L’impatto dei media sul processo penale

L’impatto dei media sul processo penale

Negli ultimi giorni i mass media non fanno altro che parlare di Stefano Bossetti. Anche se non dicessi che si tratta della persona condannata pure in appello per il delitto di Yara Gambirasio, chiunque capirebbe. Perché da sei anni e mezzo, ormai, non si fa altro che parlare di lui e tutti sono diventati tecnici del diritto, esperti biologi, criminologi, e chi più ne ha ne metta.

Un processo mediatico, dunque, nel quale tutti possono avere un ruolo, formulare giudizi, concorrere a creare, peggiorare o migliorare la figura del colpevole, che da eventuale autore del delitto, si trasforma quasi in protagonista di un reality, sempre tenuto sotto controllo da importanti ma altrettanto pericolosi mezzi di comunicazione. La TV diventa un salotto di parti processuali, in cui si cerca o si delinea la figura del colpevole, il che potrebbe sembrare pure utile a prima vista, se non fosse che così facendo si rischia di svilire quelle garanzie costituzionali e processuali a tutela di un giusto ed equo processo.

Non è la prima volta, certo. Lo stesso è accaduto con il delitto di Cogne, con la giovane studentessa inglese in erasmus a Perugia (Meredith Kercher) e quindi Raffaele Sollecito e Amanda Knox, e poi il delitto di Garlasco (Chiara Poggi), Sarah Scazzi, ecc…

Ci troviamo di fronte ad una vera strumentalizzazione dei reati. E bisognerebbe riflettere su questo. Distogliamo l’attenzione da argomenti rilevanti (politica, economia, lavoro) per occuparci del potenziale assassino, come se fosse una delle tante serie tv americane.

Ognuno cerca di dire la sua, indipendentemente dalle reali competenze. In prima linea criminologi e psicologi attraverso pareri e analisi spesso superficiali e scontati che rischiano di focalizzarsi più sulla colpevolezza di un individuo che sull’efficacia delle indagini in corso o sulle specifiche competenze criminologiche. Quasi un ritorno a Lombroso l’inventore dell’antropologia criminale che, dagli occhi o dai lineamenti, riusciva a comprendere gli indici criminogeni della persona.

Oggi si fa, in tv, un esame molto simile strumentalizzando qualche gesto o e risalendo all’assassino attraverso le parole o semplicemente la grafia.

Questa continua attenzione mediatica, certamente, ha una influenza su chi poi si trova a dover giudicare realmente, su chi deve emettere la sentenza di condanna e, ancor prima, su chi segue le indagini.

Certo, nel nostro sistema sono comunque presenti delle norme a garanzia di un sano processo, si pensi all’art. 114 c.p.p. che al comma 2 sancisce il divieto di pubblicazione degli atti non coperti dal segreto, fino a quando non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare, e all’art. 329, comma 1 c.p.p. che stabilisce che gli atti di indagine compiuti dal PM. o dalla P.G. sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza, e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Con tali norme si cerca all’interno della giurisdizione penale di contemperare esigenze contrapposte, quali il diritto di cronaca, di critica e di informazione (art. 21 Cost.) e il diritto ad un giusto processo, svolto nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale (art. 111 Cost.).

Questo impianto normativo fa però fatica ad opporsi alle incursioni dei mezzi di comunicazione moderna, che sono sempre più invasivi. La pressante attenzione dedicata dai media alle vicende giudiziarie, determina frequentemente una disapplicazione delle norme poste a tutela del segreto (artt. 114 e 329 c.p.p.), assumendo per così dire la parvenza di una consuetudine abrogatrice. Ne consegue perciò non più un bilanciamento di interessi tra esigenze contrapposte, ma uno spostamento a favore del diritto di cronaca a svantaggio delle esigenze di giustizia e dei diritti degli imputati.

Si realizza una palese violazione del giusto processo, a discapito/ vantaggio del reo o potenziale reo di turno. Parlo di vantaggio, sì. Perché talvolta il processo si conclude con l’assoluzione. Ed è anche accaduto in uno dei famosi delitti degli ultimi anni. Il dominus delle indagini potrebbe concludere in fretta ed anche superficialmente perché pressato dall’opinione pubblica che vuole una sentenza subito. Di conseguenza, il giudicante potrebbe giungere all’assoluzione per carenza di prove a carico dell’imputato. Perché, non si dimentichi, l’art. 533 c.p.p. sancisce che “il giudice pronuncia sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Della pressione mediatica si è occupata anche la Corte di Cassazione (sentenza del 1 febbraio 2011 n. 3674), definendo con cristallina chiarezza il differente ruolo che i diversi attori del processo mediatico devono svolgere: “A ciascuno il suo, agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività”.

Alla fine, in questo marasma di esperti e giudicanti, ritengo che il ruolo più complesso resta quello di chi deve realmente giudicare.

La filosofa e scrittrice Hanna Arendt sosteneva che: “giudicare impone di non vedere, perché solo chiudendo gli occhi si diventa spettatori imparziali”.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Teresa Rullo

Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile. negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale. Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.

Latest posts by Avv. Teresa Rullo (see all)

Articoli inerenti