Liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Sommario: Presentazione – 1. Processo civile e penale e patrocinio a spese dello Stato – 1.a)  Principi delle spese nel processo civile (cenni) – 2.a)  Principi delle spese nel processo penale (cenni) – 3.a) Patrocinio a spese dello Stato: normativa e rapporti tra i soggetti processuali (cenni) – 2. Il “ sistema della doppia” pronuncia – 2.a) Liquidazione ai sensi dei codici di rito e liquidazione ai  sensi della normativa del tusg – 2.b) Rapporto tra i due provvedimenti di liquidazione – 2.c) Autonomia dei provvedimenti in relazione alla forma – 2.d) Autonomia dei provvedimenti in relazione alle finalità – 2.e) Autonomia dei provvedimenti in relazione alla efficacia – 2.f) Autonomia dei provvedimenti in relazione al recupero delle spese – 3. Criticità nelle liquidazioni – 3.a) Riduzione degli importi a difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – 3.b) Il ( falso) “problema” della corrispondenza negli importi nelle due forme di liquidazione – 3.c) Discriminazione nei pagamenti eseguiti a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio e “ipotesi” di soluzione – 4. Provvedimento di liquidazione, prescrizione e decadenza – 4.a) Istanza di liquidazione – 4.b) Decadenza del diritto alla liquidazione onorari e spese  – 4.c) Prescrizione del diritto alla liquidazione – 4.d) Natura giuridica del decreto di liquidazione – 4.e) Divieto di revoca del decreto di liquidazione – 4.f) Opposizione al decreto di pagamento – 5. Effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato sul decreto di liquidazione onorari difensore parte ammessa – 5.a) Indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità – 5.b) L’indirizzo ministeriale

 

Presentazione

Alla soccombenza, nel processo civile e nel processo , segue , tra l’altro [1], la condanna al pagamento delle spese che controparte [nel processo penale parte civile] vittoriosa ha affrontato nel giudizio, salvo, nel processo civile, compensazione ove ricorrano giusti motivi.

Criticità si sono evidenziate, in relazione alla determinazione del quantum, al momento della liquidazione delle spese nei giudizi in cui parte, vincitrice nel giudizio, è ammessa al patrocinio a spese dello Stato [2] [nel prosieguo del lavoro indicato con l’acronimo pss].

Spese processuali, in specie quelle relative agli onorari del difensore, che sono liquidate, nel provvedimento che definisce il giudizio, avuto riguardo alle regole dei codici di rito in materia e dei parametri professionali  e, a favore di parte ammessa al pss , anticipati, con importo ridotto ed autonomo decreto, dall’Erario, secondo i principi e la normativa [speciale] di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 c.d. Testo Unico spese di giustizia  [nel prosieguo del lavoro indicato con l’acronimo tusg].

Criticità che si palesano, quindi, in relazione alla diversa , nel processo penale articoli 535, 541, 542 c.p.p. e nel processo civile articolo 91 c.p.c., quantificazione delle spese nel provvedimento definitorio, grado e/o fase, del giudizio, e contestuale [3] , secondo la dizione del comma 3 bis articolo 83 tusg [4], emissione del decreto di pagamento delle spese anticipate [5] dallo Stato,  determinandosi, nei fatti , una sostanziale, nei limiti e nelle forme che analizzeremo nel prosieguo, duplicazione del titolo di pagamento.[6]

Nel presente lavoro [7] affronteremo le tematiche relative alle liquidazioni spese a favore del difensore di parte ammessa al pss e all’autonomia nella forma, contenuto, finalità e modalità di esecuzione, dei due provvedimenti  in relazione alla normativa codicistica e a quella del testo unico spese di giustizia che sottendono le liquidazioni stesse.

Affrontando, inoltre, la questione relativa a che il patrocinio a spese dello Stato, istituto a favore dei non abbienti, comporta un [ingiustificato] vantaggio a favore di parte ricca pur risultata soccombente nel giudizio, con una immotivata, nell’architettura normativa che sottende agli istituti giuridici che entrano in gioco, decurtazione degli onorari dei difensori (e dei professionisti Consulenti e Periti che operano nel giudizio) indicandone una soluzione, della problematica, che, riteniamo, essere giuridicamente sostenibile.

Le conclusioni del presente lavoro, in relazione alle riduzione dei compensi , varranno anche in relazione delle spese ed onorari degli altri professionisti [ = Consulenti d’Ufficio, Periti, Consulenti di Parte [8] ] che in ragione del proprio ufficio partecipano al processo.

1. Processo civile e penale e patrocinio a spese dello Stato (cenni)

I principi che sottendono alle spese che i soggetti privati sarebbero [sono] tenuti a sostenere nel processo civile e penale trovano una diversa applicazione con l’ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato.

Ammissione che produce i suoi effetti, sia nei confronti delle parti ammesse e non ammesse  ma anche dei professionisti che a vario titolo ( Difensori,Periti, Consulenti d’Ufficio e di Parte) partecipano in ragione del loro ufficio al processo.

1.a) Nel processo civile al principio che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale  (c.d.  principio della domanda [9] ) , è connesso l’onere, a carico della parte processuale, dell’ anticipazione delle spese del , e per il, giudizio.

Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, tusg [10] “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..”.

La regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una, importante, deroga [11]  “ se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.”

1.b) Nel processo penale ai sensi dell’articolo 4 tusg :  “Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 694, comma 1, codice di procedura penale e dell’articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”

Nel processo penale se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.” [12]

1.c) Il Patrocinio a spese dello Stato è l’istituto con il quale viene garantito al non abbiente il diritto costituzionale, articolo 24 Costituzione, ad agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 [13] si è avuto un radicale riordino della disciplina in materia di strumenti a garanzia costituzionale per il non abbiente [14].

Con l’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia , il “vecchio” istituto del Gratuito Patrocinio ha lasciato il posto alla nuova figura del Patrocinio a spese dello Stato [15].

Il patrocinio a spese dello Stato trova, oggi, completa regolamentazione nella parte III, articoli  74 a 141, del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 che riunisce e coordina l’intera materia.

► La Parte terza del tusg intitolata  “ Patrocinio a Spese dello Stato” è composta :

  • da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;

  • da un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale;

  • da un Titolo III art 115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale;

  • da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario;

  • da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV.

► L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, in relazione alle spese, investe quattro distinti  rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia normativa:

  1. tra parte ammessa al beneficio e lo Stato: rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal Testo Unico spese di Giustizia D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [16] ;

  2. tra parte ammessa al beneficio [17] e professionista[18] (difensore o consulente): rapporto regolamentato dalla normativa in materia  di patrocinio e quindi dal Testo Unico spese di Giustizia D.P.R.  30 maggio 2002 n. 115 [19];

  3. tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio : rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito [20] , articolo 91 codice di procedura civile, nel processo civile[21] e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, articoli 541,542 codice di procedura penale [22] ;

  4. tra professionista e Stato : rapporto regolamentato dalla normativa in generale [23].

 2. Il “ sistema della doppia” pronuncia

≈ “ a definizione del grado o fase del giudizio le spese processuali, comprensive dei compensi [onorario e spese] spettanti al difensore delle parti nei giudizi civili e penali, sono liquidate secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e in applicazione dei parametri professionali”.

 “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello  Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria  con separato decreto di pagamento ai sensi degli articoli  82 e 83 D.P.R. n. 115/02 con le riduzioni di cui all’articoli 106-bis e 130 D.P.R. n. 115/02  e anticipati al professionista  dall’Erario ” .

  “..dal momento in cui il giudice riceve comunicazione dell’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato si viene ad instaurare nel processo in corso un sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in  favore del difensore di parte ammessa”.

“ Il decreto di pagamento emesso dal magistrato, ai sensi dell’articolo 171 D.P.R. n. 115/02 costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico spese di giustizia”

2.a) Liquidazione ai sensi dei codici di rito e liquidazione ai sensi della normativa del tusg

L’ammissione, nel processo civile [24] e nel processo penale [25], della parte al patrocinio a spese dello Stato [26] produce, a favore dell’ammesso, gli effetti dell’ anticipazione [27] e della prenotazione a debito [28] e , limitatamente al processo penale [29], la gratuiticità delle copie.

Tra le spese che lo Stato anticipa a favore dei privati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile [30] e nel processo penale [31],  annoveriamo gli onorari e le spese dovuti al difensore della parte ammessa .

Il Legislatore, nel riordino della materia attinente al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla liquidazione di degli onorari e le spese dovuti al difensore di parte ammessa “…. ha scelto di uniformandosi alla precedente normativa di cui all’articolo 15 undicies legge n 217/1990 ( secondo cui il giudice decideva contestualmente alla decisione di merito…con decreto motivato al termine di ciascuna fase o grado del procedimento)…

…. e sganciarsi da quella di cui alla legge 533/1973 ( che all’articolo 14 prevedeva che la liquidazione venisse effettuata dal giudice  con il provvedimento che decide la causa ancorando così indissolubilmente il provvedimento di liquidazione all’esito del giudizio) prevedendo l’emissione di un separato decreto autonomamente impugnabile con un sistema ben diverso dagli ordinari mezzi di impugnazione della causa principale”.[32]

Alla definizione del grado o fase del giudizio in relazione alla liquidazione onorari e spese del difensore potremmo avere :

spese liquidate [artt. 535, 541,542 c.p.p. nel processo penale, e art. 91 c.p.c. nel processo civile] che trovano la loro regolamentazione nei codici di rito e nelle tariffe [oggi parametri] professionali e il cui recupero, nei confronti di parte soccombente o condannata, rientra [ è regolamentato da e ]  nell’ambito dei rapporti giuridici tra privati;

spese liquidate, nel processo civile e penale, ai sensi della normativa dello specifico testo unico [artt. 82,83 tusg ]: ai sensi del quale “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello  Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria [33] con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82   DPR 115/02” [34], considerato che ai sensi dell’articolo 171 del citato tusg Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.

Spese, ex articolo 82 e 83 tusg che se pure liquidate tenendo conto delle regole dei codici di rito e delle tariffe [oggi parametri] professionali  [35] trovano una, loro ulteriore, regolamentazione nelle:

a) norme del tusg in relazione al soggetto che ne anticipa il pagamento [Stato] e nella riduzione [artt. 106-bis e 130] del loro ammontare in relazione alle tariffe [oggi parametri] professionali ,

b) nel recupero delle stesse che viene effettuato secondo le norme del testo unico spese di giustizia e, nello specifico, articoli 110 [36], 133 [37],134 [38] .

Due tipologie di liquidazione spese dirette a soddisfare esigenze, e soprattutto finalità, diverse:

a soddisfare parte vincitrice del giudizio la liquidazione spese ai sensi della normativa codicistica di rito in attuazione del c.d. principio della soccombenza [nel civile] o della condanna [nel penale] , in virtù del quale parte soccombente o condannata è tenuta, salvo i casi, nel solo processo civile, motivati di compensazione [39], a rifondere a controparte processuale le spese che quest’ultima ha affrontato nel giudizio.

a soddisfare, o per meglio dire, a garantire il diritto costituzionale all’azione e alla difesa nel giudizio da parte dei non abbienti [40] le liquidazioni spese effettuate ai sensi della specifica normativa del testo unico spese di giustizia e, nello specifico, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Due tipologie di liquidazioni che coesistono nello stesso giudizio solo in presenza di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Praticamente:

→ nei procedimenti  in cui sono le parti private che anticipano le spese avremo nel provvedimento (sentenza,ordinanza,decreto) che definisce il grado o la fase del giudizio la liquidazione delle spese processuali che vengono, salvo nel processo civile  i casi di compensazione [41], posti a carico di parte soccombente nel processo civile, articolo 91 c.p.c., e di parte condannata nel processo penale, articoli 535, 541, 542 c.p.p.

→ nei procedimento in cui lo Stato anticipa le spese avremo, contestualmente, l’esistenza di due o  più  liquidazioni :

– quella, processo civile articolo 91 c.p.c. e processo penale articoli 535,541, 542 c.p.p., nel dispositivo della sentenza o nel provvedimento[ ordinanza, decreto] che in genere definisce il grado o la fase del giudizio e costituisce capo autonomo del provvedimento giurisdizionale [42] ;

– quella espressamente per decreto [43] , sia nel processo civile che penale, emesso ex art. 82, 83, 171 tusg a favore del difensore di parte ammessa .

Il provvedimento di anticipazione liquidazione a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato riveste, quindi, obbligatoriamente la forma del decreto.[44]

Decreto di liquidazione che  “ha natura decisoria e giurisdizionale” [45] statuendo su “ diritti soggettivi (di natura patrimoniale)[46] come è “ confermato anche dalla disciplina processuale civilistica dell’opposizione al decreto di pagamento “[47].

Anche per la Corte Costituzionale [48]il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale..”[49]

Il diritto del difensore di vedersi liquidare le proprie competenze sussiste, con particolare riferimento al processo civile, anche nelle ipotesi in cui la causa non si definisce con una pronuncia del magistrato nel merito del giudizio .

La direttiva ministeriale [50] ai sensi della quale “ l’attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell‘ ufficio  giudiziario, deve trovare  fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali” va, correttamente, inquadrata nell’ambito dell’architettura processuale civile e nelle disposizioni del testo unico spese di giustizia.

Direttiva ministeriale, quindi, da correttamente ancorarsi ai dettati processuali civili e che trova applicazione, avuto riguardo alla successiva, ed eventuale ricorrendone i presupposti, azione di recupero di quanto lo Stato abbia prenotato a debito e/o anticipato nel giudizio, anche nelle ipotesi in cui il giudizio non si definisce nel merito e il giudice non dispone espressamente sulle spese [51] .

Nel processo civile, infatti, il difensore di parte ammessa al pss ha diritto a vedersi anticipato, ex articolo 82 e 83 tusg, il proprio compenso anche nel caso in cui il giudizio si concluda con l’ordinanza con la quale viene dichiarata l’ estinzione e o cancellazione della causa dal ruolo [52], fatto salvo il diritto  da parte dello Stato di recuperare quanto anticipato e/o prenotato a debito [53] ai sensi del comma 2 , seconda parte, 3,4 e 5 articolo 134 tusg  [54] .

Per gli uffici ministeriali giustizia [55] importante, in queste tipologie di definizione dei giudizi che “i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”[56].

2.b) rapporto tra i due provvedimenti di liquidazione

Le due tipologie di spese, liquidazione ai sensi della normativa dei codici di rito e  parametri professionali e liquidazioni ai sensi della normativa del testo unico spese di giustizia, quando coesistono nel processo in cui parte ammessa al pss risulta vincitrice, sono inquadrabili in un rapporto da genere (= liquidazioni ex codice di rito) a specie (= liquidazioni ex tusg).

Tipologie di spesa l’una (= liquidazione regolamentata dal testo unico spese di giustizia)  interdipendente dall’altra (= liquidazione regolamentata dai codici di rito e parametri professionali)  solo, e specificamente , in relazione :

a) alla determinazione del quantum liquidato, a sua volta nella misura ridotto nel decreto ex tusg rispetto al quantum liquidato nel provvedimento che definisce il grado o fase del giudizio,

b) alle specifiche ipotesi di recupero a favore dello Stato [57] che , in caso di definizione del giudizio con condanna di parte non ammessa[58], ne prevede l’espressa imputazione del pagamento in favore dell’Erario.

Per la Giurisprudenza di Legittimità “..dal momento in cui il giudice riceve comunicazione dell’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato si viene ad instaurare nel processo in corso un sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in  favore del difensore di parte ammessa” .[59]

Le due tipologie di liquidazione di spese mantengono, comunque, autonomia relativamente alla forma, agli effetti e alla efficacia del provvedimento.

2.c) Autonomia dei provvedimenti in relazione alla forma

Relativamente alla forma delle due tipologie di liquidazioni abbiamo :

spese liquidate,  nel processo penale artt. 535, 541, 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 c.p.c., nello stesso provvedimento [nella parte dispositiva dello stesso] che definisce il giudizio [si tratti di sentenza, decreto o ordinanza];

spese liquidate e anticipate dallo Stato, nel processo civile e penale, artt. 82 [60],83 [61] tusg nella forma del decreto.

Ai sensi dell’articolo 171 tusg Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.[62]

Per la giurisprudenza di legittimità [63] l’indirizzo ministeriale giustizia [64]l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello  Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82   DPR 115/02”.

Autonomia tra i due provvedimenti di liquidazione che ha trovato, ulteriore, conferma anche in relazione al momento di emissione dei provvedimenti, a seguito della riforma dello stesso articolo 83 tusg e che ha portato all’introduzione del comma 3 bis [65] .

Per la giurisprudenza di legittimità [66] “ …l’art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso [67] dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito”.

Ribadendo che “ è pianamente ammissibile presentare tale istanza anche successivamente alla definizione del giudizio di merito [68], posto che l’articolo 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002 ha una finalità meramente acceleratoria, limitandosi a raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.

In tal senso depone anche la previsione “ contenuta nell’art. 83 che prevede che il giudice competente possa provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è avvenuto dopo la loro definizione.”

La diversa soluzione che imporrebbe “ a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico “  contraddirebbe la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione per la quale “ … la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si riferisce, trascurando in tal modo l’autonomia sia provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia.” [69]

2.d) Autonomia dei provvedimenti in relazione alle finalità

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio dell’autonomia delle  liquidazioni in relazione alle finalità proprie dei provvedimenti:

a) quella ai sensi del codice di rito diretta, in attuazione del c.d. principio della soccombenza, a soddisfare parte vincitrice delle spese che ha dovuto sostenuto nel giudizio;

b) quella ai sensi del testo unico spese di giustizia, con la quale viene garantito al non abbiente il diritto costituzionale, articolo 24 Costituzione, di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione mettendone a disposizione gli strumenti necessari.

Per la Cassazione Penale [70] “la disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo.

L’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.”

Per la Cassazione Civile [71] nei giudizi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR n. 115 del 2002 .

L’autonomia tra le due tipologie di liquidazioni si ha, inoltre, riguardo  alle diverse forme di impugnazione.

Impugnazione ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 170 tusg [72] le liquidazioni effettuate con decreto ex artt. 82 e 83 tusg.

Tra i soggetti legittimati all’impugnazione del decreto di liquidazione ricordiamo, ex articolo 171 tusg, anche il Pubblico Ministero anche se non è parte nel giudizio [73].

Impugnazione nelle forme ordinarie previste dai codici di rito per le spese liquidate nei provvedimenti (sentenza, ordinanza, decreto) che definiscono il grado o la fase del giudizio [74] .

2.e) Autonomia dei provvedimenti in relazione alla efficacia

Tra le due tipologie di liquidazioni, è, infine, riscontrabile autonomia normativa in relazione alle efficacia dei titoli avuto riguardo alle attività delle cancellerie giudiziarie e a quelle dei destinatari del provvedimento.

titolo per il recupero

Il provvedimento definitivo del giudizio è titolo per il recupero delle somme che lo Stato ha prenotato a debito o anticipato nel giudizio [75].

Gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula [76] pongono l’accento sulla necessità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione

≈  titolo per il pagamento

Il provvedimento di liquidazione spese emesso ai sensi degli articoli  82 e 83 tusg è titolo per il pagamento a favore dell’interessato [77]. Nel Testo Unico spese di giustizia Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.[78]

spedibilità esecutiva dei provvedimenti di liquidazione

Ai fini dell’esecuzione del titolo :

→ Le spese di lite liquidate in sentenza civile , articolo 91 codice di procedura civile, sono (erano [79]) “spedibili” in forma esecutiva  ex art. 475 codice di procedura civile [80] .

Spedibili , anche nel processo penale,  in forma esecutiva le liquidazioni ex articolo 541 codice procedura penale.

In materia penale si aveva avuto un ingiustificato [81] indirizzo ministeriale [82] ai sensi del quale la spedibilità in formula esecutiva delle spese ex art 541 c.p.p. è legata al risarcimento se nelle forme di cui al disposto dell’articolo 540 c.p.p. .

Indirizzo ministeriale [83] mutato e favorevole alla spedibilità  del titolo in forma esecutiva[84] .

→ Il  decreto artt. 82 e 83 tusg a favore dell’avvocato non è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Tale tipologia di provvedimento non è, quindi, rilasciabile, in copia con l’apposizione della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. [85]

Per il ministero della Giustizia [86]  “… il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico.

La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato(perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo….omississ….

L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore..” .

L’avvocato della parte ammessa non potrà, quindi, ottenere la liquidazione delle proprie competenze a carico dell’erario chiedendo la copia esecutiva della sentenza, azionando un titolo ottenuto secondo le norme del codice di rito [87] ma, ex articolo 82 e 83 tusg, secondo l’architettura dello stesso Testo Unico spese di giustizia , improntata ai criteri della contabilità pubblica, e, quindi, attenderne la liquidazione da parte del Funzionario competente , secondo le modalità che sono indicate nel successivo capitolo 3 paragrafo 3.b a cui si rinvia.

2.f) Autonomia dei provvedimenti in relazione al regime del recupero delle spese

Le due tipologie di liquidazione si differenziano,infine, in relazione ai tempi e ai modi di recupero delle somme nei confronti di parte soccombente

Le spese di lite liquidate in sentenza sono recuperabili, quali capi autonomi della sentenza, immediatamente, quindi anche nel caso di provvisoria, per legge, esecutività del titolo.

Recupero che rientra nell’ordinario regime normativo privatistico .

Le spese liquidate ex articoli 82 e 83 tusg, unitamente alle altre spese di giustizia [88], sono recuperabili dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento che definisce il giudizio [89]  .

La cancelleria giudiziaria individuata ai sensi dell’articolo 208 tusg [90] trasmette all’ufficio recupero crediti dello stesso ufficio giudiziario copia del provvedimento definitivo ed il foglio notizie [91] nel quale sono annotate spese anticipate e spese prenotate a debito con l’espressa disposizione che “vi è titolo per il recupero”.

L’ufficio recupero crediti curerà, ai sensi della convenzione 28 dicembre 2017 [92], la trasmissione ad Equitaliagiustizia[93] della documentazione, elencata nell’articolo 5 della convenzione, occorrente per l’iscrizione a ruolo del credito [94].

Nell’ambito del processo esecutivo, l’autonomia del provvedimento di liquidazione dei compensi a carico dell’erario trova ulteriore riscontro nella disciplina del recupero delle spese anticipate dallo Stato dettata dall’art. 135, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale «[l]e spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario». [95]

3. Criticità nelle liquidazioni

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato nella sua applicazione pratica comporta vantaggi per la parte non abbiente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per la parte processuale abbiente anche se soccombente nel giudizio e per il suo difensore e solo svantaggi, nella forma delle riduzione degli onorari, al difensore di parte ammessa anche nelle ipotesi di non soccombenza nel giudizio del proprio assistito.

Una norma, come quella ex articolo 106-bis e 130 tusg che decurti significativamente la remunerazione di un’attività professionale svolta nell’interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale.[96]

La palese discriminazione può [potrebbe] essere superata con una corretta applicazione della normativa vigente che tenga nel giusto conto i diversi principi che sottendono agli interessi, privati e pubblici, dall’applicazione del diritto costituzionale di cui al comma 2 dell’articolo 24.

Evitandosi  che l’esigenza di contenimento della spesa pubblica porti ad un irragionevole “svilimento” dell’opera professionale resa dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e alla “devalorizzazione” di prestazioni per il sol fatto che siano prestate in favore di persona ammessa al detto beneficio,  scaricando, di fatto, sul difensore il costo di tale servizio di giustizia.

3.a) Riduzione degli importi a difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

L’articolo 130 tusg dispone, nel processo civile, che «gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà».

Per l’articolo 106-bis tusg, nel processo penale, che «gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di  un terzo. » [97].

In forza delle sopra richiamate disposizione, il giudice deve [dovrebbe ?] dimezzare o ridurre di un terzo l’importo a titolo di onorari e spese spettanti al difensore di parte ammessa anche nel caso in cui la parte stessa risultasse vincitrice nel giudizio.

In relazione alla, più volte asserita, disparità di trattamento esistente tra il giudizio penale e quello civile per la Corte Costituzionale [98] :

“la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad essi applicabili e,

 per altro verso, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate»,

 laddove è di tutta evidenza che nel rimarcarsi la diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale» non si vuole affatto alludere ad una gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma esclusivamente alla indubbia distinzione fenomenica esistente fra di loro, tale da escludere una valida comparazione fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre”.

Per la giurisprudenza della Corte Costituzionale, quindi, :

a) la garanzia del diritto di difesa non esclude che il legislatore lo moduli sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli;

b) la differente disciplina del processo penale e di quello civile è giustificata dalla incomparabilità dei due modelli processuali;

c) la diversità degli interessi in giuoco nel processo penale ed in quello civile giustifica la diversa disciplina della liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati che si siano impegnati in essi;

d) la circostanza che il difensore del non abbiente nel processo civile sia tenuto a prestare la propria opera per un compenso inferiore ai minimi tariffari, a prescindere dall’avvenuta abrogazione della inderogabilità di questi, non è fonte di illegittimità trovando fondamento in una norma di legge.

In vigenza della vecchia normativa sul gratuito patrocinio [99] l’ammissione produceva tra i suoi effetti: la difesa gratuita, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese.

Il patrocinio gratuito dei poveri era un ufficio onorifico e obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori legali [100].

L’eccezione alla difesa gratuita si aveva  in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria[101] ove era previsto [102] che l’avvocato o il procuratore del non abbiente venisse pagato dallo Stato,  disciplina estesa [103], a seguito della riforma del codice di procedura, al processo penale[104].

La Corte Costituzionale [105] ha però precisato che “una norma come quella ex articolo 106-bis e 130 tusg che decurti significativamente la remunerazione di un’attività professionale svolta nell’interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale.

Le richiamate  disposizioni riduttive degli onorari unitamente al regime della “ doppia “ liquidazione da effettuarsi, per come esposto nelle pagine che precedono, nelle procedure con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, hanno dato origine a criticità e non limitate problematiche e lamentele da parte dei professionisti interessati alle dette liquidazioni.

3.b) Il (falso) “problema” della corrispondenza negli importi nelle due forme di liquidazione

Uno dei problemi che si è posto in giurisprudenza di merito e legittimità è quello relativo alla coincidenza, o meno, nel loro ammontare degli importi liquidati nel provvedimento definitivo della fase e/o del grado del giudizio e  nel decreto ex tusg.

Per la Corte Costituzionale [106] riportandosi alle decisioni della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla condanna in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio, l’importo oggetto di condanna nel dispositivo deve coincidere con quello liquidato al difensore ai sensi dell’art. 82 tusg.

Per la giurisprudenza di legittimità [107] devono coincidere i due importi “al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale” .

Veniva così superato il problema, paventato da parte della giurisprudenza di legittimità [108], della iniusta locupletatio dell’Erario, che si aveva [o si poteva avere] quando l’importo liquidato nel decreto ex articolo 82 e 83 tusg risultava inferiore a quanto liquidato nel provvedimento definitorio della fase o del grado di giudizio o, l’eventuale, danno erariale quando l’importo liquidato nel decreto ex art. 82 tusg risultava superiore a quello liquidato nel provvedimento che definisce fase o grado del giudizio.

Pericolo, quello relativo ad un ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale  inesistente se non nella, errata, costruzione che ne ha fatto la giurisprudenza, delle modalità di recupero a favore dello Stato.

La richiamata criticità , infatti, è [era] un falso problema nascente dalla poca attenzione che , a parere dello scrivente, si dà alla normativa in materia [109] e alla scarsa dimestichezza con i meccanismi e gli strumenti che attendono al recupero di quanto lo Stato prenota a debito e/o anticipa a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La spesa anticipata soggetta a recupero è, nell’applicazione pratica della normativa in materia,  quella [solo quella] effettivamente liquidata nel decreto emesso ai sensi dell’articolo 82 e 83 tusg.

Viene, nel concreto, recuperata la somma che realmente viene pagata e nel periodo successivo al pagamento stesso .

Momento del pagamento che, stante il periodo prescrizionale decennale del diritto del difensore, può avvenire ben dopo la definizione del giudizio e nel, richiamato, limite dei dieci anni di prescrizione.

Ricordiamo che “il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza” e che “ nel caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva”.[110].

Nessuna decadenza e termini prescrizionali ordinari ( dieci anni).

Le dette spese anticipate possano, quindi, essere richieste dal difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dopo anni, nel limite prescrizionale dei dieci anni, liquidate [pagate] a seguito della richiesta, con emissione del decreto ex artt. 82 e 83 tusg, e recuperate al momento della liquidazione  quindi, anche a  sentenza definita da tempo.

Pagamento che , materialmente, viene effettuato ad opera del Funzionario Delegato [111]  e ciò in osservanza del già richiamato articolo 171 tusg ai sensi del quale “Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.

L’indirizzo ministeriale giustizia del 20 ottobre 2009 [112] ha ribadito [113] come “ il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico”.

Al momento in cui si forma una spesa di giustizia [114] questa viene, a cura della cancelleria del giudice che procede, [immediatamente] annotata nei registri delle spese [115],  nel caso della spesa in esame nel registro modello 1/A/SG [116] , che implementa il foglio notizie [117].

La documentazione relativa al pagamento [118] divenuto esecutivo il titolo per il pagamento viene, a cura della cancelleria , trasmessa al Funzionario Delegato [119].

Per il recupero delle spese anticipate dallo Stato il provvedimento che definisce il giudizio deve essere passato in giudicato o divenuto definitivo [120].

Per il Ministero della Giustizia [121]gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito” [122].

Circolare quest’ultima che va “letta” nell’ambito della normativa regolatrice dei pagamenti e, principalmente, al principio del recupero di quanto effettivamente prenotato a debito e/o anticipato dallo Stato.

Al passaggio in giudicato della sentenza gli uffici giudiziari provvederanno, quindi, a recuperare quanto al momento risulta recuperabile.

Al recupero delle spese anticipate e liquidate dopo l’esecutività del provvedimento definitivo del giudizio le cancellerie giudiziarie provvedono al recupero con lo strumento dell’annotazione nel  foglio notizie integrativo e comunicazione suppletiva al Concessionario .[123]

L’ Ufficio giudiziario [124] trasmette al Concessionario copia del provvedimento definitivo ed il foglio notizie nel quale sono annotate spese anticipate e spese prenotate a debito con l’espressa disposizione che “vi è titolo per il recupero” [125].

La trasmissione avviene ai sensi e per  gli effetti di cui all’articolo articolo 5 convenzione 23 settembre 2010 per come modificata  con convenzione del 28 dicembre 2017 [126].

Alla esatta quantificazione di quanto vada recuperato e alle successive attività di recupero, provvedono in relazione alle fasi di competenza il Concessionario Equitaliagiustizia [127] e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione [128].

Il termine di prescrizione, ai fini del recupero, delle spese processuali è quello ordinario di cui all’art. 2946 c.c. :

a) nei dieci anni dalla data in cui il provvedimento che definisce il giudizio , civile o penale, è divenuto irrevocabile o definitivo [129], per le spese di giustizia che si sono formate e sono state liquidate durante il processo;

b) nei dieci anni dalla liquidazione della spesa se questa è avvenuta successivamente al provvedimento definitivo del giudizio.

3.c) Discriminazione nei pagamenti eseguiti a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio e “ipotesi” di soluzione

Altra, attuale e sentita, criticità attiene alla riduzione degli onorari che si viene ad operare, a scapito, del difensore di parte ammessa al patrocinio [130].

Riduzione , nei compensi, che fa si che il patrocinio a spese dello Stato, istituto a favore dei non abbienti, comporti un vantaggio a favore di parte ricca pur se risultata soccombente nel giudizio.

Parte della giurisprudenza di merito, in relazione alla liquidazione degli onorari in procedimenti in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha evidenziato come vi sarebbe una disparità di remunerazione tra quanto spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto dovuto, secondo la tariffa professionale, ai difensori delle altre parti [131].

In particolare “ ..il principio di eguaglianza sarebbe violato in ragione del deteriore criterio di determinazione dei compensi spettanti ai professionisti che difendono i soggetti non abbienti..”[132].

E come il dimezzamento [ nel processo civile ] degli onorari non sarebbe indispensabile per tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa [133], dal momento che, di regola, l’erario potrebbe recuperare quanto anticipato… “.[134]

In materia civile la riduzione degli importi degli onorari difensivi  previsti dall’art. 130 tusg “produrrebbe il solo effetto concreto di avvantaggiare il debitore inadempiente che godrebbe di un dimezzamento di quanto dovuto a titolo di onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato mentre, quest’ultima potrà essere condannata [in caso di soccombenza nel giudizio] a pagare gli onorari per intero alla controparte”.[135]

Alla differenzazione degli onorari si aggiunge, inoltre, che il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in base al divieto stabilito dall’art. 85 del d.P.R. n. 115 del 2002, non può chiedere e percepire compensi o rimborsi, a qualunque titolo, dal proprio assistito [136], incorrendo altrimenti in un grave illecito disciplinare. [137]

La criticità in esame e il, possibile, superamento della stessa, sino ad oggi, è stata incentrata erroneamente, a parere dello scrivente, esclusivamente sulla possibile illegittimità costituzionale della prevista , articolo 106-bis e 130 tusg, riduzione e nella diversa in percentuale di abbattimento dell’onorario [138], regolamentazione normativa  operata nel processo civile e nel processo penale.     Le sopra indicate censure sono, come già scritto in precedenza [139] , state sempre rigettate dalla Corte Costituzionale.

Per i Giudici della Legge “ con riguardo alla disparità di trattamento fra avvocati, i quali subiscono la riduzione della metà dei compensi nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ha già affermato che la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» ( ordinanza n. 387 del 2004) che rendono le fattispecie disomogenee “[140].

Inoltre per la Corte la diversità degli interessi in giuoco nel processo penale ed in quello civile giustifica la diversa disciplina della liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati che si siano impegnati in essi. [141]

La riduzione del compenso che lo Stato anticipa al difensore di parte ammessa, a differenza di quanto invece non avviene per il difensore di parte abbiente, porta ad una criticità che nasce dalla poco convincente applicazione della normativa che [ci] appare non tenere in nessun conto la diversità, negli interessi implicati, l’ autonomia e il diverso piano giuridico di applicazione fra le due norme di sistema :

≈ quello dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato dove le situazioni soggettive tutelate riguarderebbero solo le parti dei giudizi non anche i loro difensori;

≈ quello sui criteri di remunerazione degli avvocati, difensori sia di parti ammesse che di parti non ammesse, che hanno[ avrebbero] uguale diritto a vedere compensato il proprio impegno e il cui onorario soggiace, nella determinazione del dovuto,  alla normativa codicistica e ai parametri professionali di riferimento.

La [sentita [142]] criticità attiene al perché parte abbiente soccombente nel giudizio dovrebbe avvantaggiarsi [riduzione degli onorari del difensore parte non abbiente] della situazione di difficoltà economica di controparte.

Perché mai l’istituto del patrocinio a spese dello Stato comporti vantaggi per la parte ammessa, per la parte ricca risultante vincitrice nel giudizio e [soli] svantaggi , riduzione degli onorari, a carico del difensore di parte ammessa anche nelle ipotesi di vittoria, nel giudizio, del proprio assistito.

Ma e soprattutto, se esiste, e/o sia ravvisabile, nell’ordinamento vigente, principio normativo ai sensi del quale possa [debba] essere riconosciuto al difensore di parte non abbiente l’onorario che avrebbe conseguito, in relazione all’importo, nella diversa ipotesi di difesa di parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Principio normativo che non differenzi le liquidazioni ai difensori delle parti nei processi in cui è presente l’istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Principio che esiste, e di cui [ci] sembra non essersi tenuto affatto in considerazione, ai sensi del quale “..i criteri di determinazione dei compensi professionali degli avvocati sono ancorati a fattori – quali il valore della controversia, la sua complessità, la quantità dell’opera prestata, la sua qualità nonché il risultato conseguito – per i quali è indifferente se a pagare il compenso sia direttamente il cliente ovvero un terzo, che in questo caso è lo Stato a ciò tenuto dall’esigenza di adempiere ad un dovere di solidarietà sociale “[143] .

La diversità degli interessi implicati nel giudizio “non giustificherebbe comunque la diversità fra i criteri di remunerazione degli avvocati interessati, in quanto la distinzione fra le situazioni soggettive tutelate riguarderebbe solo le parti dei giudizi non anche i loro difensori che hanno uguale diritto a vedere compensato il proprio impegno” [144] .

Il rapporto che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite e che intercorre tra le parti processuali è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione “ [145] .

In applicazione del richiamato principio in della soccombenza la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene, ai sensi della normativa dei codici di rito, condannata al pagamento a favore di controparte non ammessa alle spese di giudizio, sulle quali spese non viene, in relazione agli onorari del difensore, effettuate alcuna riduzione.

Perché, per lo stesso principio, al difensore di parte ammessa al patrocinio in caso di soccombenza di controparte ricca non viene riconosciuto lo stesso diritto ?

La riduzione degli importi anticipati [146] a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio sottende, chiaramente, a motivi di natura prettamente economici e, alla, dichiarata, necessità di non gravare troppo sulle finanze pubbliche attesa la grande percentuale delle somme che non vengono o possono essere recuperate[147].

Riprova ne è il fatto che a partire dal gennaio 2014  anche per le anticipazioni penali , fino a quel momento corrisposte per intero [148], viene operata una riduzione del terzo[149].

Atteso, inoltre, che nessuna riduzione opera per le c.d. spese prenotate a debito [150] occorrenti per il processo o per la parte [151] che vengono annotati nel foglio notizie e, a definizione del giudizio, a cura delle cancellerie giudiziarie, recuperate per l’intero importo annotato.

Chiara, quindi, la finalità di contenimento della spesa pubblica che sottende alle riduzioni , previste dalla normativa del testo unico spese di giustizia, degli onorari del difensore di parte ammessa al patrocinio .

La finalità di realizzare un risparmio di spesa in favore dell’Erario, è stata ritenuta dalla Corte Europea di Strasburgo insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto garantito dalla Convenzione Europea[152]  per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , ma la Corte Costituzionale ha, più volte [153], evidenziato come nell’ istituto del patrocinio a spese dello Stato il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate.

Per la Corte Costituzionale [154] “la natura inviolabile del diritto ad accedere ad una tutela effettiva, ai sensi dell’articolo 24, terzo comma, Costituzione, non lo sottrae però al c.d. bilanciamento di interessi per effetto della scarsità delle risorse.” 

Atteso che l’istituto del gratuito patrocinio rientra tra le provvidenze poste a garanzia dell’effettività del diritto di difesa enunciato dall’articolo 24 Costituzione [155] è  stato, però, “sottolineato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia”. [156]

I sopra enunciati principi ci portano [porterebbero] alla conclusione che, a normativa vigente, le previste riduzioni trovano [troverebbero] giustificazione nei soli casi di necessità di contenimento della spesa pubblica e, quindi  :

a) in caso di soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione che “nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito può essere effettuata nei confronti dell’ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio” [157], rimanendo a carico dell’Erario tutte le spese anticipate e/o  prenotate a debito;

b) nelle procedure per le quali non sussistono le condizioni per procedere al recupero delle spese anticipate dall’Erario [158].

Nelle sopra elencate ipotesi il fatto che lo Stato non abbia diritto a recuperare le spese anticipate, a meno di revoca del patrocinio a spese dello Stato, giustificherebbe la riduzione degli importi anticipati [159].

Individuandosi, quindi, nella  soccombenza di parte ammessa e nelle ipotesi di impossibilità normativa dell’Erario di procedere per espressa normativa al recupero, il richiesto, dalla Corte Costituzionale, “punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia”[160], soddisfacendo, nel contempo,“l’esigenza di contenere le spese giudiziali” [161].

La finalità di contenimento della spesa pubblica a giustificazione delle riduzioni , non può [potrebbe] , quindi, valere nei casi in cui a soccombere nel giudizio è [fosse] parte abbiente.

Ipotesi in cui lo Stato ha titolo per il recupero, nei confronti del soccombente parte abbiente non ammessa al patrocinio spese dello Stato, di quanto anticipato e/o prenotato a debito nel corso del giudizio.

Come nessuna giustificazione di contenimento della spesa pubblica vi è nei casi in cui il difensore di parte ammessa al patrocinio chieda, ed ottenga, la distrazione dei suoi onorari ai sensi dell’articolo 93 c.p.c. .[162]

Nelle richiamate situazioni è [sarebbe] chiaramente, “…privo di ragionevole giustificazione lo “svilimento” dell’opera professionale resa dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la “devalorizzazione” delle identiche prestazioni in funzione del fatto che siano prestate o meno in favore di persona ammessa al detto beneficio”[163] .

Nel caso di vittoria nel giudizio di parte ammessa al patrocinio, o di distrazione ex art. 93 cpc a favore del proprio difensore, “.. non sarebbero, comunque, interessate le finanze dello Stato”.[164]

In tale situazione la riduzione degli onorari  “non sarebbe indispensabile per tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa, dal momento che, di regola, l’erario potrebbe recuperare quanto anticipato” [165].

Quindi “ in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente, gli onorari spettanti al difensore per l’attività prestata vadano [andrebbero] determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione”[166] .

Con Ordinanza n. 122/2016 [167] la Corte Costituzionale ha dichiarato  manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18 giugno 2014.

Per il Tribunale di Viterbo andava, nel promosso giudizio di legittimità di normativa del tusg, in via subordinata, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002  nella parte in cui  non prevederebbe che – in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente – gli onorari spettanti al difensore per l’attività prestata vadano determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione.

Per la Corte Costituzionale la questione sollevata  avrebbe comportato, da parte della Corte stessa, una pronuncia additiva.

Tipo di pronuncia che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, presuppone l’impossibilità di superare la “norma negativa”, affetta da incostituzionalità, per via d’interpretazione, nonché l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a “rime obbligate”; ex plurimis, sentenze n. 241, n.81 e n. 30 del 2014), in particolare quando «“il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla ‘natura creativa’ e ‘non costituzionalmente obbligata’ della soluzione evocata ( sentenza sentenze n. 241, n.81 e n. 30 del 2014; ordinanza n. 190 del 2013)”(sentenza n. 241 del 2014), tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore  (sentenza n. 277 del 2014» ( sentenza n. 23 del 2016).

Al di là “dell’ermetica“ giustificazione data dalla Corte Costituzionale nel dichiarare  manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 sollevata, in via subordinata, [168] la criticità relativa alla riduzione delle remunerazione degli avvocati di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,e il superamento della stessa, non attiene, a parere di chi scrive, alla legittimità costituzionale o meno, nello specifico, degli articoli 106 bis e 130 tusg.

La materia in esame va [andrebbe] analizzata e risolta nelle sue criticità tenendo conto che la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato ( cfr. Cass. n. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee”.[169]

Tenendo, soprattutto, conto che nell’applicazione pratica dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato in relazione alle spese  “entrano in gioco” due autonome [170], nella forma e nelle finalità, liquidazioni relative ai compensi spettanti ai difensori delle parti.

Nella specifica ipotesi di soccombenza di parte ricca e condanna della stessa alle spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei due provvedimenti di liquidazione [171]:

le spese professionali [compensi dei difensori] liquidate,  nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 e, su richiesta del difensore interessato, art. 93c.p.c., che trovano la loro regolamentazione nei codici di rito e nei parametri ministeriali relativi agli onorari [172] e il recupero, nei confronti di parte soccombente o condannata, rientra [è regolamentato da e]  nell’ambito dei rapporti giuridici tra privati [173] ;

le spese professionali [compensi dei difensori] liquidate, nel processo civile e penale, ai sensi degli articoli  82 e 83 tusg : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello  Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82   DPR 115/02” [174] ,  che trovano la loro regolamentazione, nella specificazione del quantum [ridotto] anticipato e da recuperare [175],  nella normativa specifica del testo unico spese di giustizia;

La liquidazione dei compensi del difensore che lo Stato anticipa avviene [176] con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza ( Cass. n. 7504/2011) trasformando tale decreto in una atto essenzialmente endoprocessuale. [177]

Dal momento “ ..in cui il giudice riceve comunicazione dell’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato si viene ad instaurare nel processo in corso un sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in  favore del difensore di parte ammessa..”[178].

Liquidazione il cui decreto viene emesso, ex articolo 82 e 83 tusg, anche nel caso di soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ma solo nel caso di soccombenza di parte ricca sussiste collegamento funzionale tra la liquidazione contenuta nel provvedimento che definisce la fase o il grado del giudizio e il decreto che liquida, anticipandone, nelle riduzioni di legge, i compensi dovuti al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio.

I due provvedimenti di liquidazione hanno, quindi, contenuti, nell’importo e nelle finalità, differenti:

→  nelle spese liquidate,  nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 c.p.c., l’attività prestata dall’avvocato, liquidata dal giudice [179], corrisponde alla somma determinata in base ai parametri in vigore [180] e le spese soggiacciono al principio della soccombenza,

nelle spese liquidate, nel processo civile e penale artt. 82,83 tusg [181] , l’ importo a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per come determinato nel dispositivo che definisce il grado o fase del giudizio viene  dimezzato (articolo 130 tusg nel  processo civile) o ridotto di un terzo (articolo 106 bis tusg nel processo penale), anticipato dallo Stato [182], e soggiace alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e alle regole normative sul recupero.

Il diritto agli onorari pieni  a favore del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio nel caso di vittoria della causa e condanna alle spese di parte ricca trova il suo fondamento, e giustificazione normativa, nel principio della soccombenza.

Le riduzioni, previste dal testo unico spese di giustizia, sono finalizzate e giustificate dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica, e trovano pratica applicazione nella corresponsione [anticipazione] di una [sola] parte dei compensi liquidati nel provvedimento che definisce la fase processuale.

Parte [ sola parte ] dei compensi che è quella che lo Stato anticipa, senza che per questo, a parere di scrive e in assenza di espressa norma a contrario, venga meno il diritto di azione, da parte del difensore, per la rimanente somma liquidata nel dispositivo che definisce il giudizio, nei confronti di parte abbiente soccombente in giudizio.

Troverebbe, piena applicazione, se riferito espressamente, e limitatamente, al quantum che lo Stato deve anticipare, il principio , più volte ribadito [183] , dalla Corte Costituzionale  a che la diversità di modalità di determinazione del compenso medesimo è giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo.

La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore ad essere retribuito delle proprie spettanze ed è , come più volte sottolineato, soggetto alle norme codicistiche e ai parametri professionali. 

Nell’emissione del decreto ex tusg si è in ben altro piano normativo.

In tale piano normativo il giudice, nel liquidare i compensi da anticiparsi al difensore deve,  rispetto a quanto statuito nel provvedimento definitorio della fase processuale, operare le riduzioni previste dalla normativa del testo unico spese di giustizia,  nell’ottica sia della finalità del risparmio sulla spesa pubblica e sia della somma che anticipata vada, effettivamente [184], a recuperarsi a favore dell’Erario.

La prospettata ipotesi di diverso nelle finalità contenuto nel decreto emesso ex normativa del testo unico, relativamente al quantum liquidato,nel provvedimento che definisce il giudizio,  non [ci] appare in contrasto con l’architettura normativa dei codici di rito, del testo unico spese di giustizia e dei principi, più volte sottolineati, dalla Corte Costituzionale

E, per quanto di interesse, garantisce non solo le aspettative remunerative del professionista ma anche, e in particolare, il diritto/dovere di recuperare , nel caso di soccombenza di parte ricca e nei confronti di questa , quanto lo Stato abbia effettivamente anticipato e/o prenotato a debito nel giudizio [185].

Non [ci] appare, quindi, in contrasto con nessuna norma vigente a che i compensi, liquidati ex articoli 91 c.p.c. o 541 e 542 c.p.p., del difensore di parte ammessa vincitrice del giudizio :

a) in parte [ = nella misura ridotta di cui agli articoli 106 bis tusg, per il processo penale, e 130 tusg, per il processo civile] vengano anticipate da un organo terzo al giudizio [Erario]

b) in parte [ = la differenza di quanto liquidato nel provvedimento definitivo del grado o fase del giudizio e quanto liquidato e anticipato dallo Stato ex articoli 82 e 83 tusg in applicazione dell’articolo 171 stesso testo unico] vengano corrisposte/richieste direttamente dalla/alla parte [ricca] soccombente [186] fermo restando a carico di quest’ultima l’onere del rimborso di quanto anticipato dallo Stato in esecuzione al decreto ex articolo 83 tusg [187].

Per la giurisprudenza di legittimità [188] “..l’ammissione al patrocinio consente l’espansione del diritto del cittadino , che assume di trovarsi in condizioni di non abbienza , al contributo economico dello Stato ( mediante il meccanismo dell’anticipazione delle spese).

La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi , al momento in cui la liquidazione viene eseguita , era tenuto ad adempiere la prestazione.

Non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale tra i due momenti.

L’uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio)..” .

Non ci appare, inoltre e da ultimo, di ostacolo, all’agibilità della tesi esposta, la specifica disposizione di cui articoli 110 , per il processo penale , e 133 , nel processo civile, ai sensi dei quali  in caso di soccombenza di parte non ammessa quest’ultima è tenuta al pagamento delle spese direttamente a favore dello Stato.

La disposizione a che il  pagamento sia eseguito a favore dello Stato attiene, e non potrebbe essere altrimenti, a quanto effettivamente lo Stato abbia pagato.[189]

La “…mancanza di una norma espressa che regoli il rapporto tra la quantificazione delle spese contenuta nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio innanzi al giudice adito e la liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato…” [190] ci appare di supporto alla [avanzata] presente tesi della “diversificazione” degli importi.

Diversificazione degli importi, nei due momenti della liquidazione, che garantisca al difensore di percepire quanto nel totale, anche se da soggetti diversi [191], liquidato a suo favore secondo le regole codicistiche processuali.

E’ [sarebbe], infatti, compito della magistratura di merito e legittimità [192], operare la diversificazione nella determinazione di quanto dovuto al difensore di parte ammessa nei due provvedimenti di liquidazione:

a) quello [ sentenza, decreto,ordinanza] che definisce il grado o fase del giudizio, liquidato ex articoli 91 c.p.c. o 535, 541 e 542 c.p.p. , importo complessivo di quanto dovuto a titolo di spese processuali che tiene conto, riguardo agli onorari del difensore, dei parametri professionali,

b) il decreto, ex articoli 82 e 83 in applicazione della disposizione di cui all’articolo 171 tusg, importo ridotto rispetto a quanto liquidato punto a) in applicazione degli articoli 106-bis e 130 tusg a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio statale [193] a definizione del, già evidenziato, “sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in favore del difensore di parte ammessa..”[194].

Riepilogando nel caso di soccombenza di parte abbiente si avrebbe:

≈ con la liquidazione nel provvedimento definitivo della fase o del grado del giudizio il giudice provvede [provvederebbe] alla liquidazione delle spese di giudizio comprensive dei  compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 [195] senza riduzioni [196] e con espressa condanna di parte soccombente non ammessa al pagamento delle spese processuali a favore dell’Erario , ex articoli 110 e 133 tusg, da questi anticipate a favore di parte ammessa,nella misura corrispondente alle spese prenotate a debito e agli per onorari e spese di difesa per come ridotti ex normativa del testo unico spese di giustizia  [197],

≈ con la liquidazione ex articoli 82 e 83 tusg il giudice provvede [provvederà] alla determinazione a favore del difensore di parte ammessa dei suoi onorari per come determinati nel provvedimento definitivo di fase o grado del giudizio ridotti nell’importo ai sensi degli articoli 106 bis o 130 tusg a seconda se si opera nel processo civile o penale .

L’applicazione pratica di quanto esposto porterebbe inoltre che, per il principio della soccombenza, il difensore di parte ammessa al patrocinio potrebbe, e qui entrano valutazioni soggettive del professionista [198] , azionare il titolo del provvedimento definitivo della fase o grado del giudizio in toto nei confronti di parte ricca soccombente con distrazione ,ex articolo 93 c.p.c., di quanto allo stesso dovuto rinunciando, quindi, a richiederne la quota ridotta allo Stato, non avendosi in questo caso alcuna anticipazione da parte dell’Erario.

La sopra esposta teoria [199]  nei casi di soccombenza di parte non ammessa, nel pieno rispetto dell’attuale normativa [200] e senza necessità di sollevare questioni di legittimità costituzionale di normativa in vigore ma con la semplice attività del magistrato, consente [consentirebbe] al difensore di parte ammessa di vedere soddisfatto per intero il proprio onorario [201], azionando il titolo giudiziario definitivo del grado o fase del giudizio nei confronti di parte soccombente o condannata nel giudizio per il pagamento della quota/parte di onorario non anticipata, con decreto ex testo unico spese di giustizia,  dallo Stato.

Garantendosi, nel contempo, le, da più parti paventate, esigenze, di contenimento della spesa pubblica, essendo a carico dell’Erario il solo pagamento [anticipazione] dell’importo [ridotto] stabilito nel  decreto emesso ex articolo 82 e 83 tusg , importo soggetto alle regole di recupero per come disposte dallo stesso testo unico spese di giustizia [202].

Nei casi di soccombenza di parte ammessa al patrocinio  a spese dello Stato, dove l’intero onere delle spese gravano , con l’anticipazione, a carico dello Stato la liquidazione dei compensi con l’emissione del decreto di pagamento [ex articoli 82 e 83 tusg] avverrà, invece, in osservanza delle riduzioni per come previste dagli articoli 106-bis e 130 tusg sull’importo determinato applicando i parametri sulle liquidazioni delle attività professionali forensi [203] in considerazione che “nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito può  essere effettuata nei confronti dell’ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio” e a garanzia dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica.

4. Provvedimento di liquidazione, prescrizione e decadenza

Particolare importanza rivestono nell’ambito delle anticipazioni dei compensi ai difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il momento relativo alla domanda (istanza) di liquidazione, alla (eventuale) decadenza e alla prescrizione del diritto al compenso , alla natura del decreto di liquidazione e alla (eventuale) opposizione allo stesso, che trovano la loro regolamentazione nella normativa codicistica e del testo unico spese di giustizia supportate , in alcuni casi anche volte a superare lacune della stessa legge, dagli indirizzi giurisprudenziali e ministeriali.  

4.a) Istanza di liquidazione

Il diritto al pagamento del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sorge dal momento della presentazione della relativa istanza di liquidazione.

Con l’entrata in vigore dell’art. 37 -bis “Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio” del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 [204] le istanze di liquidazione “sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica[205] individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia[206] .”

L’emissione del decreto di liquidazione presuppone, quindi, la presentazione dell’ istanza di liquidazione, da parte del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, degli onorari e delle spese.

E’ quanto si ricava dalla lettura del comma 3 bis art. 83 [207] Testo Unico spese di giustizia  ” Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

La portata del richiamato comma 3 bis articolo 83 riguarda le finalità introdotte dalla legge di Stabilità 2016  [208]  in materia di gratuito patrocinio; finalità relative :

a) alle tempistiche di presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso, e

b) quella che permetterebbe la compensazione di quanto è dovuto all’avvocato con i debiti di quest’ultimo nei confronti dell’Erario.

Dalla lettura della nuova disposizione, e dal contesto del suo inserimento, ai più è apparso come la ratio della modifica operata all’articolo 83 Testo Unico spese di giustizia risieda nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi di chi ha prestato attività professionali in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Finalità difficilmente raggiungibile, ed infatti ad oggi non appare raggiunta, con una semplice modifica temporale nel deposito dell’istanza e liquidazione della stessa.

Chi ha dimestichezza con il “servizio liquidazioni spese di giustizia” sa bene che l’accelerazione dei pagamenti non dipende in particolare, o solo, dalla più o meno velocità con la quale il magistrato emette il provvedimento di liquidazione.

Altri sono, a parere dello scrivente [209] , i fattori che incidono sui tempi di pagamento delle spese di giustizia [210] .

Fattori che possono essere  individuati in :

a) celerità e buon esito delle notifiche ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia ;

b) celerità nella trasmissione ai Funzionari Delegati ai pagamenti della documentazione relativa alle liquidazioni;

e, soprattutto

c) accelerazione nei tempi degli accreditamenti dei fondi ai Funzionari Delegati ai pagamenti.

La modifica, che interessa ai fini del presente lavoro, operata dalla normativa del 2015, è quella relativa ai tempi di richiesta di liquidazione e di emissione del decreto.

Come visto per il comma 3 bis articolo 83 Testo Unico spese di giustizia il decreto di liquidazione deve essere :“emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento  che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

La modifica  in esame  ha dato, sin da subito, origine a  distinte posizioni interpretative [211].

La norma in commento, pur non contenendo espressamente alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato al professionista :“ il decreto di liquidazione del giudice deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, è stata oggetto di differente interpretazione.

Interpretazione sui tempi di richiesta da parte del legale [entro i termini di definizione della procedura] e, soprattutto, sui “ limiti temporali”, [contestualmente alla pronuncia del provvedimento] in capo al magistrato titolare del “potere”/dovere” di procedere alla liquidazione.

Per parte della giurisprudenza di merito [212], e della dottrina “ si introduce una preclusione per l’avvocato”.

Il difensore “ dovrà  depositare la richiesta di pagamento non più dopo la conclusione del processo (civile o penale), così come avveniva  una volta (quando il giudice decideva, spesso, a distanza di molto tempo dal deposito dell’istanza), bensì prima che ciò avvenga. Se il processo è già stato definito, l’istanza dovrà essere dichiarata inammissibile, perché tardiva.”

Ma viene [veniva] posta anche una preclusione al magistrato  .

Viene, infatti, sottolineato come  “ con la conclusione del processo, il giudicante si spoglierebbe della potestas decidendi e, dunque, non potrebbe nemmeno più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere” .[213]

La nuova formulazione dell’articolo 83 Testo Unico spese di giustizia , con l’introduzione del comma 3 bis : “ ha la funzione di delimitare la potestas decidendi dell’ufficio giudiziario adito rispetto al provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti alle parti beneficiarie del patrocinio a spese dello Stato, quanto a dire che il magistrato perde il potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione dopo la conclusione del procedimento e, quindi, dopo l’emissione del provvedimento conclusivo del giudizio”. [214]

Il limite temporale alla presentazione dell’istanza di liquidazione non farebbe, però, decadere dal relativo diritto : “ il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario  o con ingiunzione di pagamento”.[215]

La tesi della preclusione non ha trovato unanimità in giurisprudenza [216]  e dottrina.

Per parte della giurisprudenza di merito [217] “ è ammissibile la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore patrocinante con il gratuito patrocinio anche successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, sia perché le cause di decadenza sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, e non vi è traccia di decadenza nella normativa in oggetto, sia perché la nuova norma nulla prescrive a riguardo, secondo il noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.”

Per la giurisprudenza in commento “ benché l’art. 83 co. 3 bis del d.p.r. 115/2002 preveda che “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, tale norma non prevede alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l’istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento, sicché la mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario”.[218]

Per la dottrina la norma “ non contiene alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato” sottolineando che, per la nuova normativa, “ la ratio risiede nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi..[219]

Inoltre “dopo le prime sentenze ad indirizzo letterale il merito si sta orientando verso una lettura più matura che considera le difficoltà e le complicazioni di una interpretazione della norma che non tenga conto dell’intero panorama processuale e delle economie del sistema”. [220]

Ai due indirizzi se ne era aggiunto un terzo [221] che distingueva l’ipotesi in cui il procedimento è destinato all’estinzione rispetto a quella in cui il giudizio è invece definito con sentenza.

Per questo terzo indirizzo “da un lato può decisamente escludersi che tale disposizione abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dell’espressa previsione di una simile conseguenza; d’altro lato siffatto onere è invece ravvisabile, ad avviso di questo giudice, nel caso come quello di specie in cui il giudizio sia destinato all’estinzione e ciò al fine di consentire al giudice l’adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione”.

A risolvere la questione  ci ha pensato la giurisprudenza di legittimità[222] “ …l’art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito”.

Ribadendo che “ è pianamente ammissibile presentare tale istanza anche successivamente alla definizione del giudizio di merito, posto che l’articolo 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002 ha una finalità meramente acceleratoria, limitandosi a raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.

In tal senso depone anche la previsione “ contenuta nell’art. 83 che prevede che il giudice competente possa provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è avvenuto dopo la loro definizione.”

La diversa soluzione che imporrebbe “ a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico “  contraddirebbe la giurisprudenza di questa Corte  “ che ha affermato che la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si riferisce, trascurando in tal modo l’autonomia sia provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia.”

4.b) Decadenza del diritto alla liquidazione onorari e spese  

Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza.

Per la Corte di Cassazione [223] “.. favore di tale soluzione depongono innanzi tutto delle precise indicazioni di carattere letterale, occorrendo a tal fine porre a confronto la norma di cui all’art. 83, comma 3 bis, che non prevede alcuna esplicita decadenza, con quanto invece disposto dallo stesso D.P.R. art. 71, che, per l’istanza di liquidazione del compenso per l’ausiliario del giudice, prevede che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni. Nè appare plausibile sostenere che la norma, ( ndr = l’introduzione del comma 3 bis all’articolo 83 ) sebbene sia silente sul punto, abbia di fatto introdotto un termine di decadenza, dovendosi optare per un’interpretazione restrittiva di tutte le norme che contemplino decadenze, in ragione del disposto di cui all’art. 14 preleggi.”

La diversa soluzione che imporrebbe “ a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico, contraddirebbe la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si riferisce, trascurando in tal modo l’autonomia sia provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia.”

Per la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione “ Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento..”.

Sulla stessa linea gli indirizzi ministeriali giustizia, per gli Uffici di via Arenula [224] “…nel testo unico spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato.”           

 4.c) Prescrizione del diritto alla liquidazione

Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Avvocati e/o Consulenti Tecnici d’Ufficio) nei confronti dell’amministrazione della Giustizia si è, generalmente, ritenuto trovasse applicazione il disposto di cui all’articolo 2956 , numero 2, codice civile ai sensi del quale “si prescrive in tre anni il diritto: …2) dei professionisti , per il compenso dell’opera prestata e per il  rimborso delle spese correlative”.

Il precedente orientamento ministeriale [225] della possibile applicazione della prescrizione presuntiva ai crediti in oggetto  è mutato a seguito della nota ministeriale del 27 novembre 2013 [226] che “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula“..tale diversa interpretazione appare motivata da una più attenta analisi del contrasto tra le caratteristiche della prescrizione presuntiva e le modalità di liquidazione e pagamento delle prescrizioni rese dai suddetti professionisti in materia di spese di giustizia, modalità in base alle quali non può che restare abbondante traccia  documentale in merito ai vari momenti della suddetta procedura di pagamento.

Ciò ritenuto, appare evidente che specifiche problematiche, quali quelle attinenti alla corretta individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale o della interruzione dello stesso , non possono che essere definite, di volta in volta, nei casi specifici, dagli uffici giudiziari competenti.”

La nota [227] si chiude con un incomprensibile (!!!!)  ”per quanto concerne più specificamente il modo di procedere degli uffici, appare evidente che gli stessi non possono rifiutare di riceversi le fatture relative ad istanze di liquidazione divenute definitive, fermo restando il potere dovere di adottare un provvedimento di diniego del richiesto pagamento, nel caso in cui, una volta assunta la linea interpretativa ritenuta conforme al dettato normativo, si ritenga debba essere opposta l’avvenuta prescrizione”.

Anche per la giurisprudenza di legittimità [228] “ nel caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva

4.d) Natura giuridica del decreto di liquidazione

Alla liquidazione  del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  provvede, con decreto, l’autorità giudiziaria [229].

Per il Ministero della Giustizia i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82   DPR 115/02”. [230]

Per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a gratuito patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 [231].

Il provvedimento di liquidazione riveste, quindi, obbligatoriamente la forma del decreto e  lo stesso “ ha natura decisoria e giurisdizionale” [232] statuendo su “ diritti soggettivi (di natura patrimoniale) [233] come è “ confermato anche dalla disciplina processuale civilistica dell’opposizione al decreto di pagamento “[234].

Anche per la Corte Costituzionale “  il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. [235]

Proprio per la sua natura giurisdizionale [236] “ il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d’ufficio “ posto “ che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale “  [237] .

Per i Giudici di Legittimità [238] “del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 “.

Il decreto di pagamento è comunicato, ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia, a cura della cancelleria del giudice che emette il provvedimento, al difensore e alle parti [239] , compreso il Pubblico Ministero.

4.e) Divieto di revoca del decreto di liquidazione

Proprio per la sua natura giurisdizionale [240] “ il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d’ufficio “ posto “ che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale “  [241] .

Per i Giudici di Legittimità [242] “del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 “.

Il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore “ oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento, se non nell’ambito o all’esito del procedimento oppositivo, risulta del tutto incompatibile con la previsione art.170 Dpr 115/2002 di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento” . [243]

Deve pertanto riconoscersi “la estraneità all’assetto del Dpr 115/2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell’azione amministrativa, all’autorità che ha provveduto  soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso in specie laddove il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione”.

Sul punto, come scritto, è intervenuto anche il pronunciamento della Corte Costituzionale [244] che ha statuito che il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale.

Essendo provvedimento giurisdizionale, quindi,  non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi procedere all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Il potere di revoca del decreto di liquidazione non trova legittimazione neanche dal provvedimento con il quale il magistrato ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per i giudici di legittimità [245] “.. il giudice che procede, chiamato dall’Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l’ammissione dell’interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l’esercizio di forme di autotutela”.

4.f) Opposizione al decreto di pagamento

Il decreto di pagamento è comunicato, ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia, a cura della cancelleria al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero.

In relazione alle modalità di notifica del decreto di paga­mento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia [246] che ne esclude la comunicazione alle parti “personalmente” :

 “il decreto di pagamento degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», le stesse che, a norma dell’art. 170 del citato decreto, possono proporre opposizione.

Inoltre, come stabilito dall’art. 170 c.p.c. sopra richiamato, la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve esse­re espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

Tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell’art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effet­tuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizio­ne…..

Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gra­tuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pub­blico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “

Avverso il decreto di liquidazione  del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione  ai sensi dell’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia [247].

A seguito della modifica operata all’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia [248]  ..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione….Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall’articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato.. [249]

Per la Corte costituzionale “il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.. Pertanto, l’opposizione deve esser proposta – di regola – entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento “[250] .

Per la giurisprudenza di legittimità [251]  “ in mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio .”

Per il Ministero della Giustizia  “ i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”[252]

Con l’iscrizione a ruolo della domanda nelle controversie civili e, con il, contestuale, deposito della nota di iscrizione a ruolo [253], deriva l’obbligo della dichiarazione di valore e [254] del pagamento del contributo unificato ( c.d. tassa di iscrizione a ruolo [255]) .

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula [256]…in considerazione alla natura autonoma del procedimento di cui all’articolo 170 D.P.R.115/2002, rispetto al giudizio che ha originato la pretesa – autonomia che si riflette anche sui mezzi di impugnazione – ( vedi circolare Direzione Generale  del 6 maggio 2003)si è dell’avviso che il contributo unificato debba essere versato , e nella misura di euro 70 [ ndr = attualmente determinato in  € 98] come previsto dall’articolo 13, lett. b) del Testo Unico”.

Alla definizione del giudizio di opposizione al pagamento, e relativi incombenti, provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto opposto [257].

Non vi è bisogno di ulteriore decreto che tenga conto del giudizio di opposizione rientrando nelle competenze della cancelleria le, eventuali modifiche da operarsi nel registro modello 1/A/SG [258] e nel foglio notizie [259], riportando il nuovo [in caso di accoglimento] importo da pagarsi nel modello ex articolo 177 tusg.

Le spese del giudizio di opposizione non rientrano tra le spese di giustizia quindi, non sono liquidate dal Funzionario delegato [260] ma il pagamento ne va, a cura del difensore interessato, richiesto direttamente al Ministero della Giustizia.

 5. Effetti della revoca sul decreto di liquidazione onorari difensore parte ammessa

La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore emesso in data anteriore al provvedimento di revoca ?

Per il ministero della giustizia non si deve procedere al pagamento in favore del difensore pur se il decreto di liquidazione sia stato emesso prima della revoca.

Per la giurisprudenza di legittimità, a contrario, si dovrebbe procedere al pagamento, fatto salvo il diritto di recupero nei confronti di parte ammessa nei confronti della quale è stato revocato il provvedimento di ammissione .

In materia, quindi, ravvisiamo orientamenti ministeriali e giurisprudenziali di legittimità contrapposti.

5.a) Indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità

Per la Corte di Cassazione [261]alla revoca ai sensi dell’art.112 comma I lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l’autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato”.

Per i giudici di legittimità , che di fatto sembrerebbero sconfessare le precedenti pronunce in materia sulle quali, tra l’altro, si è fondato l’ indirizzo ministeriale, “è’ innanzi tutto il caso di chiarire che il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operino su due piani diversi e siano soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.”

Per la Corte “ nel caso in cui intervenga la revoca del beneficio su istanza dell’Agenzia delle Entrate per la mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio può avere effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente tecnico”

Il soggetto ammesso al patrocinio in conseguenza della revoca “smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all’accollo da parte dell’erario delle spese processuali (ivi comprese quelle concernenti gli onorari del difensore), in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento di revoca”

Nella situazione di cui sopra “anche il difensore che ha già svolto la prestazione professionale non potrà più esercitare nei confronti dell’Erario il proprio diritto, che appunto trae scaturigine dal provvedimento di ammissione, di riscuotere i compensi professionali, ma sarà tenuto a rivolgersi direttamente al proprio officiante”.

Sempre per la Corte “ciò attiene al piano pubblicistico della ammissione del beneficio, la cui revoca esplica effetti anche sul rapporto negoziale privatistico tra il soggetto ammesso al beneficio e il proprio difensore il quale, privato di riflesso del diritto di ottenere la liquidazione dei compensi da parte dello Stato (ai sensi degli art.82 e 107 comma III lett. f T.U. spese di giustizia), non potrà che rivolgersi al proprio cliente, che lo ha officiato, per ottenerne il pagamento, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ.  sez. I, 11.1.2011 Rv.620417).

Quanto sopra, come si legge nella pronuncia in esame, è relativo a regime normativo e all’interpretazione giurisprudenziale che attengono ai riflessi della revoca del beneficio dell’ammissione “ prima che sia stata operata la liquidazione del compenso da parte dell’Erario ai sensi dell’art.82 L.115/2002”.

Ma da essi non “deriva affatto che la revoca dell’ammissione, oltre a elidere il diritto del soggetto ammesso al beneficio e, di conseguenza del suo difensore a vedersi il primo sollevato, il secondo corrisposto dall’Erario, travolga automaticamente il provvedimento giudiziale di liquidazione che sia stato pronunciato prima della intervenuta revoca.

Diversi sono i piani e  distinte sono le caratteristiche e le finalità dei due provvedimenti: quello di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quello, decreto, con il quale vengono liquidate le spettanze del difensore.

Tra i due momenti, per la Corte di Cassazione “ non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale… L’uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio).

Ne deriva che: “ la liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione “.

La revoca del patrocinio consente all’Erario di opporre al beneficiario già ammesso “ e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione “.

Ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile “questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica”

Partendo, inoltre, la Corte dalla natura giurisdizionale del decreto di liquidazione conclude che : “dalla giurisprudenza del giudice di legittimità civile e della Corte Costituzionale risulta evidente che, in assenza di un procedimento oppositivo il giudice che procede, chiamato dall’Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l’ammissione dell’interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l’esercizio di forme di autotutela.”

5.b) L’indirizzo ministeriale

Per gli Uffici ministeriali giustizia,direttiva del 29 maggio 2018 ,[262] è da considerarsi corretto “ il comportamento del funzionario delegato [263] che a seguito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio.

Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia “ex tunc” del provvedimento di revoca, sia “in considerazione di quanto stabilito dall’art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali “responsabili … dei pagamenti da loro ordinati” e li obbliga al risarcimento del danno [264] subito dall’erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni”.

La sopra richiamata direttiva ministeriale riportata, in verità succintamente, nel Foglio Informazioni del Ministero della Giustizia [265] n. 3/1018  ha trovato, ulteriore, conferma nella ministeriale del 14 giugno 2018 [266] .

In quest’ultima nota si evidenzia che: “..il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio , anche se l’accertamento è successivo….il difensore ,quindi,è consapevole che il provvedimento di ammissione è suscettibile di revoca ove si accerti la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito”.

Per gli Uffici di via Arenula  tenuto conto delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’efficacia ex tunc del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato , si deve affermare che, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato , non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell’avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione fosse divenuto oramai definitivo”.

Il richiamato indirizzo ministeriale non è mutato neanche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 29 aprile 2019 n.17668.

Ribadendo, gli Uffici ministeriali di via Arenula[267], che “ non vi possano essere legittimi pagamenti a carico dell’Erario una volta intervenuta la revoca dell’ammissione “.

Il Ministero della Giustizia “ nel richiamare sul punto le considerazioni già svolte con nota del 29 maggio 2018 prot. n. 108209/U” ritiene che “il pagamento degli onorari dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che intervenga dopo la revoca del provvedimento di ammissione esporrebbe il funzionario delegato[268] a responsabilità erariale…

Inoltre, una volta imputato il pagamento degli onorari del difensore a carico dello Stato successivamente alla revoca del beneficio , la Cancelleria dovrebbe attivarsi nei confronti della parte alla quale è stata revocata l’ammissione al patrocinio per ottenere la restituzione dei relativi importi con ulteriore aggravio di spese per l’Erario..”

Ricorda la direttiva ministeriale in esame che “..il decreto di pagamento di cui all’articolo 82 del D.P.R. n. 115/2002 non rappresenta un titolo esecutivo secondo la previsione dell’articolo 474 c.p.c.[269] ma costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico (art. 171 DPR n. 115/2002)e che il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore ( art. 176 del medesimo testo unico).

Ne discende che il decreto di pagamento non potrà comunque essere azionato  contro l’amministrazione e che un eventuale contenzioso instaurato per ottenere il pagamento degli onorari a carico dell’Erario troverebbe un limite normativo negli artt. 114, secondo comma, e 136 del D.P.R. n. 115/2002.”

 

 

 

 

 


[1] nel penale la condanna dell’imputato comporta da parte dello stesso il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui agli importi del decreto ministeriale emesso ex articolo 208 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115  ( testo unico spese di giustizia) oltre spese per Perizie e nel civile per le consulenze disposte d’ufficio.
[2] Con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 139 del 15 giugno 2002), il “vecchio” istituto del Gratuito Patrocinio ha lasciato il posto alla nuova figura del Patrocinio a spese dello Stato .
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte affermato “il tramonto della logica del gratuito patrocino , oramai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario”  (= Corte Costituzionale sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2019 n. 217)
[3] art. 83 3-bis tusg  Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (comma aggiunto dall’art. 1 comma dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (legge stabilità 2016). Sulla effettiva portata dell’avverbio contestualmente vedi Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
[4] Per la Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019 risolvendo il dibattito, sull’effettivo significato da dare al termine contestualmente l’art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 “non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito”.
Per un approfondimento dell’argomento, vedi a firma dello scrivente , “Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato criticità: decadenza, esecutività del titolo ed effetti della revoca del patrocinio sul decreto di liquidazione”
[5] art. 3 lettera t) tusg  anticipazione : è il pagamento di una voce di  spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile
[6] La giurisprudenza di legittimità, creando come vedremo nel prosieguo del lavoro un “falso problema” ha più volte precisato che la liquidazione delle spese che parte soccombente è condannata a rifondere alla parte vincitrice la causa deve coincidere con quella che lo Stato liquida, ai sensi dell’articolo 83 tusg, al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[7] che va ad integrare e completare quanto, da scrive, già affrontato nel lavoro “ Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato criticità: decadenza, esecutività del titolo ed effetti della revoca del patrocinio sul decreto di liquidazione”  pubblicato on-line nelle nel periodo settembre /ottobre 2019.
[8] Appare utile ricordare che il beneficio del gratuito patrocinio è stato esteso anche alla facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici, sia in materia civile, amministrativa e  penale con legge 134 del 29 marzo 2001.
La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell’8 giugno 1983 aveva dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.
[9] articolo 99 codice procedura civile
[10] che ha ripreso  l’articolo 90 ( onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo, ex articolo 299 del  DPR 115/2002, e  riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato
[11] comma secondo dell’articolo 8tusg
[12]comma secondo dell’articolo 4 tusg
[13] pubblicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 139 del 15 giugno 2002
[14] Il ricorso al’istituto del gratuito patrocinio prima dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale era disciplinato organicamente dal Regio decreto 30 dicembre 1923 n 3282  e dall’articolo 24 del regio decreto 20 settembre 1922 n 1316. Successivamente furono introdotte, comprovato lo stato di indigenza di parte richiedente,  norme applicabili a singoli settori del diritto quali ad esempio quelle del lavoro, art. 14 legge 11 agosto 1973 n 533 e del fallimento Artt. 91 e 133  R.D. 16 marzo 1942 n 267 8 legge fallimentare . Con legge 30 luglio 1990 n 217 è stato introdotto in maniera organica  nel nostro ordinamento l’istituto del patrocinio a spese dello Stato inizialmente applicabile alle cause penali e, nel civile, solo alle cause per risarcimento danni e restituzioni conseguenti alla commissione di reati [cfr=Circolare ministero giustizia prot. n 8/3621/7 (90) del 19.11.1990]. La legge 29 marzo 2001 n 134 ( che ha, tra l’altro abrogato il R.D. 3282/1923) nel riformare l’intero istituto del patrocinio ne ha sancito l’estensibilità a tutti i procedimenti sia civili che penali.“ la disciplina della materia è stata fortemente innovata dalla legge 29 marzo 2001 n 134. Sino a tale data sono esistiti nell’ordinamento due discipline generali: a) quella del gratuito patrocinio nel processo civile (R.D. n 3282/1923)al quale rinviavano norme relative agli altri processi e norme di settore per particolari processi civili;b) quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale( legge 217/90) alla quale rinviavano norme di settore. Accanto alle discipline generali coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi che regolamentavano gli effetti dell’ammissione” [cfr= Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia].
[15] La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte affermato “il tramonto della logica del gratuito patrocino , oramai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario”  ( cfr= Corte Costituzionale sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2019 n. 217)
[16] cfr  Corte di Cassazione sez.VI penale sentenza n. 46537/2011
[17] Ai sensi dell’articolo 80 tusg chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi, istituiti presso i consigli dell’ordine di ogni distretto di corte di appello, degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di procedimenti davanti alle giurisdizioni superiori (corte di cassazione, consiglio di stato, sezioni riunite, sezioni giurisdizionali centrali presso la corte dei conti) l’elenco a cui fare riferimento è quello istituito presso il consiglio dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Si può, c. 3 art. 80 tusg nominare un  difensore anche al di fuori del distretto  ma in questo caso al professionista “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.I requisiti necessari per l’iscrizione a domanda del professionista interessato, ex art. 81 tusg  sono: a) attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale (distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari); b) correttezza deontologica, comprovata dall’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti alla domanda (è prevista la cancellazione automatica dall’albo per il professionista per il quale sia stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento); c) iscrizione all’albo degli avvocati da almeno due anni.
[18] In relazione all’obbligo di scelta del difensore negli appositi albi speciali per la Corte Costituzionale “posto che il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi sia all’ambito territoriale che alle concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, la previsione di uno speciale elenco nell’ambito del quale l’imputato possa nominare il proprio difensore risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima e rivela, anzi, l’esigenza di particolare dignità e qualità che deve permeare l’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico, senza porre alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, giacché assicura, comunque, un’ampia possibilità di scelta del difensore tra quelli iscritti”.Corte Costituzionale ordinanza 28 giugno 2002, n. 299e ordinanza 14 dicembre 2004, n. 387
[19] diritto di scelta del professionista, diritto di non anticipazione spese, obbligo, a carico del professionista, di non chiedere anticipi
[20] sull’ autonomia delle due liquidazioni ex articolo 541 cpp e 82  d.P.R. 115/2002  vedi Corte di Cassazione sentenza n. 26663/2008 richiamata in Corte di Cassazione sez.VI penale sentenza n. 46537/2011
[21] Il rapporto che origina dal provvedimento di ammissione al beneficio quello intercorre tra le parti del giudizio è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571). Corte Costituzionale sentenza  N. 109  del   24/03/2022.
[22] è in virtù del rapporto processuale che la parte ammesse  soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali a favore della controparte non ammessa non essendo quest’ultime spese a carico dell’erario. Per giurisprudenza della Cassazione ( sent. n. 8388/2017 e n. 25653/2020) l’ammissione al patrocinio non vale ad addossare allo Stato le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte [non ammessa] risultata vittoriosa”. Il “ rapporto che scaturisce dalla statuizioni sulle spese di lite intercorre tra le parti processuali è disciplinato nel processo di cognizione dal principio della soccombenza e nel processo esecutivo dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione [ cfr Cassazione n. 22448/ 2019 in sentenza Corte Costituzionale n. 109/2022
[23] cfr = Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019.   Nel rapporto tra difensore ( e consulente ) e lo Stato “la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato ( cfr Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estraneecfr= Cassazione Civile sent. n. 1539 del 27 gennaio 2015, Cass. Civ. sez.II n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019, Cass. Civ. sez VI ord.18 giugno 2020, n. 11769, Corte Costituzionale sentenza  N. 109  del   24/03/2022
[24] articolo 126 tusg
[25] articoli 96 e 109 tusg
[26] articolo 74 tusg
[27] art. 3 lettera t) tusg  anticipazione : è il pagamento di una voce di  spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile
[28] art. 3 lettera s) tusg  prenotazione a debito : è l’annotazione a futura memoria  di una voce di  spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’eventuale futuro recupero
[29] comma 2 articolo 107 tusg “Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa”.
[30] articolo 131 comma 4 lettera a) tusg
[31] per imputato e indagato articolo 107 comma 3 lettera f) tusg, per la parte civile l’articolo 108 richiama, per le spese gratuite e anticipate  espressamente gli effetti di cui all’articolo 107 tusg.
[32] cfr = Tribunale di Cosenza ordinanza del 25 novembre 2003
[33] a seguito di istanza di liquidazione da presentarsi anche successivamente alla definizione del giudizio di merito  Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019.
Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza. Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019.
Per la Circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U “…nel testo unico spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato.”
Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Avvocati e/o Consulenti Tecnici d’Ufficio) nei confronti dell’amministrazione della Giustizia la nota ministeriale Giustizia   DAG.27/11/2013.0159106.U “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.
[34] circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[35] in un rapporto da genere (= liquidazioni ex codice di rito) a specie (= liquidazioni ex tusg).
[36] principio della condanna ex art. 535,541 e 542 c.p.p.
[37] “….in relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell’articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito…”cfr DAG.08/02/2011.0018318.U
[38] In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell’ammesso al pss C’E’ TITOLO nei confronti dell’ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito(nota DAG prot.128178.U dell’11 agosto 2020)
[39] nei casi di compensazione lo Stato non ha titolo per il recupero delle spese anticipate  nei confronti di parti processuali ammesse o non ammesse al patrocinio a spese dello Stato  cfr = Circolare ministeriale giustizia DAG.14/04/2015.00549943.U
[40] articolo 24 comma 3 Costituzione “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
[41] “ la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2” ( Corte di Cassazione sentenza n. 4696 del  18 febbraio 2019,  sentenza n. 4696 del  18 febbraio 2019 e  Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022). Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese “ le medesime fanno  carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può  essere esercitato il diritto i rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese  dello Stato ai sensi dell’art.134 del D.P.R. 115/2002.” [ rif. = Min.Giust. DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U]
[42] Cassazione Civile sezione III 26/05/2020 n. 9695 “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione..”
[43] “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello  Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82   DPR 115/02”.[ circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844 ]
[44] articolo 171 tusg Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
[45] cfr =  Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cassazione Civile, I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cassazione Civi, VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17
[46] cfr =  Cassazione Civile, Sez. VI – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cassazione Civile, II Sez, Sentenza n. 14659/13
[47] cfr =  Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassazione Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013
[48] Corte Costituzionale  24.9.2015 n.192
[49] per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione, si sono orientati il Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/01, il Consiglio Superiore della Magistratura con risposta a quesito del 14/10/09, ed il Ministero dell’Economia e Finanze circolare  n. 19 del 22/05/18. Vedi successivo capitolo 4
[50] circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U 
[51] “lo Stato – in caso di rinuncia così come in caso di transazione o in genere conciliazione della lite, e negli altri casi si estinzione del processo (tutti addebitabili o comunque dipendenti anche dalla scelta della parte ammessa al Gratuito Patrocinio) – così come previsto dall’art. 134 comma II D.P.R. 115/02 ha diritto di recuperare le spese che ha pagato, rivalendosi sulla parte ammessa al beneficio, ma proprio per questo diritto di rivalsa posto dalla legge a favore dello Stato, di cui non ci sarebbe stata altrimenti alcuna necessità di previsione, è da escludere che lo Stato possa essere esentato dal pagare al difensore le sue spettanze.” cfr = Corte di Cassazione, Sez. II, n. 10187 dell’11 aprile 2019.
[52] Il Tribunale di Alessandria ordinanza del 28 maggio 2021 accoglie l’impugnazione del provvedimento che non liquidava un procedimento in gratuito per il quale era sopraggiunto l’abbandono della lite perché “L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, vale a dire l’obbligo dell’erario di procedere all’anticipazione delle spese e degli onorari dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla loro liquidazione; mentre allo Stato spetta il relativo recupero – dalla persona ammessa al beneficio – ove ne sussistano le condizioni”.
[53] art. 3 lett. s)  tusg “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero”
[54] A tal riguardo l’importanza nell’applicazione da parte dei soggetti tenuti a farlo ( difensori) dell’articolo  128  tusg (Obbligo a carico del difensore) “Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 309, del codice di procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.”
[55] Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
[56] Spesso nei casi di estinzione del giudizio si dispone il“ nulla per le spese” che  in procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e/o parte Pubblica amministrazione ha  logiche conseguenze, in negativo, non permettendo di poter azionare la procedura di recupero ex articolo 134 tu spese di giustizia, di quanto eventualmente prenotato a debito.
[57] “ L’attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell‘ ufficio  giudiziario, deve trovare  fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt.  133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell’08/02/2011,  prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo  della riscossione.”  [ rif. = giustizia DAG 14/04/2015.009943.U]
[58] “….in relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell’articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito…”[cfr DAG.08/02/2011.0018318.U,]
[59] Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 434/2000
[60] Art. 82 tusg “ L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa…. “
[61] Articolo 83 tusg “L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico…”
[62] In materia spese di giustizia “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.”  Giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U
[63] Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[64] circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U
[65] comma aggiunto dall’art. 1 comma dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (legge stabilità 2016
[66] Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
[67] Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza. Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019. Per la Circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U “…nel testo unico spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato.”
Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Avvocati e/o Consulenti Tecnici d’Ufficio) nei confronti dell’amministrazione della Giustizia la nota ministeriale Giustizia   DAG.27/11/2013.0159106.U “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”. vedi successivo capitolo 4
[68] ricordiamo che per il Ministero della Giustizia il diritto alla richiesta del compenso del difensore si prescrive in 10 anni . In materia Caglioti Gaetano Walter “Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato criticità: decadenza, esecutività del titolo ed effetti della revoca del patrocinio sul decreto di liquidazione. pubblicato on-line nelle nel periodo settembre /ottobre 2019
[69]   Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
[70]  Cassazione 2 luglio 2008 n. 26663 principio ribadito in Cassazione Penale, sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[71] per tutte  Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504
[72] “i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.” circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90)  Min. Giust.
[73] Pubblico Ministero legittimato all’impugnazione ,  in relazione alle sue attribuzioni, alla tutela dei diritti dello Stat, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 ( Ordinamento giudiziario)
[74] Cassazione Civile sezione III 26/05/2020 n. 9695 “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l’impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma”
Da ultimo in materia di autonomia  dell’impugnazione relativamente al capo della sentenza che dispone sulle spese anche la Cassazione Penale Sez. Unite, Sent., (ud. 26-09-2019) 12-02-2020, n. 5464
[75] rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U
[76] Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
[77] rif. = Min. Giust. prot. n. 16318, in data 8.2.2011
[78] articolo 171 tusg
[79] dal 28 febbraio 2023 a seguito della riforma operata dal decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 i titoli non sono più spedibili in forma esecutiva
[80] DAG.25/01/2006.009522.U Min. Giust. che si adegua alla giurisprudenza di legittimità Cassazione, Sez. IlI, sent. n. 2137 depositata il 10 novembre 2004
[81]  Caglioti Gaetano Walter “ Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale”  giugno 2020  in riviste online
[82] Ministero della giustizia DAG.17/12/2019.0241714.U
[83] Ministero della Giustizia DAG. 24/05/2022.0113922.U
[84] dal 28 febbraio 2023 a seguito della riforma operata dal decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 i titoli non sono più spedibili in forma esecutiva
[85] Non rilasciabile la copia con il “Comandiamo..”  Comandiamo che, nella sua formulazione, a far data del 28 febbraio 2023 è stato abolito ai sensi della c.d. riforma civile di cui al decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149.
[86] DAG 0127998.U del 20.10.2009
[87] a meno che non chieda la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
[88] Per ” Spese di Giustizia” si intendono quelle spese che formatosi nel processo, civile e/o penale , a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, trovano regolamentazione , in relazione al loro ammontare  e al soggetto che le liquida, generalmente, anche se per particolari spese (ad esempio quelle relative alla registrazione degli atti)  non solo,  nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia) .
[89] articoli  208, 212, 227-ter tusg
[90] Art. 208 tusg Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione.
[91] Art. 280 tusg 1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.2. L’ufficio che procede all’annotazione sul registro delle spese pagate dall’erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell’informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
[92] La fase della riscossione è regolamentata dalla Convenzione tra Ministero della giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre2007, n. 244La convenzione è stata stipulata in data 23 settembre 2010, modificata in data 28Dicembre 2017
[93] Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia  con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA
[94] La convenzione  stipulata il 23 settembre 2010 è stata  modificata il 28 Dicembre 2017  a seguito dell’attribuzione, dal 1° luglio 2017 della fase della riscossione all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi del decreto legge  n. 193/2016 convertito con legge n. 253/2016
[95] cfr =Corte Costituzionale  sentenza n 109 del 24 /3/2022
[96]  rif. Corte Costituzionale sentenza n. 166 anno 2022
[97] Articolo inserito dall’art. 1, comma 416, lett. b)  legge 27 dicembre 2013 n. 147
[98] cfr=  Corte Costituzionale ordinanze n. 201 del 2006 , n. 350 del 2005, n. 270 del 2012.
[99] R.D. 20/09/1922 n. 1316, R.D. 30/12/1923 n. 3282, , R.D. 28/05/1931 n. 602, R.D. 11/12/1933 n. 1775, R.D. 20/09/1934 n. 1579, R.D. 16/03/1942 n. 267, D.P.R. 15/02/1952 n. 328, Legge 03/01/1957 n. 4, D.P.R. 21/04/1973 n. 214, Legge 11/08/1973 n. 533, Legge 30/07/1990 n. 217, Legge 29/03/2001 n. 134.
[100] art. 1 R.D. 30/12/1923 n. 3282
[101] “..in queste materie il gratuito patrocinio veniva trasformato in patrocinio a spese dello Stato. Le relative previsioni sono state in seguito estese, “in quanto applicabili”, dall’art. 15, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), alle cause in tema di responsabilità civile dei magistrati. L’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha comportato, poi, l’urgenza di estendere questo modello, in coerenza con il ruolo fondamentale affidato al difensore in un processo di tipo accusatorio, alla materia penale e ciò è avvenuto con la legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che ha trovato applicazione per il processo penale ‒ con esclusione dei reati contravvenzionali, salva l’ipotesi di connessione a delitti o di riunione a procedimenti per delitti ‒ in favore dell’imputato, della persona offesa, del danneggiato che intendeva costituirsi parte civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e ai giudizi civili aventi ad oggetto il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato. Rimaneva, però, la limitata applicabilità dell’istituto ai settori diversi da quello penale. È stato, quindi, il legislatore a intervenire per porre una nuova e più ampia disciplina della materia con la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che ha esteso la portata della legge n. 217 del 1990, mediante gli artt. da 15-bis a 15-noniesdecies, al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi. Allo scopo di procedere a un riordino della materia delle spese di giustizia, è stato, poco dopo, adottato il d.P.R. n. 115 del 2002 (d’ora in avanti anche solo t.u.), che ha abrogato il complesso delle precedenti disposizioni, dettando una disciplina di carattere generale e realizzando, così, il definitivo passaggio all’attuale sistema del patrocinio a spese dello Stato.” cfr =Corte Costituzionale sentenza n. 80 decisione  11/03/2020 deposito del 24/04/2020
[102] articolo 14 Legge 11/08/1973 n. 533(Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato)  1. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta  la  difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l’ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello  Stato  alla  ripetizione degli onorari della parte  contraria  non  ammessa  al  patrocinio  a carico dello Stato e condannata alle spese con  sentenza  passata  ingiudicato.  2. Sono anticipate  da  parte  dello  Stato  le  spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche  di  parte, ausiliari del  giudice,  notai  e  pubblici  funzionari  che  abbiano all’uopo prestato la propria opera, nonchè le  spese  e  indennità necessarie per l’audizione di  testimoni;  ed  annotati  a  debito  i diritti, le competenze, gli  onorari  anche  per  vacazioni  ad  essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che  decide la causa.
[103] legge 30 luglio 1990, n. 217
[104] anche in regime di testo unico spese di giustizia e fino alla data del 2 gennaio 2014 nel processo penale nessuna forma di riduzione gravava sugli onorari dei difensori di parte ammessa al pss.E’ con l’articolo 1comma 416 lettera b) legge 27 dicembre 2013 n. 147 che , con l’introduzione dell’articolo 106 bis al tusg si è previosta la riduzione, anche nei procedimenti penali, degli onorari in misura di un terzo. con la legge 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità anno 2014)
[105] Corte Costituzionale sentenza n. 166 anno 2022
[106] Corte Costituzionale ordinanza  n.270 del 19 novembre 2012 depositata il 28 novembre 2012
[107] per tutte Cassazione Penale ordinanza 46357/2011 e Cassazione civile  ordinanze nn 18167/2016 e 21611/2017
[108] Cassazione civile  ordinanze nn 18167/2016 e 21611/2017
[109] in occasione dell’incontro studi, per magistrati, tenutosi a Genova il 13 dicembre 2007,  un relatore, l’allora Consigliere presso la Corte di Appello di Trieste, Antonio De Nicola, evidenziava, da parte dei magistrati, l’  “accostarsi alla materia con un atteggiamento mentale a mezza strada tra l’indifferenza  e insofferenza: indifferenza perché il capitolo delle spese di giustizia sembra offrire ben poco spazio alle valutazioni propriamente giuridiche; insofferenza perché il tempo impiegato a valutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ad esaminare parcelle di avvocati od a liquidare note spese di difensori e di ausiliari del giudice appare ai loro occhi come uno sperpero di tempo, sottratto ai tanti, e troppo spesso urgenti, adempimenti d’ufficio”.
Nelle occasioni in cui sono intervenuto, quale relatore, a giornate studi sulle spese di giustizia organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura  Sede Centrale e dalle sue Strutture Territoriali, anni dal 2011 al 2020, ho invece avuto la chiara l’ impressione di un crescente interesse alla materia.
[110] vedi successivo  cap. 4 par. 4.b) e 4.c)
[111] In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” [nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U]. Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010) . Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale è identificato, in relazione ai capitoli di spesa, nelle persone dei Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e Dirigenti di Corte e di Procura Generale. A livello Circondariale, in relazione alle dimensioni degli Uffici Giudiziari, Funzionari Delegati sono, inoltre, individuati nei Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica e Dirigenti di Tribunale e Procura della Repubblica.
[112] DAG 0127998.U del 20.10.2009
[113] a seguito di segnalate erronei pagamenti effettuati da alcuni uffici giudiziari in considerazione del liquidato nel provvedimento che definiva la fase o il grado del giudizio senza attenderne l’emissione del prescritto decreto.
[114] L’onorario del difensore di parte ammessa in quanto spesa anticipata fa parte del novero delle spese di giustizia. Ricordiamo che per “Spese di Giustizia” si intendono quelle spese che formatosi nel processo, civile e/o penale , a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, trovano regolamentazione , in relazione al loro ammontare  e al soggetto che le liquida nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia) .
[115] DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U “…è indispensabile che gli Uffici preposti annotino immediatamente sui registri 1/A/SG e 2/A/S/G i provvedimenti che generano spese ripetibili ..”
[116] Il Decreto 28 maggio 2003 – Registri, previsti dall’articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari indica nella tabella riportata dall’articolo 1 per gli Uffici NEP prevede il registro “spese anticipate  mod 1/B/SG,  il registro spese prenotate a debito  mod 2/B/SG, il registro recupero spese mod.3/SG .
[117] Art 280 tusg (Foglio notizie e rubrica alfabetica)1.Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.2.L’ufficio che procede all’annotazione sul registro delle spese pagate dall’erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
[118] espressamente elencata nell’articolo 177 tusg
[119] I Funzionari Delegati ricevuta la documentazione, ed eseguiti i necessari riscontri, provvedono alla emissione degli ordinativi di pagamento mod. 31 CG ed invieranno ai beneficiari l’avviso di pagamento. I provvedimenti di liquidazione corredati della documentazione giustificativa della spesa, vanno trasmessi al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari risconti provvede al pagamento con l’emissione degli ordinativi secondari di pagamento. Per la direttiva giustizia 21 dicembre 2009  “la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”.Per la direttiva giustizia 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90)“i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). Il decreto di pagamento è comunicato, ex articolo 170 tusg, a cura della cancelleria al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero. In relazione alle modalità di notifica del decreto di paga­mento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia  che ne esclude la comunicazione alle parti ammesse “ sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gra­tuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pub­blico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “A seguito della modifica dell’articolo 170 TU spese di giustizia  ..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione…” [circolare ministeriale giustizia DAG.09/11/2012.0148412.U]
[120] rif. = artt. 208, 212, 227-ter tusg
[121] nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale  Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011
[122] gli uffici di cancelleria competenti alle attività finalizzate al recupero sono individuati dall’articolo 208 tusg
[123] rif. circolare  Min. Giust. n 1/12311/44/U.04  del 18 novembre 2004
[124] l’ufficio giudiziario competente al recupero è individuato dall’articolo 208 tusg
[125] Ministero della Giustizia -Provvedimento 30 novembre 2020 – Rimborso spese generali forfettarie- “in assenza di esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione degli onorari ai difensori “in caso di provvedimento di liquidazione onorari al difensore che non contenga l’esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, l’Ufficio spese pagate dall’Erario, nel compilare il modello di pagamento 1ASG, deve aggiungere tale rimborso spese generali forfettarie in ragione del 15 %”
[126] L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione: a)nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile;b) copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo; d)copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull’esistenza,sulla struttura o sulla quantificazione del credito. L’ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all’iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.
[127] Ai sensi dell’articolo 227-bis Testo Unico spese dello Stato“1. Per la quantificazione dell’importo si applica la disposizione di cui all’art. 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a. ( ora Agenzia- Riscossione. Nel sistema antecedente al D.Lgs. 8-7-1997, n. 237, tale riscossione era demandata alla amministrazione finanziaria, la quale vi provvedeva a mezzo dei cancellieri e degli agenti demaniali dipendenti, salvo specifiche eccezioni. Per la natura finanziaria dell’attività, il cancelliere era equiparato all’agente delle finanze (art. 205, R.D. 23-12-1865, n. 2701), e come tale dipendeva funzionalmente anche dal Ministero delle finanze. Con gli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 237/1997 veniva disposto che, a partire dal l gennaio 1998, gli adempimenti, già di competenza degli uffici del Ministero delle finanze, in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate (tra cui rientrano le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative e tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari), saranno curati dai concessionari del servizio riscossione tributi. A seguito dì tale riforma, è da ritenersi cessata la funzione del cancelliere quale agente delle finanze (nota Mm. Giust, n. 8/4180/60/2, in data 23-12-1997, Aff. Civ., Uff. IV)
[128] L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia  entrate- Riscossione che,  è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.( cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U)
[129] circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003
[130] Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nell’art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime ( Corte Cass. n. 2664372011, n. 31404/2019, n.  24552/2022)
[131] cfr. Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione ordinanza del 18 giugno 2014
[132] Tribunale di Roma ordinanza del 21 settembre 2011 rimessione atti alla Corte Costituzionale
[133] da evidenziare come la finalità di realizzare un risparmio di spesa in favore dell’Erario, è una finalità che, più volte, la Corte di Strasburgo ha ritenuto insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto garantito dalla Costituzione  cfr= Ordinanza Corte Costituzionale  270/2012.
[134] Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione ordinanza del 18 giugno 2014
[135] Tribunale di Treviso ordinanza del 18 giugno 2014
[136] Nel processo esecutivo il difensore del creditore non ammesso al patrocinio per i non abbienti, in caso di infruttuosità dell’esecuzione, può comunque pretendere il pagamento del compenso dalla parte patrocinata, mentre al difensore del creditore ammesso al beneficio è vietato, in forza dell’art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», richiedere somme, a qualunque titolo, al proprio assistito” cfr . Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia, ordinanza del 17 novembre 2020
[137]  Avvocato chiede compenso a cliente ammesso a gratuito patrocinio va sospeso Cass. Civile, SS.UU., sentenza 19 aprile 2013, n. 9529” da ultimo anche  Corte Costituzionale  sentenza n. 109 anno 2022
[138] dimezzamento nel civile riduzione di un terzo nel penale
[139] vedi paragrafo sub2.a
[140] Corte Costituzionale  ordinanza n. 122  del 30 maggio 2016
[141] cfr=  Corte Costituzionale ordinanza n. 270 del 2012.
[142] non solo dagli avvocati ma anche, come visto, da parte della giurisprudenza di merito
[143] cfr= Tribunale di Roma ordinanze 21 settembre 2011 rimessione atti alla Corte Costituzionale
[144] Tribunale di Roma ordinanza del 21 settembre 2011
[145] cfr Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571 Corte Costituzionale Sentenza N. 109 del 24 marzo  2022
[146] nessuna riduzione opera per le c.d. spese prenotate a debito occorrenti per il processo o per la parte ( = contributo unificato,anticipazione forfettaria, diritti di copia, imposta di registro) che vengono annotati  nel foglio notizie e , a definizione del giudizio, vengono recuperati per l’intero.
[147] “Una norma come quella ex articolo 106-bis e 130 tusg che decurti significativamente la remunerazione di un’attività professionale svolta nell’interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale.”Corte Costituzionale sentenza n. 166 anno 2022
[148] Con legge 30 luglio 1990 n. 217 in occasione dell’entrata in vigore della riforma del codice di procedura penale  il gratuito patrocinio con le spese a totale carico dello Stato  sino a quel momento previsto solo per le controversie individuali di lavoro e  previdenza e assistenza obbligatoria e il risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, veniva esteso ai procedimenti penali cfr in Corte Costituzionale sentenza n 80/2020
[149] anche in regime di testo unico spese di giustizia e fino alla data del 2 gennaio 2014 nel processo penale nessuna forma di riduzione gravava sugli onorari dei difensori di parte ammessa al pss.E’ con l’articolo 1comma 416 lettera b) legge 27 dicembre 2013 n. 147 che , con l’introduzione dell’articolo 106 bis al tusg si è previosta la riduzione, anche nei procedimenti penali, degli onorari in misura di un terzo.con la legge 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità anno 2014)
[150] articolo 3 lett s) tusg “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero
[151] = contributo unificato,anticipazione forfettaria, diritti di copia, imposta di registro
[152] Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950
[153] cfr = sentenze nn. 270/2012, 81/2017, 97/2019, 47/2020, 80/2020, 1/2021,; ordinanze n 270/2012, 122/2016, 3/2020
[154] Sentenza 20 luglio 2021, n. 157 
[155] Cassazione sezione lavoro 21 novembre 2019 n. 2785
[156] sentenza n. 16 del 2018 , n. 47 del 2020,  n. 157 del 2021 e n. 10 del 20 22 .
[157] Ministero Giustizia DAG.08/02/2011.0015318.U
[158] tutti i procedimenti in cui non è prevista condanna alle spese : volontaria giurisdizione, accertamenti tecnici preventivi, separazione consensuale coniugi.
[159] “..in caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato c’e’ titolo nei confronti dell’ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito”  Ministero della Giustizia DAG prot.128178.U dell’11 agosto 2020
[160] Corte Costituzionale sentenza n. 16 del 2018 e n. 47 del 2020.
[161] Corte Costituzionale sentenza n. 178 del 2017 e n 35 del 2019
[162] in questo caso lo Stato non anticiperebbe alcuna somma mantenendo il diritto a recuperare , nei confronti di parte non ammessa al patrocio spese dello Stato, quanto eventualmente prenotato a debito nel corso del giudizio.
[163] Tribunale ordinario di Roma ordinanza del 21 settembre 2011
[164] cfr =Tribunale di Roma ordinanze del 21 settembre 2011di rimessione atti alla Corte Costituzionale
[165] cfr Tribunale Treviso ordinanza del 18 giugno 2014 di remissione atti alla Corte Costituzionale
[166] cfr Tribunale Treviso ordinanza del 18 giugno 2014 di remissione atti alla Corte Costituzionale
[167] Corte Costituzionale ordinanza n. 122 del 20 aprile 2016 depositata il 30 maggio 2016
[168] illegittimità che sarebbe stata de plano  estesa anche all’articolo 106 bis tusg
[169] Corte di Cassazione seconda sezione civile sentenza 22448 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.
[170] vedi precedente paragrafo 2 : sub 2.c e sub 2.d
[171] vedi precedente paragrafo 2
[172] Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014  n. 55 aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2022 n. 147
[173] Il rapporto che  intercorre tra le parti del giudizio è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, Corte Costituzionale sentenza  N. 109  del   24/03/2022.)
[174] circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[175] per un eventuale approfondimento in materia di recupero rinvio a Caglioti Gaetano Walter “Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale” reperibile in rete
[176] Corte di Cassazione seconda sezione civile sentenza 22448 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.
[177] ricordiamo che il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha natura decisoria e giurisprudenziale ( cfr =  Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08, Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 17668 del 14/02/2019; Cassazione Civile, I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cassazione Civi, VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17, Corte Costituzionale  24.9.2015 n.192
per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18)
[178] Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 434/2000
[179] Il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357. I richiamati decreti ministeriali sono stati da ultimo aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia  n. 147 del 13 agosto 2022.
[180] “la disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo “ Corte di Cassazione  sentenza del 2 luglio 2008 n. 26663. La richiamata giurisprudenza trova, e non se ne vedono motivi a contrario, piena applicazione anche riguardo le procedure civili
[181] “l’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.” sentenza di Cassazione del 2 luglio 2008 n. 26663
[182] ai sensi del c. 3 art. 82 e c. 3 art. 83 “ Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.”
[183] Corte Costituzionale sentt. nn. 394 del 2000, 86 del 2008, 298, 329 del 2009, 247 del 2011, 157 del 2012, 243 del 2014; ordd. nn. 299 del 2002, 387 del 2004, 350 del 2005, 201 del 2006, 123, 376, 446 del 2007, 26, 270 del 2012, 112 del 2013, 122 del 2016).
[184] vedi il precedente punto sub 3.b).
[185] d’altronde il dogma  della ineluttabilità della riduzione ex artt. 106-bis e 130 tusg è stato, anche se riguardo agli ausiliari del magistrato e consulenti di parte superato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la “drastica” riduzione per la remunerazione di una attività professionale se “la misura del sacrificio inflitto sia correttamente calibrata al fine del contenimento della spesa pubblica ma sia anche tale da preservare la elementare consistenza della tariffa in relazione alle variazioni del costo della vita” Corte Costituzionale sentenze n. 192 del 2015,  n. 178 del 2017 e n. 166  del 2022
[186] ricordiamo che il decreto di liquidazione messo a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va, articoli 82 e 83 tusg, notificato a parte non ammessa soccombente che può, ai sensi dell’artico170 tusg ,m proporre opposizione alla liquidazione
[187] Ai sensi dell’articolo 171 tusg Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.
[188] Cassazione Penale sez. 4 sentenza n. 17668/2019
[189] vedi precedente paragrafo 3.b)
[190] cfr. Tribunale di Livorno  ordinanza 14 ottobre 2014, n. 14436
[191] lo Stato per la quota anticipata e la parte non ammessa e soccombente per il resto della somma liquidata
[192] In materia di testo unico vari sono stati i momenti di intervento chiarificatori da parte della giurisprudenza di legittimità. Ricordiamo, ad esempio,che la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato  nel processo civile dal momento in cui è depositata istanza al consiglio ordine avvocati parificandone il momento alla presentazione dell’istanza di ammissione in materia civile a quanto già disposto, per norma art. 109 tusg,è  di derivazione giurisprudenziale [Corte di Cassazione con sentenza n 24729 del 23 novembre 2011] ripresa dalle ministeriali giustizia DAG.17/10/2014.0138763.U e  DAG.14/07/2015.013148.U
[193]  Ai sensi dell’articolo 83 comma 3 bis tusg “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” sulla effettiva portata dell’avverbio contestualmente vedi Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
[194] Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 434/2000
[195] Il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357
[196] Il giudice, quando condanna l’imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquida gli onorari spettanti al difensore di quest’ultima senza essere vincolato ai criteri previsti per la liquidazione dei medesimi onorari dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Cass. pen. sez. IV, sentenza 17/11/2008, n. 42844
[197] ricordiamo che ai sensi del c. 3 art. 82 e c. 3 art. 83 “ Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.”
[198] la natura e solvibilità di parte soccombente ( es. società assicurative o bancarie) e il non volere aspettare i tempoi lunghi di liquidazione da parte dello Stato.
[199] teoria che parafrasando la Corte Costituzionale , tutto è, ci  appare,  tranne che di ‘natura creativa’ e non porta  soluzione ‘non costituzionalmente obbligata’
[200] quello che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione Cass.civ. III  sez. sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, CORTE Costituzionale Sentenza n.109 del 24 marzo  2022
[201] onorario che appare, apparirebbe,adeguato all’attuale valore economico e sociale dell’attività svolta, alla complessità  dell’incarico e alla stessa dignità della professione esercitata.
[202] Il testo unico D.P.R.n. 115/2002 ha riformulato in maniera organica tutta la materia della riscossione, dedicandole l’intera parte VII del provvedimento normativo (artt 200-248) in cui sono state distinte alcune disposizioni generali, valide per crediti di qualsiasi natura e provenienza, da quelle applicabili specificamente ad alcuni ambiti.
[203] D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37
[204] in Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33
[205] è stata creata una piattaforma telematica (SIAMM) ministeriale per le domande di liquidazione spese di giustizia con accesso al portale: https://lsg.giustizia.it/ e  il nuovo manuale utente per le istanze di liquidazione:  https://lsg.giustizia.it/assets/docs/manuale_utente_istanzaweb_v.1.2.pdf
[206] pubblicato il 6 ottobre 2020 sul Portale dei Servizi Telematici
[207] comma inserito dall’articolo 1, comma 783, legge 23 dicembre 2015 n. 208
[208] legge 23 dicembre 2015 n. 208
[209] parere che nasce dall’esperienza, periodo 6 novembre 2011/3 febbraio 2022, dllo scrivente quale  Funzionario Delegato al pagamento delle spese di giustizia relative ai capitoli  1360,1362,1363 per gli Uffici requirenti del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro.
[210]dal sito del Ministero della Giustizia leggiamo che “con Liquidazioni spese di Giustizia  si fa riferimento ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni o i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati, liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall’ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa.” la definizione ministeriale va  corretta a  seguito dell’abrogazione dell’articolo 107 disposizione di attuazione del codice di procedura civile le indennità e le spese di viaggio ai testimoni escussi a richiesta di parte  ammessa al patrocinio spese dello Stato sono liquidati con ordine di pagamento del funzionario addetto ala cancelleria e integrata nel senso che rientrano tra le spese di giustizia anche quelle operate con ordine del funzionario addetto alla cancelleria ( liquidazione testimoni, spese di pubblicazione, liquidazioni magistrati onorari )
[211] La novità normativa, nei suoi aspetti interpretativi, è stata, ed è, oggetto di inserimento nei protocolli d’intesa tra gli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati sempre più numerosi, e finalizzati a regolamentare ammissioni e liquidazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato tra i tanti vedasi: Protocollo d’intesa Corte di Appello di Torino del 17 marzo 2016, Protocollo d’intesa Tribunale di Lamezia Terme del 12 luglio 2016  , in Vademecum Ad esempio Il Vademecum Ordine Avvocati di Arezzo finalizzato all’informazione relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato  e Comunicazioni comunicazione del 15/02/2016 presente sul sito dell’Ordine Avvocati di Messina in www.ordineavvocatimessina.org  , È stata, inoltre, oggetto di Delibera da parte della Giunta Nazionale all’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Delibera n 6 del 20 febbraio 2016   tesa a “sollecitare il Governo ed il Parlamento a specificare la portata del comma 3 bis inserito nell’art.83, DPR 115/02…” .
In particolare , l’AIGA, chiede che “ in caso di mancata richiesta di liquidazione prima della conclusione della fase processuale cui la stessa si riferisce, così come avviene in tutti i procedimenti diversi da quelli in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la determinazione del compenso dovuto viene stabilita d’ufficio dal giudice, contestualmente alla decisione, nel rispetto dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione medesima.”
[212] cfr. = Tribunale Milano ordinanza 22 marzo 2016, Tribunale di Alessandria ordinanza 5 aprile 2016, Tribunale di Ferrara decreto 20 ottobre 2016, Tribunale di Taranto ordinanza del 5 gennaio 2017, Corte di Appello di Catanzaro provvedimento del 5 aprile 2016
[213] cfr. = Tribunale Milano ordinanza 22 marzo 2016   
[214] G. Buffone “Patrocinio a spese dello Stato prima lettura del nuovo articolo 83 dP.R. 115 del 2002” in il caso.it .
[215] cfr = Tribunale di Milano sezione IX civile- ordinanza 22 marzo 2016
[216] cfr. = Tribunale Paola, decreto 14 ottobre 2016, Tribunale Mantova ordinanza 29 settembre 2016, Tribunale Cagliari ordinanza 13 giugno 2017
[217] cfr = Tribunale Paola, decreto 14 ottobre 2016 giudice estensore  Franco Caroleo
[218] cfr = Tribunale Mantova ordinanza 29.09.2016
[219] cfr = Cinzia Giambruno in avvocatoandreani.it
[220] cfr = Alberto Vigani  in Associazione art. 24
[221] Tribunale di Verona 8 aprile 2016
[222] Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
[223] Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019
[224] circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U
[225] Ministero della Giustizia prot. 0137280 del 15 ottobre 2010
[226] Ministero della Giustizia   DAG.27/11/2013.0159106.U
[227] trasmessa alle sole Corti di Appello di Napoli e Reggio Calabria
[228] Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41774
[229] Ai sensi dell’articolo 165 TU d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la liquidazione delle spese è disposta con ordine di  pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato”
[230] circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U
[231] Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504 e Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[232] cfr =  Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cass. Civ., I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cass. Civ. VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17
[233] cfr =  Cass. Civ. Sez. VI – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cass. Civ. II Sez, Sentenza n. 14659/13
[234] cfr =  Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassazione Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013
[235] Corte Costituzionale  24.9.2015 n.192
[236] per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18
[237] cfr =  Cass. Civ., Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cass. Civ. I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07
[238] cfr = da ultimo: Cassazione Penale sez. IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019
[239] In relazione alle modalità di notifica del decreto di paga­mento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I che ne esclude la comunicazione alle parti “personalmente”
[240] per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18
[241] cfr =  Cassazione Civile, Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cassazione Civile I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07
[242] cfr = da ultimo: Cassazione Penale sez. IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019
[243] vedi nota n. 42
[244] vedi nota n. 48
[245] Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019.
[246] Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I
[247] trova in materia la  disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. 150/2011 e cioè il rito civile sommario di cognizione.
[248] art. 34, co. 17, lett. a), Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150
[249] cfr= circolare Ministero Giustizia DAG.09/11/2012.0148412.U
[250] Corte costituzionale sentenza n. 106/2016
[251] Corte Cassazione ordinanze nn. 5660/2022, 5662/2022,33606/2022, 33598/2022, 34682/2022, 5316/2023
[252] circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..
[253]  in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta  Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile  per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000.
[254] ai sensi dell’articolo 15 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
[255] La tassa per l’iscrizione a ruolo delle cause civili fu istituita dall’articolo 3 legge 25 aprile 1957 n.283.
[256] nota Ministero della Giustizia DAG.07/10/2005.002290.U
[257] Ministero della Giustizia DAG.08/03/2006.0027204.U, confermato  nota senza numero del 13 giugno 2006
[258] registro delle spese anticipate dallo Stato
[259] vedi nota n 117
[260] vedi nota nn 111 e 119
[261] Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019
[262] in  Foglio Informativo n. 3/2018 – Funzionario delegato al pagamento – Revoca del patrocinio a spese dello Stato – rifiuto di pagamento – Legittimità – Sussiste provvedimento 29 maggio 2018 prot. n. 108209/U
[263] In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” [nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U]. Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010) . Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale è identificato, in relazione ai capitoli di spesa, nelle persone dei Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e Dirigenti di Corte e di Procura Generale. A livello Circondariale, in relazione alle dimensioni degli Uffici Giudiziari, Funzionari Delegati sono, inoltre, individuati nei Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica e Dirigenti di Tribunale e Procura della Repubblica.
[264] ndr = in materia di responsabilità contabile nota  ministero della Giustizia DAG n. 206562 del 3.11.2017.
[265] i contenuti dei Fogli di Informazione sono disponibili sul sito web del Ministero della Giustizia cliccando, a fondo pagina, sull’icona “risposte per la giustizia civile”
[266] nota Ministero della Giustizia DAG.14/06/2018.0121979.U
[267] nota Ministero della Giustizia DAG.16/01/2020.007871.U
[268] In materia di pagamento delle spese di giustizia  “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” ( cfr=  ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U
[269] cfr = circolare 19 ottobre 2009 prot. n. 127998.U

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