L’immediata fuoriuscita del minore infraquattordicenne dal circuito penale: profili problematici dell’art. 26 d.P.R.  488/1988

L’immediata fuoriuscita del minore infraquattordicenne dal circuito penale: profili problematici dell’art. 26 d.P.R. 488/1988

L’art 97 c.p. dispone che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età”. La presunzione assoluta di non imputabilità si giustifica alla luce di un doveroso contemperamento tra necessità e opportunità dell’intervento penale nei confronti di un soggetto che vive uno status particolare. La minore età del soggetto autore di reato di certo non attenua la dannosità del fatto compiuto, ma richiede la consapevolezza che gli episodi di devianza possano essere conseguenza di un mancato o errato indirizzo educativo.

L’epilogo processuale dell’art 97 c.p. è l’art 26 d.P.R. 488\1988, il quale richiede al giudice di pronunciare, in ogni stato e grado del procedimento, sentenza di non luogo a procedere, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici. La norma è sicuramente ispirata ai principi cardine della giustizia minorile, quali minima offensività e destigmatizzazione, volti ad evitare al minore l’ulteriore percorso traumatico del processo. Non possono, però, lasciare indifferenti le contraddizioni implicite alla norma.

La forma del provvedimento prescelto dal legislatore, appunto la sentenza, permette da un lato l’iscrizione nel casellario giudiziario come possibile presupposto di una futura ed eventuale valutazione della personalità e permette l’applicazione di una misura di sicurezza ai sensi dell’art 37 d.P.R. 488\1988, dall’altro, tuttavia, richiede un accertamento di responsabilità. L’accertamento si pone sì come garanzia volta ad evitare che il minore venga prosciolto da un reato non commesso, ma al contempo, contrasta con la ratio sottesa alla norma, permettendo l’immissione nel processo, di quel minore che si voleva tutelare.

Un primo orientamento della Corte di Cassazione ha ritenuto che “in presenza della non imputabilità ex art 97 cp, il giudice non è tenuto al preventivo accertamento per verificare l’eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia della sentenza ex art 26 DPR 488\1988, atteso che sarebbe ultronea qualsiasi indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire” (Cass. Sez V, 25 novembre 2009, n. 49863).

Alla luce di tali considerazioni, trovano spazio anche quegli indirizzi dottrinali che considerano più idoneo l’utilizzo di altri tipi di provvedimento, quali l’ordinanza o il decreto, sfociando nell’archiviazione disposta ai sensi dell’art 411 c.p.p. o 408 c.p.p., ora perché l’incapacità processuale del minore si pone come condizione di procedibilità, ora perché la notizia di reato riferita a persona non imputabile, si presenta come infondata.

Con successivo orientamento, la stessa Corte ha statuito che “la sentenza di non luogo a procedere, ex art 26 DPR 488\1988, per difetto di imputabilità del minore, postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito” soprattutto a seguito della sentenza n 20 del 1971 della Corte Costituzionale, la quale, eliminando ogni automatismo di cui all’art 224 c.p., pone in capo al giudice il compito di “conoscere il merito e di scandagliare la personalità del minore, allo scopo di valutare la necessità di applicare una misura di sicurezza” (Cass. Sez II, 22 aprile 2012, n.16769).

Fatte tali considerazioni, il punto problematico si sposta sulla portata dell’obbligatorietà richiesta al giudice, dall’art 26 DPR, di pronunciare sentenza, anche d’ufficio. Il problema si pone soprattutto nella fase procedimentale, ove manca un contraddittorio e di conseguenza la possibilità di confutare una supposta pericolosità, che come si è detto, può essere posta alla base di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

La Corte torna sul punto con sentenza 30 gennaio 2020 n.11541, affermando che “l’orientamento che consente di dichiarare de plano la non imputabilità del minore di anni quattordici, si pone in contrasto sia con i principi di rango costituzionale, quali artt 3, 10, 24 comma 2, 76, 111, 112 Cost, che con norme sovranazionali, quali l’art 40 della Convenzione di New York e l’art 6 CEDU, non consentendo la piena esplicazione del diritto di difesa”. La pronuncia trae origine dal ricorso avverso una sentenza del tribunale dei minorenni di Roma, che aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere ex art 26 DPR, senza aver preliminarmente provveduto all’instaurazione del contraddittorio, tramite fissazione dell’udienza preliminare. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto di dover annullare la sentenza, in considerazione del fatto che bisogna “assicurare al minore, ancorché infraquattordicenne e come tale non imputabile, la più ampia difesa al fine di scongiurare, consentendogli la partecipazione al processo nel pieno contraddittorio, qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dal coinvolgimento in un affare penale”.

Il d.P.R. 488\1988 nasce con lo scopo di eliminare o ridurre al minimo ogni influenza negativa e allo stesso tempo offrire al minore ogni stimolazione positiva racchiusa in un processo inteso quale corretto confronto con la società e con le sue regole. Tuttavia, le finalità educative del processo minorile non possono distogliere lo stesso dal suo principale scopo di accertamento del fatto.

Nella problematica esaminata è palese la difficoltà nel contemperare tali due istanze, in quanto, talvolta, di fronte ad un fatto di reato, anche se commesso da soggetto considerato per legge non imputabile, l’azione punitiva dello stato deve intervenire, ed è chiamata a trasformare l’esigenza di protezione del minore dal processo, nella necessità di tutelare i suoi diritti nel processo.


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Donatella Cirocco

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, attualmente praticante avvocato e stagista presso la Procura della Repubblica.

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