L’importanza della ludopatia ai fini della continuazione tra reati
Cassazione penale, sez. I, 17 dicembre 2018, n. 56704
La continuazione di reato «presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti nella mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee».
La prova di detta fattispecie investe l’analisi dell’interiorità psichica dell’agente e deve pertanto essere condotta attraverso precisi indici che, come chiarito dalla Suprema Corte, hanno un carattere sintomatico e non «direttamente dimostrativo»; sicché l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.
La ludopatia, pur essendo un disturbo della psiche che crea dipendenza, e affondando le proprie radici nella psiche dell’agente, non è stata assimilata dal legislatore alla condizione di tossicodipendenza, né consente il ricorso all’analogia con le disposizioni ex d.l. n. 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).
Pertanto, la S.C. ha precisato che «spetta però al giudice che è chiamato a valutare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso per i reati commessi da un soggetto affetto da ludopatia, valutare se tale situazione concreta, oltre a predisporre il reo alla commissione di particolari reati, possa aver inciso in concreto sulla insorgenza di una determinazione originaria a commettere tutti o parte dei singoli reati, per i quali si chiede l’applicazione della disciplina della continuazione».
La S.C. ha, quindi, accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale affinché dia applicazione al seguente principio: «la valutazione del giudice, […], deve svolgersi necessariamente sulla base dei dati emergenti dalle plurime sentenze di condanna, raffrontando i singoli fatti concreti nel periodo in cui sono stati commessi con il periodo di persistenza della situazione di ludopatia, anche alla luce dell’avvenuta cura successiva di tale stato».
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