L’interpretazione del contratto: genealogia delle regole (Parte prima)

L’interpretazione del contratto: genealogia delle regole (Parte prima)

Sommario: 1. I criteri ermeneutici di età romana – 2. La creazione di un micro-sistema. Domat e la prevalenza del dato letterale – 3. L’intenzione comune dei contraenti. L’impostazione di Pothier e i lavori al Code Civil

 

1. I criteri ermeneutici di età romana

Il codice civile del 1942 dedica un intero capo all’interpretazione dei contratti. Si tratta del capo IV, contenuto all’interno della sezione II “Dei contratti in generale” del libro IV sulle obbligazioni.

Interpretare un contratto altro non vuol dire che mettere in moto quel procedimento ermeneutico finalizzato all’attribuzione del corretto significato alla pattuizione intercorsa fra le parti e alla determinazione dell’intento pratico da loro perseguito. Si tratta di una attività volta a stabilire che cosa decide il contratto e quali effetti dispiega.

Di qui la necessità di individuare dei criteri che spieghino e/o integrino il regolamento contrattuale.

Nella storia giuridica europea, la definizione dei procedimenti e dei criteri di giudizio riguardanti l’interpretazione dei contratti risale alla giurisprudenza romana.

Il giurista Celso già enunciava la visione secondo cui l’interprete deve mettere a fuoco ciò che può trarsi dal regolamento contrattuale andando al di là della forma e considerando le disposizioni vincolanti nella loro totalità, nel loro insieme.[1] Scriveva infatti: “…è scorretto giudicare o formulare un responso quando sia stata proposta solo una parte di una lex, senza che essa sia stata interamente esaminata” (Digesto, 1,3,24). Ed ancora, Celso chiarisce il criterio ermeneutico da adottare nel caso di dubbio sull’accordo raggiunto sancendo che l’ambiguità è sempre contro lo stipulator, realizzandosi un processo interpretativo favorevole al promittente. La clausola ambigua, infatti, rientra tra le parole pronunciate da colui che si è fatto promettere; tale ambiguità non può quindi risolversi a suo vantaggio.[2]

Un altro criterio per superare l’ambiguità delle clausole contrattuali è poi enucleato da Giuliano[3]. Il giurista romano non prende in considerazione gli interessi in gioco delle parti quanto piuttosto la possibilità che il contratto ha di produrre degli effetti pratici. In altri termini, se alla medesima disposizione si possono attribuire due significati, va accolto quello più adatto all’oggetto da realizzare; viene prescelto il significato che conduce all’adempimento della prestazione.

In seguito, in un passo dei libri responsorum, Papiniano torna sul rapporto tra clausole contrattuali e voluntas. Il criterio elaborato sarà destinato ad avere lungo seguito nella tradizione ed afferma che i dubbi legati all’interpretazione di un contratto vanno risolti con l’esame della volontà manifestata, piuttosto che delle sole parole pronunciate. Famoso è l’esempio del fondo dato in concessione da un municipio ad un privato, dietro pagamento di un corrispettivo. Letteralmente, l’accordo prevede che alla morte del concessionario il fondo passi in locazione al suo erede. Dando forza alla volontà manifestata, invero, può persino ammettersi l’ipotesi di una trasmissione al legatario della posizione di conduttore del fondo. L’accordo menziona solo l’erede; l’acquisto al legatario è conseguenza logica di quanto i contraenti hanno detto di volere.[4]

Ed infine, un ultimo criterio che va ad aggiungersi ai precedenti è formulato da Ulpiano: in caso di dubbio sull’interpretazione di un contratto, occorrerà procedere ad una attività di integrazione che deve tenere in debito conto gli usi praticati nel territorio in cui si contrae l’obbligazione.[5]

In definitiva, si deve alla giurisprudenza romana la creazione di una prima cornice contenente i canoni ermeneutici per l’interpretazione dei contratti. Questi i principi: volontà delle parti, totalità delle disposizioni, capacità di produrre degli effetti.

2. La creazione di un micro-sistema. Domat e la prevalenza del dato letterale

Il grande limite che si evince dalle fonti romane è la palese atomizzazione dei criteri interpretativi: tali canoni sono pensati indipendentemente l’uno dall’altro e non organizzati secondo un vero e proprio modello sistematico. Non c’è un ordine di scelta né un ragionamento che induca a preferire un canone rispetto ad un altro.

Il primo autore che tenta di fare un passo in avanti è Jacques Cujas. L’umanista francese parte proprio dall’esempio pratico avuto in eredità da Papiniano e si sofferma sulla volontà delle parti immaginandola come il primo oggetto d’indagine. La volontà è quel dato che dà senso al contratto e deve essere il primo oggetto d’indagine di fronte ad un testo ambiguo, cioè che può intendersi in due o più modi, o oscuro, cioè che non può intendersi in alcun modo.

Secondo Cujas è la voluntas che dà senso alle clausole di un contratto. Il giurista chiamato a compiere l’attività interpretativa dovrà, per prima cosa, decifrare il volere delle parti e solo dopo guardare agli altri aspetti.[6]

Il primo a prospettare l’interpretazione del contratto secondo una successione di procedimenti è Jean Domat.[7]

Questi organizza i criteri interpretativi partendo da quello della prevalenza del testo. Le parole si presumono vere qualora non siano contraddittorie. Tanto che l’indagine della volontà delle parti neppure è ammissibile se le parole non presentano dubbi o ambiguità.

In caso di incertezza, invero, si guarderà all’intenzione, procedendo ad una valutazione della volontà che si sostituirà al dato letterale.

Se anche in questo caso il dubbio permane, interverranno criteri ermeneutici esterni alla volontà mediante i quali il giurista dovrà stabilire o integrare il senso delle parole. Il riferimento è ad usi propri di determinati territori o ad abitudini proprie delle persone che hanno stipulato il contratto. Fermo restando che nel caso in cui qualunque vizio di espressione sia l’effetto della mala fede o della colpa di colui che deve spiegare la sua intenzione, l’interpretazione si fa contro di lui, poiché questi doveva far comprendere in maniera chiara ciò che intendeva.

La teoria dell’atto chiaro di Domat premia la naturalità del linguaggio ed il primato della libertà individuale: l’interprete non ha necessità di andare al di là delle parole se queste sono chiare, con la conseguenza che il suo libero convincimento è fortemente ridotto. Tuttavia, allorquando la mera lettura non si riveli idonea a stabilire il senso e gli effetti del contratto, si prenderanno in considerazione altri procedimenti volti a chiarire i dubbi.

3. L’intenzione comune dei contraenti. L’impostazione di Pothier e i lavori al Code Civil

Il micro sistema delineato da Domat viene condiviso, solo per un breve periodo, anche dal giurista Pothier.

Nelle sue Pandectae Justinianeae l’autore enuclea ben dieci regole sull’interpretazione dei contratti il cui presupposto è che vi sia un dubbio sul senso delle parole. La volontà dei contraenti diventa un dato che va oltre le parole e che si può presumere. Il ragionamento presuntivo, tuttavia, è ammesso solo se dal regolamento contrattuale sia emerso un dubbio.

Senonché, è nel 1761, tredici anni dopo la sua prima opera, che Pothier abbandona il presupposto del dubbio ed effettua un cambio di rotta con il suo Trattato sulle obbligazioni, elaborando delle regole ben ordinate che pongono al primo piano l’intenzione comune dei contraenti. Il modello delineato attribuisce un potere all’interprete: questi può scoprire e far valere la volontà come un dato dell’esperienza, come un processo mentale che si può ricostruire al di là della forma. Esaminiamone le regole.[8]

La prima regola sancisce che “nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, piuttosto che il senso grammaticale delle parole”. Il senso letterale viene messo da parte e superato. A tale prima regola corrisponde l’articolo 1156 del Code Civil.

La seconda regola torna, invece, a ipotizzare l’esistenza di un dubbio. In questo caso, “quando una clausola è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può avere qualche effetto”. L’esempio addotto dall’autore è molto chiaro. È convenuto tra Pietro e Paolo che sia lecito a Paolo passare sui suoi fondi. L’espressione cela un dubbio: Paolo può passare sui suoi fondi o sui fondi di Pietro? Il canone enucleato da Pothier e ricalcato dall’art. 1157 del Code Civil ci suggerisce che i fondi sui quali Paolo può passare sono quelli assegnati a Pietro. All’inverso, la convenzione non avrebbe senso alcuno.

La terza regola afferma che in caso di clausola ambigua, questa va interpretata secondo la natura del contratto.

Anche in questo caso l’esempio portato è molto chiaro: se con un contratto si stabilisce l’affitto di un fondo per nove anni, dietro il pagamento di un corrispettivo, il pagamento del corrispettivo è da intendersi non per una sola volta, ma come un pagamento da effettuarsi ogni anno, essendo tipico del contratto in esame che il prezzo consista in un versamento annuale. L’art. 1158 del Code Civil ricalca il medesimo criterio ma pone l’accento sulla materia del contratto, piuttosto che sulla sua natura.

La quarta e quinta regola fanno riferimento, invece, agli usi comunemente praticati nel territorio ove operano le parti. Si tratta di clausole ricavate dagli usi consolidati. Gli articoli 1159 e 1160 del Code Civil ricalcano in maniera identica i predetti criteri.

La sesta regola pone nuovamente l’attenzione sulle parole del contratto stabilendo che “una clausola si deve interpretare per mezzo delle altre contenute nell’atto, sia precedenti sia seguenti”. Il riferimento è, dunque, alla totalità delle clausole contenute nell’atto. Tale principio è cristallizzato dall’art. 1161 Code Civil.

La settima regola fa luce sul tema del dubbio e prospetta un canone esterno alla volontà. Si tratta di una integrazione. La clausola dubbia va sempre interpretata contro colui a favore del quale il contratto mira a costituire un credito. Lo stesso schema è formulato dall’art. 1162 del Code Civil, riferendosi più ampiamente ad ogni tipo di obbligazione.

L’ottava regola mira ad identificare l’oggetto della convenzione. Infatti, per quanto possano essere generali i termini dell’accordo, questo non può non comprendere che le cose su cui i contraenti si sono proposti di effettuare il contratto e non quelle non tenute in considerazione. Stesso schema adottato dall’art. 1163 del Code Civil.

La nona regola, che pure riguarda l’oggetto del contratto, fissa il criterio presuntivo che la volontà, diretta a trasferire un insieme di cose, riguardi tutte le cose costituenti il patrimonio, sia che i contraenti ne abbiano conoscenza specifica, sia che abbiano menzionato la totalità senza alcuna specificazione. Tale criterio non è stato recepito nel Code Civil.

La decima regola permette alle parti di prevenire l’insorgere di un dubbio in sede di esecuzione del contratto. Lo schema viene recepito anche dal Code Civil nel suo art. 1164. Si pensi ad un matrimonio al cui riguardo si è stipulata la comunione dei beni e, nello specifico, si è stabilita la comunione delle eredità future. Secondo il criterio ermeneutico delineato da Pothier, l’obbligazione riguarderà l’ipotesi indicata espressamente dalle parti ma anche tutti i beni normalmente rientranti nella comunione.

Con le ultime due regole Pothier afferma, innanzitutto, che una clausola concepita al plurale deve interpretarsi come la combinazione di più clausole singolari (se una donazione a favore di due soggetti è legata ad un obbligo di restituzione dei beni conseguente alla loro morte, tale obbligo è duplice e riguarderà entrambi i donatari); ed ancora che ciò che è al termine di una frase deve essere correlato all’intera frase e non solo alle parole immediatamente precedenti (se nel contratto di vendita di un fondo si è detto che la vendita comprende “grani, frutti e vini che sono stati raccolti durante quest’anno” le ultime parole “che sono stati raccolti durante quest’anno” andranno riferite a ciascuno degli oggetti indicati e non solo ai vini).

La regole ermeneutiche delineate da Pothier saranno oggetto di discussione nella fase di predisposizione del Code Civil. Qui basti accennare che i principali commenti ottocenteschi al codice faranno maggiormente leva sull’insegnamento di Domat, approcciando invece con cautela all’innovazione del suo successore.

Toullier, ad esempio, fornisce una definizione generale dell’attività interpretativa qualificandola come risolutoria di dubbi; questi riteneva che non occorreva interpretazione in tutti quei casi in cui il dato letterale del contratto fosse chiaro.[9] In altre parole, il commentatore fa propria la massima in claris non fit interpretatio. Prima l’attenzione va focalizzata sul dato letterale del contratto, visto nel complesso delle clausole; poi, se rimane un dubbio, si fa leva sull’intenzione dei contraenti; solo alla fine, in caso di ulteriori incertezze, andranno utilizzati parametri esterni.
Alla luce di tali riflessioni, due sono i paradigmi che andranno ad influenzare l’attività interpretativa ai tempi della stesura del Code Civil. Da un lato, il valore delle parole del contratto e l’esame delle clausole nella loro reciproca connessione non possono essere indipendenti da una accurata indagine sulla volontà delle parti. Dall’altro, in tutte le ipotesi di dubbio e/o incertezza, potranno essere utilizzati criteri esterni con la chiara funzione di integrazione del contratto.

A questo punto, non resta che vedere in che modo lo schema sinora delineato ha influenzato i lavori di predisposizione del codice italiano del 1865 e l’attuale codice civile.

Continua…

 

 

 

 

 


[1] Cfr. Digesto, 1,3,17 (Celsus libro XXVI digestorum) secondo cui conoscere le leges non è possedere le loro parole, ma la loro forza e il loro potere. Forza e potere sono le condizioni di efficacia del vincolo contrattuale che si è costituito a mezzo delle parole con cui il promittente viene obbligato ad adempiere.
[2] Cfr. Digesto, 34,5,26 (Celsus libro vicesimo sexto digestorum).
[3] Cfr. Digesto, 50,17,67 (Iulianus libro octagensimo septimo digestorum).
[4] Cfr. Digesto, 50,16,219 (Papinianus libro secundo responsorum).
[5] Cfr. Digesto, 50,17,34 (Ulpianus libro quadragensimo quinto ad Sabinum).
[6] Jacques Cujas, Commentarius ad resp. Papiniani, in Opere, ed. Neapolis, 1758.
[7] J. Domat, Les Loix civiles dans leur ordre nature, Parigi, 1689.
[8] J. Pothier, Traitè des obligationes, 1761.
[9] Charles B. M. Toullier, Le droit civil francais suivant l’ordre du code, Parigi, 1820.

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