L’immaturità e la fragilità affettiva sono requisiti idonei per far dichiarare la nullità del matrimonio?

L’immaturità e la fragilità affettiva sono requisiti idonei per far dichiarare la nullità del matrimonio?

Sommario: 1. Il matrimonio – 2. I vizi matrimoniali – 3. La delibazione di sentenze ecclesiastiche – 4. Il procedimento di delibazione – 5. Condizioni per attribuire efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche – 6. Effetti della delibazione – 7. Analisi dell’ordinanza della Cassazione n. 28409/2023

 

1. Il matrimonio

Ogni individuo ha la possibilità di scegliere se e con chi contrarre matrimonio, si parla infatti di libertà matrimoniale intesa come libertà personale e come estrinsecazione del sentimento religioso.

Attualmente sono diversi i riti attraverso i quali si può celebrare matrimonio, infatti si distingue tra:

-Matrimonio civile, che è il matrimonio celebrato dinnanzi all’ ufficiale dello Stato civile. Esso produce i suoi effetti solo per lo Stato ma non produce effetti per la chiesa.

-Matrimonio canonico è il matrimonio celebrato in chiesa che produce di per sè effetti solo all’interno dell’ordinamento canonico.

-Matrimonio concordatario che è il matrimonio celebrato in chiesa a cui sono riconosciuti gli effetti civili nello stato italiano attraverso la sua trascrizione. La trascrizione del matrimonio concordatario affinché esso possa produrre effetti civili deve essere preceduta dalle pubblicazioni. Le pubblicazioni assolvono la funzione di pubblicità notizia della volontà di due soggetti di celebrare un matrimonio destinato a produrre effetti civili. Le pubblicazioni sono fatte dall’ufficiale dello stato civile dopo che lo stesso abbia accertato l’insussistenza di impedimenti al matrimonio non dichiarati e l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli istanti, le pubblicazioni sono richieste dai nubendi all’ ufficiale dello stato civile del luogo dove uno degli sposi ha la residenza e dal parroco.

Affinché possa essere fatta la trascrizione non devono sussistere impedimenti inderogabili, infatti, sussiste l’intrascrivibilità quando: – un coniuge è interdetto per infermità di mente; -esiste tra gli sposi un altro matrimonio valido civilmente; -se c’è un delitto o affinità in linea retta.

Lo scopo della pubblicazione è quello di consentire eventuali opposizioni alla trascrizione da parte di chi possa avervi interesse. Le pubblicazioni devono restare affisse alla casa comunale per otto giorni, esse perdono efficacia se entro 180 giorni (6 mesi) non si celebra il matrimonio. Avverso le pubblicazioni possono essere sollevate opposizioni dai soggetti di cui all’art 102 c.c. proponendo ricorso al tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione. Trascorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per il compimento della pubblicazione l’ufficiale dello stato civile se non sono state proposte opposizioni rilascia il nulla osta alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili, tale atto riconosce ai nubendi il diritto soggettivo a veder trascritto tempestivamente il matrimonio religioso che sarà celebrato.

La celebrazione del matrimonio spetta al parroco che deve dare lettura degli art.143, 144, 147 c.c. se il parroco non da lettura di tali articoli il matrimonio è valido lo stesso.

Entro 5 giorni dalla celebrazione il parroco trasmette all’ ufficiale dello stato civile l’originale dell’atto di matrimonio e entro 24 ore dal ricevimento dell’ atto l’ufficiale dello stato civile lo trascrive nei registri di matrimonio  e ne da notizia al parroco, tuttavia  il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile per qualunque ragione abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto, la trascrizione inoltre  può essere effettuata anche dopo i 5 giorni (trascrizione tardiva) su richiesta dei contraenti o anche di uno di essi con la conoscenza e senza l’opposizione dell’ altro sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizi dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

La trascrizione tardiva è retroattiva ciò vuol dire che gli effetti dell’atto si producono dal momento della celebrazione.

2. I vizi matrimoniali

Così come sussiste la libertà matrimoniale, sussiste anche la libertà di poter sciogliere il vincolo coniugale, all’interno del codice canonico, infatti, è fatta la distinzione tra:

– vizi del consenso che sono quei vizi che rendono nullo il matrimonio. Sono vizi del consenso quelli che riguardano: l’intelletto ossia la mancanza di uso della ragione; difetto di giudizio circa i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio; cause di natura psichica, la manifestazione di volontà ciò significa che se i coniugi non manifestano il loro consenso attraverso segni o parole il matrimonio è invalido;

– vizi della volontà che sono quei vizi che si realizzano se sussiste una violenza fisica o morale e che, comportano l’invalidità del matrimonio.

Si distingue tra:

– impedimenti matrimoniali che  sono le circostanze di fatto che ostacolano la valida celebrazione di un matrimonio e che ne comportano la invalidità.

Gli impedimenti possono essere dispensabili se possono essere rimossi con autorizzazione del tribunale e non dispensabili in caso contrario.

Sono dispensabili: – gli impedimenti che derivano da età infatti il matrimonio può essere contratto solo da soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anni di età o che avendo sedici anni siano stati emancipati; – gli impedimenti che derivano da impotenza purché essa sia antecedente al matrimonio, perpetua e certa; – la parentela in linea collaterale di terzo grado e l’affinità in linea collaterale in secondo grado; – l’affinità in linea retta se deriva da matrimonio dichiarato nullo; – il divieto temporaneo di nuove nozze; – il vincolo di precedente matrimonio; – la disparità di culto (se un coniuge è battezzato e l’altro no); – voto di castità; – rapimento della donna per farle contrarre matrimonio; – il coniugicidio; – l’adozione.

3. La delibazione di sentenze ecclesiastiche

Il procedimento di delibazione è quel procedimento ammesso solo per il matrimonio concordatario  in forza del quale le sentenze ecclesiastiche pronunciate dai tribunali ecclesiastici aventi ad oggetto la nullità del matrimonio concordatario possono essere rese esecutive nello Stato italiano solo instaurando un apposito e speciale procedimento dinnanzi alla Corte di Appello territorialmente competente, ossia dinnanzi alla Corte di Appello nel cui distretto è compreso il comune di celebrazione del matrimonio.

La domanda di delibazione che può essere pronunciata da un solo coniuge nei confronti dell’altro o  dai coniugi congiuntamente va sottoscritta da un procuratore legale e richiede la presenza di taluni presupposti: – l’esistenza di due decisioni giudiziali conformi dichiarative della nullità del matrimonio; -il rilascio da parte del supremo tribunale della segnatura apostolica del decreto di esecutività attestante la esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità.

4. Il procedimento di delibazione 

Dopo il deposito della domanda con la relativa documentazione e una volta ottenuto il decreto di esecutività dal supremo tribunale della segnatura apostolica il giudizio di delibazione segue: – il rito camerale se la domanda è congiunta; – il rito ordinario se la domanda è proposta da un solo coniuge. In tal caso l’atto introduttivo del giudizio è la citazione da notificarsi all’altro coniuge.

La corte di Appello a cui è presentata la domanda compie tutti gli accertamenti del caso e verifica che ricorrano le condizioni per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica.

5. Condizioni per attribuire efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche

1) Rispetto del limiti dell’ordine pubblico: la corte di appello deve accertare che il giudice ecclesiastico che ha delibato era competente secondo l’ordinamento italiano a conoscere della causa e che il matrimonio era stato quindi celebrato secondo il rito concordatario e in Italia.

2) Rispetto del principio di ordine pubblico processuale: vuol dire che nel giudizio deve essere stato rispetto il diritto di difesa delle parti, ci sia stata una valida costituzione delle parti in giudizio, o la dichiarazione di contumacia di una delle parti, e il  rispetto del contraddittorio.

Se vi sono incompatibilità assolute la sentenza ecclesiastica delibata non potrà produrre effetti nell’ordinamento italiano. Le incompatibilità assolute si hanno quando i fatti posti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si chiede l’esecutività non sono assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia.

6. Effetti della delibazione

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per poter produrre i suoi effetti deve essere trascritta nei registri dello stato civile. La delibazione fa venire meno ex tunc gli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione e fa venir meno l’esigenza della domanda di divorzio se esso non è già intervenuto giudizialmente tra le parti.

7. Analisi dell’ordinanza della Cassazione n. 28409/2023

Proprio in riferimento alla delibazione nel presente contributo si analizza l’ordinanza emessa dalla Cassazione Civile nr. 28409/2023, in cui si discute circa la violazione di un presupposto della delibazione ossia la conformità della sentenza di nullità matrimoniale al rispetto dell’ordine pubblico.

Il caso portato all’attenzione della Corte ha avuto ad oggetto una sentenza di nullità del matrimonio emanata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della segnatura apostolica a causa del grave difetto di discrezione del giudizio della moglie circa i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio e per l’incapacità della stessa di assolvere gli obblighi derivanti dal matrimonio per cause di natura psichica.

Questi due vizi però sembrano essere in contrasto con un presupposto indispensabile della delibazione ossia la mancata sussistenza della violazione dell’ordine pubblico, atteso che nell’emanare la sentenza di nullità del matrimonio il Tribunale Ecclesiastico Regionale non ha tenuto conto del requisito della convivenza della coppia, protrattasi per diciannove anni, convivenza che non poteva definirsi coniugale visto che la coppia abitava presso i genitori della moglie ed era addirittura succube della dominazione della di lei  madre.

Viene contestato, pertanto, il fatto che i vizi posti alla base della decisione delibanda non sembrerebbero rientrare nell’art. 120 c.c. per la cui integrazione non basta la sussistenza di una situazione di immaturità e fragilità affettiva; infatti l’incapacità di valutare un vincolo indissolubile come quello del matrimonio non implica necessariamente la sussistenza di un deficit psichico tale da giustificare la nullità del matrimonio.

In relazione a questo contrasto tra la sentenza delibata e i principi dell’ordine pubblico si attende una nuova decisione della Corte d’Appello.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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