Liquidazione del danno morale e del danno esistenziale

Liquidazione del danno morale e del danno esistenziale

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 2788 del 31.01.2019, rappresenta un significativo approdo sul tema della liquidazione del danno morale ed esistenziale.

Infatti, l’annosa questione sulla risarcibilità o meno in via autonoma del danno morale e, soprattutto, del danno esistenziale ha investito dottrina e giurisprudenza a partire dalle note sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che “il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva”.

Giova precisare che, nel corso degli anni, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato il concetto di danno morale, inteso dalle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 quale “patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamenti psichici” di natura meramente emotiva e interiore, nonché “come lesione della dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana” (Cass. civ., sez. III, n. 1361/2014).

Per danno esistenziale, invece, deve intendersi il “pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse, quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

La giurisprudenza di legittimità a più riprese ha affermato che il danno morale è ontologicamente distinto dal danno biologico, assumendo autonomo rilievo nell’ambito della composita categoria del danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22585) e sottolineando come debbano meritare maggior considerazione le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano, rispetto al calcolo tabellare, dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam (Cass. civ., sentenza n. 18611 del 22.09.2015).

Di recente, la Cassazione ha previsto la risarcibilità del danno biologico, della sofferenza interiore e delle dinamiche relazionali di una vita che cambia (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 17/01/2018 n° 901).

A ben vedere, dunque, la giurisprudenza tende sempre più ad un avvicinamento alla tesi della autonoma risarcibilità del danno morale e del danno esistenziale rispetto al danno biologico.

Sul punto, già la Cassazione con sentenza n. 18611 del 22.09.2015 affermava che risarcire il danno esistenziale non significa operare una duplicazione di voci di danno, ma riconoscere il diritto del macroleso ad un equo ristoro per la perdita della sua dignità di persona.

La significativa “querelle” sulla risarcibilità o meno in via autonoma del danno morale e del danno esistenziale ovvero della sovrapponibilità o meno del danno morale e del danno esistenziale sembra essere giunta al capolinea, o almeno si spera, con la sentenza in commento, ovverosia con la sentenza n. 2788 del 31.01.2019.

Nella sentenza, infatti, si legge che: “[…] il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)”.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che il danno morale e il danno esistenziale sono entrambe voci del danno non patrimoniale e come tali entrambe risarcibili.

Per quanto riguarda l’accertamento del quantum del danno morale e del danno esistenziale, si legge che il giudice deve tener conto dell’insegnamento della Corte costituzionale, in particolare della sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss., e degli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17.

L’art. 138, infatti, – la cui rubrica è stata trasformata da quella di danno biologico in quella, onnicomprensiva, di danno non patrimoniale), al comma 2, lett. e), dispone che: “[…] al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione”.

Si legge, ancora, al comma 3 della suddetta norma che: “[…] quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”.

La Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno da conseguenze “ordinarie”, e cioè quelle che subirebbe qualunque soggetto in condizioni analoghe, è affidato a meccanismi tabellari, meccanismi uniformi a mezzo dei quali valutare la liquidazione del danno non patrimoniale, con la possibilità di aumentare la misura standard del risarcimento “[…] nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari“.

Orbene, il giudice deve liquidare il danno forfettariamente attraverso i meccanismi tabellari, secondo conseguenze ordinarie che subirebbe normalmente qualsiasi vittima di analoghe lesioni, per poi procedere alla personalizzazione, valorizzando le circostanze “peculiari” del caso di specie,  che giustificano una differente e individuale considerazione monetaria.

Rebus sic stantibus, il giudice, in presenza di danni alla persona conseguenti alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto, dovrà necessariamente valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale che quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita, nonché risarcire distintamente il danno morale e il danno esistenziale.


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