L’incidenza della crisi sanitaria sulla fine del rapporto coniugale e sulla vita familiare
L’emergenza Covid-19 ha posto le basi per una repentina fuga in avanti verso la modernizzazione del processo civile, in particolare dei processi delle relazioni familiari.
Il carattere di urgenza che connota i procedimenti di separazione e di divorzio ha indotto il Consiglio Nazionale Forense ad adottare delle linee guida di natura temporanea dirette a definire lo svolgimento dei procedimenti in questione, coerenti a quanto prescritto nelle disposizioni nazionali dettate per le udienze civili generali.
In particolare, il CNF ha ritenuto necessario tutelare e bilanciare due diritti costituzionali di natura fondamentale: le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.) e quelle di tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.).
Per i procedimenti di natura consensuale, il CNF ha disposto il deposito telematico dei ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c., ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c.
In tali casi, i difensori possono convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta e trasmettere al Presidente per via telematica (almeno 24 ore prima della c.d. udienza virtuale) una dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte.
Nei procedimenti di natura contenziosa (rispetto ai quali è richiesto che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione), invece, la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto trova terreno fertile previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti (se questi ritengono che codesta modalità risulti compatibile con le esigenze della difesa).
Le linee guida riportano le modalità di svolgimento dell’udienza da remoto riportando l’art. 83, comma 7, lett. f,) del D.L. n. 18/2020, a norma del quale: “Il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.
Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, incluse quelle presidenziali, rinviate in virtù del D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020, nelle linee guida il CNF ha specificato che: “Si provvederà nel rispetto dei termini dilatori, per notifica alla costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite. Nel caso di mancata costituzione del convenuto nella fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza”.
Alla luce di tale scenario, affiorano numerose problematiche interpretative in merito ai procedimenti (tra i pochi non soggetti a sospensione) di “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”; problemi esasperati dal richiamo attuato nella relazione illustrativa del c.d. Decreto Cura Italia, al dato concetto euro-unitario di obbligazioni alimentari, rinvenibile secondo il legislatore nazionale nel Reg. UE 4/09.
In tale contesto, si pone un’ardua questione: i difensori, coinvolti in tali procedimenti, devono rispettare o meno i termini processuali determinati prima dell’emergenza?
Emerge, dunque, un problema di mancata osservanza da parte del legale dei termini stabiliti in origine.
In base ad un’interpretazione restrittiva della deroga alla sospensione (interpretazione suggerita dalla stessa Cassazione, in analogia con quanto previsto dall’art. 3 l.742/1969 sulla c.d. sospensione feriale) anche i termini per i procedimenti familiari devono considerarsi sospesi, fatta eccezione per le memorie difensive relative alle udienze in cui viene esplicitamente richiesta la fissazione di un dato assegno, la cui mancata previsione potrebbe comportare l’omessa tutela dei bisogni essenziali.
In un’ottica generale, si ritiene che, data l’indubbia rilevanza dei procedimenti di separazione e di divorzio, la modalità da preferire debba essere quella che “offra la possibilità per le parti ed i difensori di presenziare personalmente in Tribunale, ove possibile, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa”.
La scoperta del processo telematico in materia di separazione e di divorzio pone taluni interrogativi in merito all’efficacia di tale strumento nel contesto di cui si discute ed evidenzia, in ragione del carattere di urgenza di tali procedimenti, come gli stessi non possano essere congelati in attesa di un ritorno graduale alla normalità.
In realtà, l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova non solo l’apparato giudiziario ma ha avuto delle ripercussioni sulla tutela dei diritti fondamentali degli individui.
La limitazione degli spostamenti e la permanenza domiciliare, due delle principali misure poste in essere per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, innescano significativi effetti sulla vita e sui rapporti familiari, specialmente nei confronti delle famiglie disgregate.
Fin dall’entrata in vigore delle prime misure, il panorama giuridico si è interrogato se lo spostamento teso alla frequentazione della prole minore, da parte del genitore non collocatario, rientrasse tra le cause legittime di eccezione.
Il difficile bilanciamento tra i due interessi in gioco (nonché il diritto alla tutela delle relazioni familiari, sub specie dell’esercizio del diritto di visita, e il diritto alla salute) ha contrapposto due approcci differenti.
Il primo orientamento interpretativo considera fondamentale per il benessere dei figli minori il diritto degli stessi di incontrare il genitore con il quale non condivida la casa familiare.
Il secondo orientamento, invece, che prende le mosse dal Tribunale di Bari, saluta con favore la sospensione del diritto di visita in forma diretta.
Una questione piuttosto intricata concerne la sospensione degli incontri personali tra genitori e figli sostituiti da videochiamate, in relazione alle indicazioni messe a punto dai Servizi Sociali a seguito delle misure sanitarie.
Nel caso di specie, il padre separato chiede il mutamento delle disposizioni relative all’affidamento dei figli minori e, in via subordinata, il ripristino degli incontri con gli stessi da parte dei Servizi Sociali.
Il Tribunale di Busto Arsizio appare dedito ad un’ampia interpretazione delle disposizioni normative che consentano, in via del tutto eccezionale, gli spostamenti nel corso dell’emergenza sanitaria.
A prescindere dalla singola impostazione interpretativa, le valutazioni dell’organo giudicante tendono sempre a favorire il “best interest of the child”, così come la tutela e la garanzia della salute del minore.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Dott.ssa Luana Leo
La dottoressa Luana Leo è dottoranda di ricerca in "Teoria generale del processo" presso l'Università LUM Jean Monnet.
È cultrice di Diritto pubblico generale e Diritto costituzionale nell'Università del Salento.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il medesimo ateneo discutendo una tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo ”Famiglie al collasso: nuovi approcci alla gestione della crisi coniugale”.
È co-autrice dell'opera "Il Presidente di tutti".
Ha compiuto un percorso di perfezionamento in Diritto costituzionale presso l´Università di Firenze.
Ha preso parte al Congresso annuale DPCE con una relazione intitolata ”La scalata delle ordinanze sindacali ”.
Ha presentato una relazione intitolata ”La crisi del costituzionalismo italiano. Verso il tramonto?” al Global Summit ”The International Forum on the Future of Constitutionalism”.
È stata borsista del Corso di Alta Formazione in Diritto costituzionale 2020 (“Tutela dell’ambiente: diritti e politiche”) presso l´Università del Piemonte Orientale.
È autore di molteplici pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche in materia.
Si occupa principalmente di tematiche legate alla sfera familiare, ai diritti fondamentali, alle dinamiche istituzionali, al meretricio, alla figura della donna e dello straniero.
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