L’investimento del pedone e la responsabilità del conducente
L’investimento di un pedone da parte di un automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale senza scontro tra veicoli. In relazione ad una simile ipotesi, è destinata a trovare applicazione la presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c., in virtù della quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Invero, in queste situazioni, il conducente del mezzo è manlevato da ogni responsabilità solo nel caso in cui abbia fatto tutto il possibile per evitare l’investimento. La manovra repentina e azzardata che determina l’investimento di un pedone configura la violazione delle comuni norme di prudenza in materia di circolazione dei veicoli e quindi la risarcibilità del danno in favore del malcapitato.
Il dovere di attenzione del conducente, teso all’avvistamento del pedone, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, si sostanzia essenzialmente in tre obblighi comportamentali: “quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, soprattutto dei pedoni”.
Inoltre, in una recente pronuncia, la Cassazione (Cass. Pen. 51191/2015) ha stabilito che il conducente nei centri abitati deve vigilare per avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori dagli spazi ai medesimi riservati e deve tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocità secondo l’occorrenza e arrestando la marcia del veicolo al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Per tali ragioni, anche ai sensi delle norme generiche di prudenza prescritte dagli artt. 140 e 141 Cds, la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al conducente del veicolo. L’automobilista ha, infatti, un dovere di attenzione nei riguardi dei pedoni, pertanto grava su costui l’obbligo di ispezionare continuamente la strada durante le manovre, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico, nonché di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
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Avv. Teresa Rullo
Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile.
negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale.
Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.
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