relazione  al  diverso  trattamento  che   riguarda   il pensionato, il quale, non prestando piu’ attivita’ lavorativa  riceve una tutela della propria pensione (che puo’ essere vista  anche  come  una retribuzione differita) diversa e maggiore di quella  che  riceve un lavoratore attivo, il quale ha ancora piu’  necessita’  di  vedere tutelato un limite vitale di sopravvivenza  oltre  il  quale  il  suo stipendio  non  puo’  essere  assoggettato   a   pignoramento.   Tale differenza, avuto riguardo ai cambiamenti   intervenuti nel contesto normativo, nella giurisprudenza, nel tessuto sociale, nella economia, non appare piu’ giustificata da alcun principio di ragionevolezza. Il principio di uguaglianza risulta anche violato in relazione al diverso trattamento che riceve il debitore a seconda del credito per cui si procede. Se il credito e’ erariale, paradossalmente il debitore risulta maggiormente tutelato, quando invece le  ragioni  di interesse pubblico e di quadro normativo  di  riferimento  dovrebbero giustificare,  al  contrario,  un  miglior  trattamento  dei  crediti erariali rispetto a quelli comuni.” (Cfr. inoltre sentenza n. 20 del 1968; sentenza n. 38 del 1970; sentenza n. 102 del 1974; sentenza n.  209; del 1975; ordinanza n. 12 del 1977; ordinanza n.  260 del 1987; ordinanza n. 491 del 1987; sentenza n. 434 del 1997).

In conclusione dunque, nulla osta l’applicazione dell’analogia legis qualora lo stipendio non sia accreditato sul conto corrente ma vi sia dazione di pagamento in contanti. Non farlo significherebbe infatti privare il lavoratore di tutela nonché esporlo ad una violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ex art. 36 e 38 della Costituzione, soggiacendolo ad una disparità di trattamento tale da non assicurargli un’esistenza dignitosa. Il giudice designato, dovrà dunque ben valutare il caso de quo su cui è chiamato a pronunziarsi, valutando l’effettiva rilevanza e conseguenza qualora venga applicata un’interpretazione rigida e letterale della norma innovatrice.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti