Limiti e condizioni della proroga dei termini in materia di gare pubbliche
T.A.R. PUGLIA – LECCE, Sez. III, 17 settembre 2015, n. 2816 – Pres. Luigi Costantini
a cura di Mariachiara Gamen
Per principio generale, valevole a fortiori in materia di pubbliche gare a tutela della par condicio dei concorrenti, la proroga di un termine (peraltro definito perentorio dalla stessa lex specialis) può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non già successivamente alla scadenza di quest’ultimo.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale pugliese, ha affrontato la questione della possibilità di proroga dei termini in materia di pubbliche gare.
Gara d’appalto. Requisiti per la partecipazione
Nel caso di specie la Società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con la quale l’Amministrazione aveva disposto la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, ed ogni atto presupposto e connesso, deducendo la “l’illegittimità della disposta proroga dei termini, in quanto assunta a termine ormai scaduto – termine peraltro perentorio, come previsto dal bando stesso” e, altresì, la pretestuosità delle giustificazioni poste a fondamento dello stesso provvedimento.
La ricorrente, inoltre, lamentava “la violazione della par condicio, in quanto la predetta proroga consentirebbe ad imprese “terze” di presentare domanda oltre il termine perentorio fissato inizialmente dal bando”.
Preso atto che l’Amministrazione procedeva in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90, al ritiro dei provvedimenti oggetto di impugnazione, il T.A.R. Lecce, dopo aver rilevato che “la disposta “revoca”, sebbene con effetto ex nunc, determina l’improcedibilità del ricorso, in quanto nel frattempo non sono state presentate ulteriori offerte rispetto a quella della Società ricorrente”, dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, pur non mancando di evidenziare (ai fini della soccombenza virtuale) la fondatezza delle censure proposte, in quanto: “per principio generale, valevole a fortiori in materia di pubbliche gare a tutela della par condicio dei concorrenti, la proroga di un termine (peraltro definito perentorio dalla stessa lex specialis) può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non già successivamente alla scadenza di quest’ultimo”.
A tal proposito, per una completa disamina della questione, pare opportuno evidenziare che secondo un consolidato orientamento “legittimamente la stazione appaltante può prorogare il termine relativo alla presentazione delle offerte, qualora lo stesso sia stato comunicato a tutti i concorrenti prima della scadenza del termine originario”, non risultando violato il principio di par condicio tra i concorrenti quando “la proroga è stata comunicata alle imprese invitate, dando così ad esse la possibilità di migliorare eventualmente l’offerta già presentata, essendo rimessa, in tal caso, alla stazione appaltante la valutazione motivata della opportunità della proroga del termine di presentazione delle offerte”. (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 9.11.2010 n. 7214)
Mariachiara Gamen
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